Nel 2026 i professionisti sanitari e gli altri soggetti obbligati devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dai pazienti secondo le regole della dichiarazione precompilata. Dal 2025 la trasmissione è diventata annuale: il termine ordinario è il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di pagamento della spesa. Per le fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS, inoltre, nel 2026 resta vietato l’invio tramite Sistema di Interscambio.
Sistema Tessera Sanitaria 2026: tabella rapida
| Elemento | Regola generale |
|---|---|
| Cadenza | Annuale per le spese sostenute dal 2025 |
| Termine ordinario | 31 gennaio dell’anno successivo |
| Anno di riferimento | Conta la data di pagamento o rimborso |
| Fatture da comunicare al Sistema TS | Non devono transitare tramite SdI |
| Opposizione del paziente | Può essere manifestata anche al momento dell’emissione del documento fiscale |
| Sanzione | 100 euro per ogni comunicazione, fino a 50.000 euro |
| Correzione dell’errore | Nessuna sanzione se effettuata entro 5 giorni nei casi previsti |
| Invio entro 60 giorni | Sanzione ridotta a un terzo, massimo 20.000 euro |
Che cos’è il Sistema Tessera Sanitaria?
Il Sistema TS raccoglie i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche e li rende disponibili, secondo le regole previste, per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. L’adempimento riguarda i soggetti individuati dal decreto legislativo 175/2014 e dai successivi decreti attuativi.
La trasmissione al Sistema TS non determina da sola il trattamento IVA della prestazione. Per capire quando una prestazione sanitaria è esente consulta prestazioni sanitarie esenti IVA.
Chi deve trasmettere i dati?
Tra i soggetti obbligati rientrano, a seconda della disciplina applicabile, strutture sanitarie, medici e odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, farmacie, ottici e numerose altre professioni e strutture sanitarie individuate dai decreti ministeriali.
L’elenco non va interpretato in modo statico: nel tempo l’obbligo è stato esteso a ulteriori categorie. Prima di concludere che una professione sia esclusa bisogna verificare il decreto applicabile alla categoria concreta.
Dal 2025 l’invio è annuale
Il Decreto MEF 29 ottobre 2025 ha modificato il precedente calendario: per le spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2025 la trasmissione avviene con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
La modifica è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2025. Le vecchie guide che indicano ancora due invii semestrali non descrivono quindi il calendario vigente per le spese 2026.
Quando vanno inviate le spese sostenute nel 2026?
Per le spese pagate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 il termine normativo ordinario è il 31 gennaio 2027. Poiché il 31 gennaio 2027 cade di domenica, prima dell’adempimento va controllato il calendario ufficiale per lo slittamento al primo giorno utile.
Non bisogna quindi inviare obbligatoriamente un primo semestre a settembre 2026: la cadenza semestrale è stata superata dalla nuova disciplina annuale.
Conta la data della fattura o quella del pagamento?
Per individuare l’anno di riferimento della spesa conta la data del pagamento. Una fattura emessa a dicembre 2026 ma pagata dal paziente a gennaio 2027 confluisce nell’anno di pagamento, non nel 2026.
È quindi necessario riconciliare documenti e incassi. Il fatto che il Sistema TS segua la data di pagamento per la spesa sanitaria non va però confuso con tutte le altre regole fiscali del professionista.
Quali dati devono essere trasmessi?
Il flusso deve consentire di identificare la spesa sanitaria e il soggetto che l’ha sostenuta. In base alle specifiche tecniche possono essere richiesti, tra gli altri, codice fiscale del paziente, data e numero del documento fiscale, data del pagamento o rimborso, importo, tipologia della spesa e indicazione relativa alla modalità di pagamento.
I dati devono corrispondere alla documentazione fiscale realmente emessa. Non è corretto modificare il contenuto del flusso solo per ottenere un determinato risultato nella dichiarazione precompilata.
Come si gestiscono i rimborsi?
Il Sistema TS riceve anche i dati relativi a rimborsi di spese sanitarie. Il rimborso deve essere collegato alla spesa e al periodo corretto secondo le specifiche tecniche, perché incide sui dati messi a disposizione per la precompilata.
Una nota di credito fiscale e un rimborso comunicato al Sistema TS sono aspetti collegati ma non coincidenti: prima va corretta la documentazione fiscale quando necessario, poi il flusso TS deve riflettere correttamente ciò che è avvenuto.
Il pagamento deve essere tracciabile?
Le specifiche del Sistema TS prevedono anche l’informazione relativa alla modalità di pagamento. Questo dato è rilevante perché, per molte spese sanitarie sostenute presso soggetti privati non accreditati, la detrazione IRPEF del paziente è collegata all’utilizzo di mezzi tracciabili, ferme le eccezioni previste dalla legge.
Il professionista deve quindi indicare il dato reale del pagamento senza trasformare una spesa pagata in contanti in una spesa tracciabile.
Il paziente può opporsi all’invio?
Sì. Il paziente può manifestare l’opposizione alla trasmissione o all’utilizzo dei dati secondo le modalità previste dalla disciplina. Nel caso ordinario di fattura o altro documento fiscale può chiedere al professionista, al momento dell’emissione, di annotare l’opposizione sul documento; l’informazione deve essere conservata anche dal soggetto sanitario.
