OSS e IOSS sono regimi IVA opzionali che permettono di dichiarare e versare in un solo Stato membro l’IVA dovuta su determinate vendite e servizi B2C transfrontalieri. L’OSS riguarda, tra l’altro, vendite a distanza intracomunitarie di beni e alcuni servizi resi a consumatori UE; l’IOSS riguarda le vendite a distanza di beni importati da Paesi extra-UE in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.
Cos’è l’OSS?
OSS significa One Stop Shop. Il regime consente a un soggetto che effettua determinate operazioni B2C in più Stati UE di identificarsi in un solo Stato membro e presentare da lì la dichiarazione OSS, evitando registrazioni IVA separate in ogni Paese per le operazioni coperte.
La Commissione europea descrive il sistema nella pagina ufficiale VAT One Stop Shop.
Quali operazioni copre l’OSS Union?
- vendite a distanza intracomunitarie di beni a consumatori;
- determinati servizi B2C resi in Stati membri nei quali il fornitore non è stabilito;
- alcune vendite domestiche effettuate da interfacce elettroniche considerate fornitori ai fini IVA.
Un’impresa stabilita in Italia utilizza normalmente il regime Union OSS per le operazioni che rientrano nel relativo perimetro.
Cos’è la soglia di 10.000 euro?
Per un soggetto stabilito in un solo Stato membro esiste una soglia UE di 10.000 euro annui, calcolata complessivamente sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni e sui servizi TBE B2C transfrontalieri interessati.
Se la soglia non è superata né nell’anno corrente né nel precedente e ricorrono tutte le condizioni, le operazioni possono restare territorialmente rilevanti nello Stato del fornitore. Al superamento della soglia si applica la regola del Paese del consumatore.
La Commissione europea conferma questa regola nella guida One Stop Shop – soglia di 10.000 euro.
La soglia di 10.000 euro vale per tutti i servizi?
No. La soglia si riferisce alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (TBE) B2C interessati. Non deve essere applicata automaticamente a qualsiasi servizio professionale reso a un privato estero.
Cos’è l’IOSS?
IOSS significa Import One Stop Shop. È il regime che semplifica la riscossione e il versamento dell’IVA sulle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi extra-UE in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, esclusi i beni soggetti ad accisa.
La registrazione e il funzionamento dei regimi OSS/IOSS in Italia sono accessibili attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa cambia dal 1° luglio 2026 per le importazioni fino a 150 euro?
Dal 1° luglio 2026 è stata abolita l’esenzione dai dazi doganali per le spedizioni fino a 150 euro. In via temporanea è stato introdotto un dazio fisso di 3 euro per articolo per determinate vendite a distanza di beni importati in spedizioni non superiori a 150 euro.
Questa è una regola doganale distinta dall’IVA: l’IOSS continua a riguardare il trattamento IVA delle vendite a distanza di beni importati fino a 150 euro. La Commissione europea ha pubblicato le linee guida sul nuovo dazio di 3 euro e sull’IVA.
Come funziona l’IVA con IOSS?
Quando l’IOSS viene utilizzato correttamente, l’IVA dovuta nello Stato del consumatore viene riscossa al momento della vendita e dichiarata tramite il regime IOSS. Questo evita che il cliente debba pagare nuovamente l’IVA all’importazione per l’operazione coperta dal regime.
La dichiarazione IOSS è mensile, mentre la dichiarazione OSS è normalmente trimestrale.
OSS e IOSS sono obbligatori?
No. Sono regimi opzionali. In alternativa il soggetto può dover identificarsi direttamente o tramite rappresentante nei Paesi nei quali l’IVA è dovuta, secondo le regole applicabili.
La convenienza dell’OSS nasce proprio dalla possibilità di evitare molte registrazioni IVA locali per le operazioni incluse nel regime.
Un forfettario può usare OSS?
Il regime forfettario italiano non rende automaticamente irrilevanti le regole IVA delle operazioni transfrontaliere. Se il contribuente effettua operazioni B2C che ricadono nel sistema OSS, deve verificare territorialità e adempimenti UE separatamente dal regime fiscale italiano.
