Dal 1° gennaio 2025 le piccole imprese stabilite nell’Unione Europea possono, a determinate condizioni, applicare la franchigia IVA anche in Stati membri diversi da quello di stabilimento. Il regime transfrontaliero SME richiede un volume d’affari complessivo nell’Unione non superiore a 100.000 euro e il rispetto della soglia nazionale dello Stato nel quale si vuole beneficiare dell’esenzione.
Cos’è il regime transfrontaliero SME?
È il regime speciale IVA per le piccole imprese introdotto dalla disciplina europea e applicabile dal 2025. Consente a un’impresa UE che soddisfa i requisiti di non addebitare IVA in uno o più Stati membri nei quali opera, senza dover aprire una normale identificazione IVA in ciascuno di tali Stati esclusivamente per le operazioni coperte.
La Commissione europea descrive il sistema nella pagina ufficiale Cross-border SME scheme.
Qual è la soglia europea di 100.000 euro?
Per accedere al regime transfrontaliero il volume d’affari annuo complessivo realizzato nei 27 Stati membri non deve superare 100.000 euro nell’anno corrente e nel precedente, secondo le condizioni previste dal regime.
La soglia di 100.000 euro non sostituisce le soglie nazionali: bisogna rispettare anche il limite dello Stato nel quale si chiede la franchigia.
Qual è la soglia italiana?
Per l’Italia la soglia nazionale indicata nel sistema SME europeo è 85.000 euro. La Commissione specifica inoltre che, nell’ordinamento italiano, il regime nazionale e transfrontaliero SME è accessibile alle persone fisiche secondo le condizioni previste.
Le regole italiane aggiornate sono riepilogate nella pagina ufficiale Italy SME rules.
Il regime SME è il regime forfettario?
No. Sono due discipline diverse.
- il regime forfettario è un regime fiscale italiano che disciplina reddito, imposta sostitutiva e altri adempimenti;
- il regime SME è una disciplina IVA europea di franchigia per piccole imprese.
La presenza della soglia italiana di 85.000 euro non rende i due regimi equivalenti. Requisiti, cause di esclusione, operazioni e conseguenze devono essere verificati separatamente.
Come si chiede la franchigia in un altro Stato UE?
L’impresa presenta una notifica preventiva nel proprio Stato membro di stabilimento, indicando gli Stati nei quali intende utilizzare la franchigia e i dati richiesti sul volume d’affari.
Lo Stato di stabilimento svolge il ruolo di punto unico di contatto con gli altri Stati membri e verifica l’ammissione al regime.
Cos’è il numero EX?
Quando il contribuente viene ammesso al regime transfrontaliero, riceve un identificativo con suffisso EX utilizzato per il regime SME negli Stati membri nei quali beneficia della franchigia.
Il numero EX non sostituisce automaticamente la Partita IVA italiana per tutti gli adempimenti: identifica specificamente l’accesso alla franchigia transfrontaliera.
Cosa devo comunicare ogni trimestre?
Il soggetto ammesso deve presentare nello Stato di stabilimento una comunicazione trimestrale con i dati del volume d’affari realizzato nei diversi Stati membri.
In Italia la comunicazione utilizza il flusso SME25. L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato nel 2026 il modulo di controllo della comunicazione trimestrale, come indicato nell’avviso del 31 marzo 2026.
Quali vantaggi offre il regime?
Il principale vantaggio è poter applicare l’esenzione IVA in altri Stati membri aderenti senza dover gestire una normale registrazione IVA locale per le operazioni coperte, utilizzando un’unica notifica e un’unica comunicazione trimestrale nello Stato di stabilimento.
Il regime prevede inoltre fatturazione semplificata e riduzione di alcuni obblighi IVA secondo le regole dello Stato nel quale viene applicata la franchigia.
Posso detrarre l’IVA sugli acquisti?
L’applicazione della franchigia comporta, per le operazioni esenti, la perdita o limitazione del diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti utilizzati per effettuare tali operazioni secondo la disciplina applicabile.
La convenienza non va quindi valutata soltanto sull’assenza dell’IVA in fattura: bisogna considerare anche l’IVA pagata sui costi.
Cosa succede se supero 100.000 euro nell’Unione?
Se il volume d’affari annuo complessivo nell’Unione supera 100.000 euro, l’impresa perde l’accesso al regime transfrontaliero negli Stati interessati secondo le regole di esclusione e il numero EX viene disattivato per il regime.
La Commissione prevede inoltre un periodo di esclusione (“quarantine period”) quando viene superata la soglia unionale.
Cosa succede se supero la soglia nazionale?
Se viene superata la soglia prevista da uno Stato membro, la franchigia può cessare in quello Stato anche se il fatturato complessivo UE resta sotto 100.000 euro. La disciplina può prevedere un periodo transitorio entro determinati limiti.
Per l’Italia, la pagina europea indica che se il fatturato nazionale supera 85.000 euro ma non 100.000 euro l’esclusione dal regime opera dal 1° gennaio dell’anno successivo; oltre 100.000 euro l’esclusione opera immediatamente.
SME e OSS possono essere usati insieme?
Sì. La Commissione europea chiarisce che SME e OSS sono compatibili, a condizione che le rispettive operazioni e requisiti siano correttamente gestiti.
Consulta OSS e IOSS 2026.
SME e IOSS sono compatibili?
No. La Commissione europea indica che il regime transfrontaliero SME e l’IOSS sono tra loro incompatibili. Chi vuole utilizzare l’IOSS deve verificare l’uscita o la non applicazione del regime SME per le operazioni interessate.
SME e VIES sono la stessa cosa?
No. Il VIES è un archivio di identificazione IVA per determinate operazioni intracomunitarie. Il numero EX e il regime SME hanno invece la funzione di gestire la franchigia IVA transfrontaliera delle piccole imprese.
Consulta VIES e Partita IVA.
Esempio
Un professionista persona fisica stabilito in Italia realizza 45.000 euro in Italia e presta servizi rilevanti ai fini IVA in due Stati UE che applicano il regime SME. Se il volume complessivo nell’Unione resta entro 100.000 euro e sono rispettate le soglie dei singoli Stati, può chiedere tramite l’Italia l’applicazione della franchigia transfrontaliera negli Stati ammessi, ottenendo il numero EX e presentando poi la comunicazione trimestrale.
Checklist regime SME
- verifica di essere un soggetto ammesso nello Stato di stabilimento;
- calcola il volume d’affari in tutta l’Unione;
- controlla il limite di 100.000 euro;
- verifica la soglia nazionale di ogni Stato interessato;
- presenta la notifica preventiva;
- attendi l’ammissione e il numero EX;
- applica la franchigia solo negli Stati autorizzati;
- presenta la comunicazione trimestrale SME25;
- controlla continuamente le soglie;
- verifica il coordinamento con OSS e l’incompatibilità con IOSS.