Partecipare a uno studio associato è incompatibile con il regime forfettario. Nel 2026 la causa ostativa continua a derivare direttamente dalla partecipazione all’associazione professionale: non dipende dalla percentuale di quota, dal volume di compensi personali o dal fatto che il professionista riceva utili in un determinato anno.
La distinzione più importante è tra una vera associazione professionale, che rientra nell’articolo 5 del TUIR, e forme di collaborazione più leggere come condivisione di locali, segreteria o costi. Non tutto ciò che commercialmente viene chiamato “studio” è fiscalmente uno studio associato.
Perché lo studio associato esclude dal forfettario
L’articolo 1, comma 57, lettera d), della Legge 190/2014 esclude dal regime chi partecipa contemporaneamente ad associazioni professionali. A differenza delle SRL, non serve verificare controllo, percentuale di partecipazione o attività riconducibile: è la qualità di associato a far scattare il problema.
Questo significa che un professionista non può mantenere una propria Partita IVA individuale in forfettario e, nello stesso periodo rilevante, essere anche associato a uno studio professionale.
Quota piccola, assenza di utili e ruolo marginale non risolvono il problema
Non esiste una soglia minima di partecipazione. Un associato al 5% resta un associato, così come resta tale chi in un certo anno non riceve distribuzioni perché lo studio ha avuto risultati modesti o ha lasciato risorse nella struttura.
Anche un ruolo operativo ridotto non elimina automaticamente la partecipazione. Per valutare la compatibilità bisogna guardare agli atti dello studio e alla posizione giuridica del professionista.
Coworking, studio condiviso e ripartizione delle spese
Condividere un ufficio non significa necessariamente costituire uno studio associato. Più professionisti possono avere ciascuno la propria clientela, emettere fatture individualmente e ripartire alcune spese comuni senza creare un’associazione professionale.
La situazione cambia quando incarichi, clientela, organizzazione, incassi e risultati economici sono gestiti unitariamente e poi ripartiti tra i professionisti. In quel caso la struttura reale può assumere caratteristiche molto diverse da un semplice coworking. Per evitare errori, accordi, fatture, conto corrente e modalità di gestione devono essere coerenti con la forma scelta.
Come uscire dallo studio per entrare o rientrare nel forfettario
Se il professionista vuole applicare il forfettario dall’anno successivo, la causa ostativa deve essere rimossa entro il termine rilevante. L’uscita deve essere effettiva e documentata secondo l’atto associativo e gli adempimenti applicabili.
Una semplice comunicazione interna o la decisione di non partecipare più alle riunioni non bastano se formalmente il professionista resta associato. Occorre poter dimostrare la cessazione della partecipazione.
Fatturare allo studio dopo l’uscita
Dopo l’uscita può esistere un rapporto professionale tra l’ex associato e lo studio. La fatturazione non è vietata in assoluto, ma deve corrispondere a prestazioni autonome reali. Se nella sostanza il professionista continua a lavorare esattamente come prima, condividendo organizzazione, clientela e risultati economici, una sola modifica formale può non rappresentare la situazione reale.
Vanno inoltre controllate le altre cause ostative del forfettario, compresi eventuali rapporti con precedenti datori di lavoro e la soglia dei redditi da lavoro dipendente.
Studio associato e STP non sono la stessa cosa
La Società tra Professionisti è una qualifica che può essere adottata da forme societarie diverse. Se la STP è una SNC o SAS, la partecipazione segue la regola delle società di persone. Se è una SRL, bisogna invece verificare controllo diretto o indiretto e attività riconducibili.
Per questo non è corretto trasferire automaticamente allo studio associato le regole della STP-SRL. Approfondimento: STP e regime forfettario.
Aliquota al 5% dopo l’uscita: verifica separata
Uscire dallo studio può rimuovere la causa ostativa, ma non garantisce l’aliquota del 5%. Il requisito della nuova attività va verificato autonomamente, soprattutto se la Partita IVA individuale prosegue sostanzialmente la stessa attività svolta nello studio.
La disciplina del 5% considera anche la mera prosecuzione di attività precedenti e alcune eccezioni, per esempio nei casi di pratica professionale obbligatoria. Vedi regime forfettario al 5%.
Esempio e checklist
Architetto associato al 20%. Decide di uscire dallo studio entro la fine del 2026 e di lavorare individualmente dal 2027. Per verificare il forfettario dovrà dimostrare l’effettiva cessazione della partecipazione, controllare tutti gli altri requisiti e valutare separatamente se l’attività individuale può beneficiare del 5%.
- controlla se esiste una vera associazione professionale;
- non considerare irrilevante una quota piccola;
- documenta l’uscita secondo gli atti dello studio;
- separa eventuali successive prestazioni fatturate allo studio;
- distingui studio associato, coworking e STP;
- verifica autonomamente tutti gli altri requisiti del forfettario e dell’aliquota al 5%.
Domande frequenti
Posso essere associato e forfettario nello stesso periodo?
No, la partecipazione a un’associazione professionale è una causa ostativa specifica.
Con una quota del 5% cambia qualcosa?
No. La norma non prevede una percentuale minima di partecipazione.
Condividere ufficio e segreteria significa essere associati?
Non necessariamente. Conta la struttura effettiva del rapporto tra i professionisti.
Dopo l’uscita posso applicare automaticamente il 5%?
No. L’aliquota ridotta ha requisiti autonomi e va verificata separatamente.