La riduzione INPS del 35% nel regime forfettario 2026 è un regime previdenziale agevolato facoltativo riservato agli imprenditori che applicano il forfettario e sono iscritti alle Gestioni INPS Artigiani o Commercianti. Non è automatica: deve essere richiesta all’INPS e riduce del 35% sia la contribuzione riferita al minimale sia quella eventualmente dovuta sul reddito eccedente.
Chi può richiedere la riduzione INPS del 35%?
Il regime contributivo agevolato riguarda le persone fisiche esercenti attività d’impresa che applicano il regime forfettario e sono iscritte alla Gestione Artigiani o alla Gestione Commercianti INPS, quando ricorrono tutti i requisiti previsti.
La disciplina nasce dall’articolo 1, commi 77-84, della Legge 190/2014 ed è stata ridefinita, nella misura oggi vigente del 35%, dalla Legge 208/2015.
Le istruzioni operative originarie sono contenute nella Circolare INPS n. 29 del 10 febbraio 2015 e nella Circolare INPS n. 35 del 19 febbraio 2016.
La riduzione del 35% vale anche per i professionisti in Gestione Separata?
No. La riduzione contributiva del 35% disciplinata per il regime previdenziale forfettario riguarda le Gestioni Artigiani e Commercianti.
Un libero professionista iscritto alla Gestione Separata INPS non può applicare questo sconto ai propri contributi soltanto perché utilizza il regime fiscale forfettario.
Per verificare le differenze consulta Gestione Separata INPS 2026 e la panoramica su INPS e Partita IVA.
Su quali contributi si applica la riduzione del 35%?
La riduzione non riguarda soltanto una delle componenti della contribuzione. L’INPS chiarisce che il 35% si applica alla contribuzione dovuta sia sul reddito entro il minimale sia sull’eventuale reddito eccedente il minimale.
Il contributo per maternità, pari a 7,44 euro per un anno completo, resta invece dovuto secondo le regole INPS.
Per conoscere prima gli importi ordinari consulta contributi INPS Artigiani e Commercianti 2026.
Quanto si paga con la riduzione INPS del 35% nel 2026?
Nel 2026 il minimale ordinario di reddito è pari a 18.808 euro. Senza agevolazione, per un’iscrizione relativa all’intero anno i contributi sul minimale sono pari a:
- 4.521,36 euro per gli Artigiani;
- 4.611,64 euro per i Commercianti.
Applicando la riduzione del 35% alle componenti contributive agevolabili e mantenendo dovuto il contributo maternità, il costo annuale sul minimale si riduce sensibilmente. L’importo concreto deve comunque essere verificato sulla singola posizione, considerando mesi di iscrizione, collaboratori ed eventuali altre condizioni contributive.
Anche la contribuzione dovuta sull’eventuale reddito superiore a 18.808 euro viene ridotta del 35%, entro i massimali e secondo le aliquote applicabili.
La riduzione del 35% può diminuire i mesi utili per la pensione?
Sì. È uno degli aspetti più importanti da valutare prima della domanda.
La Circolare INPS n. 35/2016 chiarisce che, quando l’importo complessivamente versato risulta inferiore alla contribuzione ordinaria dovuta sul minimale, viene accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto effettivamente versato.
La riduzione del costo contributivo può quindi tradursi in un accredito inferiore a dodici mesi per l’anno interessato. Il beneficio non va valutato soltanto confrontando quanto si risparmia oggi, ma anche considerando gli effetti sulla posizione pensionistica.
La riduzione del 35% è automatica?
No. Il regime previdenziale agevolato è facoltativo e l’accesso avviene mediante una specifica dichiarazione di adesione all’INPS.
La procedura è collegata alla posizione Artigiani o Commercianti e viene gestita attraverso i servizi telematici INPS dedicati alla relativa gestione previdenziale.
La Circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026 conferma espressamente anche per il 2026 la natura facoltativa del beneficio.
Chi apre una nuova attività nel 2026 entro quando deve fare domanda?
Per chi intraprende una nuova attività nel corso del 2026 non deve essere applicato automaticamente il termine del 28 febbraio.
La Circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026 stabilisce che chi avvia una nuova attività nel 2026 e vuole aderire al regime agevolato deve comunicare la propria volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento di iscrizione.
L’obiettivo è consentire all’INPS di predisporre correttamente la tariffazione contributiva annuale. Le istruzioni storiche INPS precisano inoltre che, se la posizione è già stata sottoposta a imposizione contributiva, la richiesta può richiedere l’istruttoria della sede competente.
Quando vale il termine del 28 febbraio 2026?
Il 28 febbraio 2026 è il termine richiamato dall’INPS per le posizioni già esistenti che devono esercitare l’adesione per l’anno 2026 secondo le regole del regime.
In particolare, la Circolare n. 14/2026 indica espressamente che chi ha intrapreso nel 2025 una nuova attività d’impresa e intende beneficiare del regime agevolato nel 2026 doveva comunicare l’adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2026.
Questo termine non va quindi trasferito automaticamente a chi apre una nuova impresa successivamente nel corso del 2026.
Chi era già nel regime agevolato nel 2025 deve presentare una nuova domanda?
No, normalmente non deve ripresentarla. La Circolare INPS n. 14/2026 stabilisce che il regime continua nel 2026 per chi ne era già beneficiario nel 2025, purché continuino a sussistere i requisiti del regime fiscale agevolato e non sia stata presentata espressa rinuncia.