Per le fatture estere del forfettario consulta fatture estere nel regime forfettario.
OSS e VIES sono la stessa cosa?
No. Il VIES riguarda l’identificazione delle Partite IVA per determinate operazioni intracomunitarie B2B; l’OSS è un regime di dichiarazione e versamento dell’IVA per specifiche operazioni B2C transfrontaliere.
Consulta VIES e Partita IVA.
OSS e Intrastat sono la stessa cosa?
No. Gli elenchi Intrastat hanno finalità e presupposti diversi e riguardano specifiche operazioni intracomunitarie. L’utilizzo dell’OSS non deve essere confuso con l’adempimento Intrastat.
Consulta Intrastat e Partita IVA.
OSS e regime SME sono compatibili?
Sì. La Commissione europea chiarisce che il regime transfrontaliero di franchigia IVA per piccole imprese (SME scheme) può essere utilizzato insieme all’OSS, quando ricorrono i requisiti di entrambi e per operazioni compatibili.
L’IOSS, invece, non è compatibile con l’applicazione della franchigia SME alle stesse condizioni previste dal regime transfrontaliero: chi utilizza la franchigia deve verificare attentamente il coordinamento dei due sistemi.
Esempio OSS
Un e-commerce italiano vende beni a consumatori francesi e tedeschi. Superata la soglia UE applicabile, l’IVA deve essere calcolata secondo lo Stato di destinazione. Con OSS l’impresa può dichiarare in Italia l’IVA dovuta nei vari Stati per le operazioni coperte, senza aprire una posizione IVA in ciascun Paese esclusivamente per quelle vendite.
Esempio IOSS
Un venditore vende a un consumatore italiano un bene spedito da un Paese extra-UE in una spedizione di valore intrinseco pari a 80 euro. Se la vendita rientra correttamente nell’IOSS, l’IVA viene riscossa al momento dell’acquisto e dichiarata tramite il regime. Dal luglio 2026 bisogna però considerare separatamente anche le nuove regole doganali sul dazio applicabile.
Quando si presenta la dichiarazione OSS?
Per il regime Union OSS la dichiarazione è trimestrale. Deve essere presentata entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento: 30 aprile per il primo trimestre, 31 luglio per il secondo, 31 ottobre per il terzo e 31 gennaio dell’anno successivo per il quarto.
La dichiarazione va presentata anche se nel trimestre non sono state effettuate operazioni rientranti nel regime: in questo caso si presenta una dichiarazione a zero. Il pagamento dell’IVA segue la stessa scadenza della dichiarazione.
Quando si presenta la dichiarazione IOSS?
Per l’IOSS il periodo d’imposta è invece mensile. La dichiarazione e il pagamento dell’IVA devono essere effettuati entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le vendite.
La differenza di periodicità è quindi netta: OSS trimestrale, IOSS mensile.
Quante registrazioni IVA si evitano con OSS?
Il principale vantaggio dell’OSS è concentrare in un solo Stato membro la dichiarazione e il pagamento dell’IVA dovuta negli altri Stati di consumo per le operazioni coperte dal regime. Senza OSS, il venditore può essere costretto a identificarsi ai fini IVA nei singoli Paesi nei quali effettua operazioni imponibili.
L’OSS non sostituisce però qualsiasi obbligo IVA estero: se un’operazione non rientra nel regime, può comunque essere necessaria una registrazione locale.
Quale aliquota IVA si applica con OSS?
Quando l’operazione è imponibile nello Stato del consumatore, deve essere applicata l’aliquota IVA prevista da quello Stato per il bene o servizio venduto. L’OSS non crea un’aliquota unica europea: semplifica soltanto dichiarazione e versamento.
Un e-commerce italiano può quindi applicare aliquote differenti alle vendite verso consumatori francesi, tedeschi o spagnoli, a seconda del prodotto e delle regole del Paese di consumo.
Marketplace e piattaforme possono diventare fornitori presunti?
Sì. In alcune operazioni le interfacce elettroniche che facilitano la vendita vengono considerate deemed supplier, cioè fornitori presunti ai fini IVA. In questi casi la piattaforma può assumere obblighi di riscossione e dichiarazione dell’imposta.
