Una società di fatto che svolge attività commerciale può far perdere il regime forfettario anche se non è mai stata costituita una società davanti al notaio. Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate continua a considerare queste strutture rilevanti perché, ai fini fiscali, le società di fatto commerciali sono equiparate alle società in nome collettivo.
Il rischio nasce soprattutto quando due o più persone lavorano stabilmente come un’unica impresa, dividono risultati economici e si presentano sul mercato in modo unitario pur mantenendo formalmente Partite IVA separate.
Che cos’è una società di fatto
La società di fatto non nasce da un contratto societario formalizzato ma dal comportamento concreto delle persone coinvolte. Gli elementi tipici sono esercizio comune dell’attività, conferimenti o risorse condivise, volontà di perseguire un risultato economico comune e ripartizione di utili e perdite.
Non basta quindi chiamarsi “team”, “network” o “collaborazione”. Allo stesso modo, non ogni collaborazione tra autonomi diventa società di fatto: bisogna valutare come il rapporto funziona realmente.
Perché la società di fatto commerciale è incompatibile con il forfettario
La Circolare 9/E del 2019 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esercizio di una società di fatto che svolge attività commerciale costituisce causa ostativa al regime forfettario, perché fiscalmente tale società è equiparata a una SNC.
Per SNC e SAS la partecipazione è ostativa senza dover dimostrare controllo o attività riconducibile. Lo stesso principio diventa quindi rilevante quando l’esistenza della società emerge dai fatti anziché da un atto costitutivo. Il testo della Circolare 9/E/2019 è disponibile nella documentazione del Dipartimento delle Finanze.
Dividere spese non significa automaticamente essere soci
Due professionisti possono condividere ufficio, segreteria, software o altre spese senza costituire una società. Il punto decisivo è se mantengono clienti, incarichi, fatture, responsabilità e risultati economici separati.
Un semplice accordo di ripartizione dei costi è molto diverso da un’attività in cui tutti i ricavi confluiscono in un fondo comune e l’utile finale viene diviso tra i partecipanti.
Conto comune, marchio unico e fatture: quali indizi controllare
Nessun singolo indizio crea automaticamente la società di fatto, ma alcuni elementi meritano attenzione: conto corrente comune, acquisti effettuati insieme, contratti sottoscritti unitariamente, unico listino, marchio comune, personale gestito congiuntamente, fatturazione accentrata e ripartizione periodica del risultato.
Anche il modo in cui il gruppo si presenta ai clienti conta. Se il cliente percepisce di contrattare con un’unica organizzazione e non con professionisti autonomi distinti, il rischio di una qualificazione collettiva aumenta.
Rete-contratto e società di fatto: il chiarimento del 2026
La risposta a interpello 24/2026 ha riconosciuto che una vera rete-contratto tra professionisti non genera da sola la causa ostativa. L’Agenzia ha però precisato che, se l’attività svolta attraverso la rete assumesse in concreto le caratteristiche di una società di fatto commerciale, il forfettario sarebbe incompatibile.
La forma contrattuale non può quindi essere utilizzata per coprire un’attività societaria sostanziale. Approfondisci in contratto di rete e regime forfettario.
Professionisti che lavorano insieme: quando il rischio è diverso
Per i professionisti occorre distinguere anche lo studio associato e l’associazione professionale. Se più professionisti esercitano stabilmente la professione in forma associata e dividono il reddito comune, la causa ostativa può derivare direttamente dalla partecipazione all’associazione prevista dall’articolo 5 del TUIR.
Se invece ognuno acquisisce clienti propri e fattura direttamente, con una semplice condivisione di costi o collaborazione su singoli progetti, non si può concludere automaticamente che esista una società. Vedi anche studio associato e forfettario.
Quando si perde il regime
Se viene accertata una partecipazione in una società di fatto commerciale durante il periodo rilevante, la causa ostativa deve essere applicata come per le società di persone. I tempi di fuoriuscita dipendono dal momento in cui la causa esiste e dalle regole generali del forfettario.
Non è prudente tentare di “sciogliere” formalmente una collaborazione solo a fine anno senza modificare il comportamento concreto. Documenti, incassi e organizzazione devono dimostrare che l’attività è realmente separata.
Esempi pratici
Due consulenti con clienti e fatture propri. Condividono l’affitto dell’ufficio e un software, ma ciascuno negozia incarichi, incassa e sostiene il proprio rischio: questi elementi, da soli, non descrivono necessariamente una società di fatto.
Due commercianti che acquistano insieme, vendono con un unico marchio e dividono l’utile mensile. Anche senza società registrata, la struttura può presentare gli elementi tipici di un’attività societaria di fatto.
Checklist per evitare una società di fatto involontaria
- mantieni chiari i titolari degli incarichi;
- separa fatture, incassi e responsabilità;
- documenta i meri rimborsi di spese comuni;
- evita ripartizioni indistinte dell’utile se non vuoi una struttura societaria;
- definisci per iscritto le collaborazioni su singoli progetti;
- verifica marchio, conto corrente, personale e contratti comuni;
- se l’attività è realmente comune, valuta la forma giuridica corretta prima del forfettario.
Domande frequenti
Una società di fatto deve essere registrata per esistere?
No. Può emergere dal comportamento concreto dei partecipanti.
Condividere un ufficio fa perdere il forfettario?
No. La semplice condivisione dei costi non equivale automaticamente a esercitare un’attività societaria.
Una società di fatto commerciale è compatibile con il forfettario?
No. La prassi dell’Agenzia la equipara alla SNC ai fini della causa ostativa.
Una rete-contratto diventa automaticamente società di fatto?
No. Diventa un problema se il funzionamento concreto supera la collaborazione prevista e assume caratteristiche societarie.