La permanenza non va però data per scontata quando cambiano le condizioni fiscali o previdenziali: la posizione deve continuare a possedere i requisiti previsti.
Cosa succede se trasferisco l’attività in un’altra provincia?
La Circolare INPS n. 14/2026 contiene anche una semplificazione operativa: chi trasferisce la propria attività in un’altra provincia e vuole continuare a usufruire del regime agevolato, nell’ambito della stessa gestione previdenziale non deve più presentare una nuova domanda.
Resta naturalmente necessario che continuino a sussistere i requisiti per il beneficio.
Come si rinuncia alla riduzione INPS del 35%?
È possibile rinunciare al regime agevolato, ma bisogna considerare attentamente decorrenza ed effetti.
Per il 2026, l’INPS ha stabilito che una rinuncia presentata entro il 28 febbraio 2026 comporta il ripristino definitivo del regime ordinario dal 1° gennaio 2026.
Una comunicazione di rinuncia presentata dopo tale data determina invece, secondo le istruzioni INPS 2026, il ripristino del regime contributivo ordinario dal 1° gennaio 2027.
L’uscita volontaria dal regime contributivo agevolato ha carattere definitivo e preclude un successivo nuovo accesso al beneficio.
Cosa succede se perdo i requisiti del regime forfettario?
Il beneficio previdenziale è collegato alla presenza dei requisiti richiesti per il regime agevolato. Se questi vengono meno, anche il regime contributivo deve cessare secondo le regole previste.
Le istruzioni INPS distinguono inoltre il caso in cui i requisiti vengano meno successivamente da quello in cui venga accertato che non sono mai esistiti: in quest’ultima ipotesi può essere ripristinata retroattivamente la contribuzione ordinaria dalla decorrenza originaria dell’agevolazione.
La riduzione del 35% è la stessa dello sconto INPS del 50%?
No. Sono due misure differenti.
La riduzione strutturale del 35% riguarda il regime previdenziale agevolato collegato al forfettario per Artigiani e Commercianti.
La riduzione straordinaria del 50% introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 riguarda invece i lavoratori che hanno avviato l’attività e si sono iscritti per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni speciali Artigiani o Commercianti.
La Circolare INPS n. 83 del 24 aprile 2025 stabilisce per questa seconda misura una durata di 36 mesi dalla data di avvio dell’attività.
Una nuova iscrizione effettuata per la prima volta nel 2026 non accede automaticamente alla riduzione straordinaria del 50% prevista per le iscrizioni 2025.
Riduzione del 35% e riduzione del 50% possono essere cumulate?
No. La riduzione del 50% prevista per le nuove iscrizioni 2025 è espressamente alternativa alle altre agevolazioni contributive che prevedono riduzioni di aliquota.
La Circolare INPS n. 83/2025 cita espressamente tra le misure incompatibili il regime previdenziale forfettario con riduzione del 35%.
La scelta deve quindi essere valutata sul singolo lavoratore e sul periodo interessato, tenendo conto non soltanto della percentuale di risparmio ma anche degli effetti contributivi.
La riduzione INPS del 35% conviene sempre?
No. Ridurre la contribuzione può produrre un risparmio importante, soprattutto quando sono dovuti sia contributi sul minimale sia contributi sul reddito eccedente.
Il beneficio può però ridurre anche l’accredito contributivo utile ai fini pensionistici. Prima di aderire è quindi opportuno confrontare almeno:
- contributi ordinari senza agevolazione;
- contributi dovuti con riduzione del 35%;
- numero di mesi di contribuzione che verrebbero accreditati;
- orizzonte previdenziale personale;
- eventuale disponibilità di altre agevolazioni incompatibili.
Per vedere insieme contribuzione ordinaria e agevolata consulta anche contributi INPS nel regime forfettario 2026.
Cosa controllare prima di presentare la domanda?
- effettiva applicazione del regime forfettario;
- iscrizione alla Gestione Artigiani o Commercianti;
- assenza di cause che impediscono il beneficio;
- eventuale precedente adesione già valida;
- data di avvio dell’attività;
- data di ricezione del provvedimento di iscrizione INPS;
- eventuale termine del 28 febbraio applicabile alla propria posizione;
- eventuali agevolazioni contributive alternative;
- effetto della riduzione sui mesi di accredito previdenziale;
- convenienza contributiva e pensionistica complessiva.
Domande frequenti sulla riduzione INPS del 35%
Se apro la Partita IVA a settembre 2026 ho perso il termine del 28 febbraio?
Non per questo motivo. Per una nuova attività avviata nel corso del 2026 l’INPS richiede che l’adesione venga comunicata con la massima tempestività dopo il provvedimento di iscrizione alla Gestione. Il termine del 28 febbraio non è una scadenza anticipata applicabile a un’impresa che ancora non esisteva.
Se avevo già il 35% nel 2025 devo richiederlo di nuovo nel 2026?
Normalmente no, se permangono i requisiti del regime agevolato e non è stata presentata rinuncia. La Circolare INPS n. 14/2026 prevede la prosecuzione per i soggetti già beneficiari nel 2025.
Il 35% significa che avrò comunque dodici mesi di contributi pensionistici?
Non necessariamente. L’INPS prevede un accredito proporzionale quando quanto versato risulta inferiore alla contribuzione ordinaria corrispondente al minimale. Per questo l’effetto previdenziale deve essere verificato prima di valutare la convenienza.
Per gli altri approfondimenti consulta tutte le guide su previdenza e contributi della Partita IVA.