Il ruolo del marketplace va verificato prima di attribuire automaticamente tutti gli obblighi IVA al venditore sottostante.
Chi deve nominare un intermediario IOSS?
Nel regime IOSS un soggetto stabilito nell’UE può utilizzare direttamente il regime oppure scegliere un intermediario. Per molti soggetti non stabiliti nell’UE, invece, l’utilizzo dell’IOSS richiede la nomina di un intermediario stabilito nell’Unione, salvo le eccezioni previste dagli accordi applicabili.
L’intermediario assume gli adempimenti IOSS in nome e per conto del soggetto rappresentato, compresi dichiarazione, pagamento e conservazione delle registrazioni.
Cosa bisogna conservare per OSS e IOSS?
I soggetti che utilizzano i regimi OSS/IOSS devono mantenere registrazioni sufficientemente dettagliate per consentire alle autorità fiscali di verificare la correttezza delle operazioni dichiarate. Tra i dati rientrano Stato di consumo, tipo e data dell’operazione, base imponibile, aliquota, IVA dovuta, pagamenti e informazioni utilizzate per determinare il luogo del cliente.
Le registrazioni devono essere conservate per 10 anni dalla fine dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata.
Il dazio di 3 euro sostituisce l’IVA?
No. Dal 1° luglio 2026 il nuovo dazio doganale temporaneo di 3 euro per articolo riguarda il profilo doganale delle vendite a distanza importate fino a 150 euro. L’IVA resta distinta e, quando viene utilizzato correttamente l’IOSS, viene riscossa al momento della vendita.
La Commissione europea ha chiarito espressamente che il nuovo dazio non elimina l’IOSS e che il limite IOSS di 150 euro continua a valere per le vendite di beni importati che rientrano nel regime.
Esempio: vendita OSS oltre la soglia di 10.000 euro
Un e-commerce italiano vende beni a consumatori francesi e tedeschi e supera complessivamente la soglia UE prevista. Da quel momento le vendite interessate sono imponibili nello Stato di destinazione. Utilizzando l’OSS, il venditore applica l’IVA del Paese del cliente e dichiara in Italia gli importi dovuti ai diversi Stati membri.
Esempio: vendita IOSS da 80 euro
Un consumatore italiano acquista online un bene di 80 euro spedito direttamente da un Paese extra-UE. Se il venditore utilizza correttamente l’IOSS, l’IVA italiana viene riscossa al checkout e dichiarata tramite IOSS. Dal 1° luglio 2026, separatamente dall’IVA, bisogna considerare anche il nuovo dazio doganale temporaneo applicabile alle vendite importate di basso valore.
Domande frequenti su OSS e IOSS
OSS e IOSS sono obbligatori?
No, sono regimi opzionali. Se non vengono utilizzati, il venditore deve comunque rispettare gli obblighi IVA nei Paesi in cui l’imposta è dovuta.
Il limite IOSS di 150 euro è stato abolito nel 2026?
No. Dal 1° luglio 2026 è stata abolita l’esenzione dai dazi doganali sotto 150 euro, ma l’IOSS continua a riguardare le vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.
Quanto spesso si presenta la dichiarazione OSS?
Il regime Union OSS prevede una dichiarazione trimestrale, da presentare entro la fine del mese successivo al trimestre.
Quanto spesso si presenta la dichiarazione IOSS?
L’IOSS prevede una dichiarazione mensile, da presentare entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.
Checklist OSS/IOSS
- verifica se il cliente è B2B o B2C;
- individua beni o tipo di servizio;
- controlla il Paese di partenza e destinazione;
- verifica la soglia UE di 10.000 euro quando applicabile;
- stabilisci se l’operazione rientra nell’Union OSS;
- per importazioni verifica il limite IOSS di 150 euro;
- considera dal 1° luglio 2026 le nuove regole doganali;
- applica l’aliquota IVA dello Stato di consumo quando dovuta;
- conserva i dati richiesti dal regime;
- presenta OSS trimestralmente o IOSS mensilmente nei termini applicabili.