La regola è contenuta nel Decreto MEF 31 luglio 2015. Il cittadino dispone inoltre di ulteriori modalità dirette di opposizione tramite Agenzia delle Entrate o Sistema TS nei periodi stabiliti ogni anno.
Se il paziente si oppone perde la detrazione?
No. L’opposizione impedisce l’utilizzo automatico dei dati nella dichiarazione precompilata, ma il contribuente può comunque inserire la spesa in fase di modifica o integrazione della dichiarazione se possiede i requisiti fiscali e la documentazione necessaria.
Nel 2026 la fattura sanitaria va inviata allo SdI?
Per le fatture i cui dati devono essere trasmessi al Sistema TS, no. Dal 31 gennaio 2026 l’articolo 78 del Decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 stabilisce che i soggetti tenuti al Sistema TS non possono emettere tramite SdI le fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria.
Il riferimento è il Decreto legislativo n. 10/2026, Testo unico IVA. La regola non significa però che qualsiasi fattura emessa da un professionista sanitario debba restare fuori dallo SdI: il divieto riguarda le fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS.
E le fatture B2B o per prestazioni non sanitarie?
Se una fattura non rientra tra quelle i cui dati devono essere trasmessi al Sistema TS, il professionista deve applicare le normali regole della fatturazione elettronica previste per quella specifica operazione. Non bisogna estendere il divieto sanitario a documenti che ne restano fuori.
Per il quadro generale consulta fatturazione elettronica e Partita IVA.
Il forfettario deve inviare i dati al Sistema TS?
Il regime forfettario non elimina di per sé l’obbligo Sistema TS. Se il soggetto appartiene a una categoria obbligata e la spesa rientra tra quelle da comunicare, il trattamento forfettario del reddito non sostituisce l’adempimento sanitario.
Allo stesso modo, il fatto che il forfettario non addebiti ordinariamente IVA non significa che il documento sia automaticamente fuori dalle regole del Sistema TS.
Come si corregge un dato errato?
Il Sistema TS mette a disposizione funzioni e tracciati per inserimenti, variazioni e cancellazioni. La correzione deve intervenire sul dato errato senza creare duplicazioni e deve rispettare la documentazione fiscale sottostante.
È importante conservare le ricevute dell’invio e verificare gli esiti: il solo caricamento del file non dimostra che ogni documento sia stato acquisito correttamente.
Qual è la sanzione per omesso o tardivo invio?
L’articolo 3, comma 5-bis, del Decreto legislativo 175/2014 prevede una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000 euro, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati.
La disciplina è riportata nel Decreto legislativo 175/2014.
Correzione entro cinque giorni: quando non c’è sanzione?
Se la comunicazione è errata, la sanzione non si applica quando i dati corretti vengono trasmessi entro i cinque giorni successivi alla scadenza oppure, in caso di segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione.
Cosa succede se invio entro 60 giorni?
Se la comunicazione viene correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.
Questa riduzione è prevista direttamente dalla norma e va distinta dall’ulteriore istituto del ravvedimento operoso.
È possibile il ravvedimento operoso?
Sì. L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 22/E del 23 maggio 2022, ha chiarito che le violazioni degli obblighi di comunicazione al Sistema TS possono essere regolarizzate mediante ravvedimento operoso, quando ne ricorrono i presupposti.
La risoluzione chiarisce anche come interpretare la singola “comunicazione” ai fini del calcolo della sanzione, evitando di trattare l’intero file come se fosse una sola violazione.
Esempio: fattura di dicembre pagata a gennaio
Un professionista emette una fattura sanitaria il 20 dicembre 2026, ma il paziente paga il 10 gennaio 2027. Ai fini del Sistema TS la spesa appartiene al 2027 perché conta la data del pagamento. Non va quindi inclusa tra le spese pagate nel 2026 soltanto perché la fattura è stata emessa a dicembre.
Esempio: paziente che si oppone
Il paziente chiede al professionista, al momento dell’emissione del documento, di non trasmettere i dati. Il professionista annota l’opposizione secondo le regole previste e conserva l’informazione. L’opposizione riguarda l’utilizzo del dato per la precompilata e non modifica da sola il trattamento IVA della prestazione.
Errori frequenti
- seguire ancora le vecchie scadenze semestrali;
- usare la data di emissione invece della data di pagamento per individuare l’anno;
- inviare tramite SdI una fattura i cui dati devono essere trasmessi al Sistema TS;
- considerare esente IVA qualsiasi spesa inviata al Sistema TS;
- ignorare l’opposizione del paziente;
- non comunicare correttamente i rimborsi;
- non controllare gli esiti degli invii;
- considerare il forfettario automaticamente esonerato;
- trattare un intero file come una sola comunicazione ai fini sanzionatori.
Checklist Sistema Tessera Sanitaria 2026
- verifica se la tua categoria professionale è obbligata;
- individua le spese da trasmettere;
- usa l’anno della data di pagamento;
- raccogli codice fiscale e dati richiesti;
- registra l’eventuale opposizione del paziente;
- gestisci i rimborsi;
- non inviare via SdI le fatture i cui dati devono andare al Sistema TS;
- trasmetti entro il termine annuale;
- controlla ricevute ed esiti;
- correggi rapidamente eventuali errori;
- conserva la documentazione che giustifica dati, pagamenti e opposizioni.