Essere socio di una SNC o di una SAS è, in linea generale, incompatibile con il regime forfettario. Nel 2026 la regola resta quella dell’articolo 1, comma 57, lettera d), della Legge 190/2014: per le società di persone non occorre dimostrare il controllo né confrontare le attività svolte, come invece avviene per alcune partecipazioni in SRL.
La conseguenza pratica è importante: non esiste una quota “troppo piccola per contare”. Anche una partecipazione minima può integrare la causa ostativa. Bisogna però distinguere tra quota posseduta già prima dell’ingresso nel regime, partecipazione acquisita durante l’anno e casi in cui la causa viene rimossa tempestivamente.
Perché SNC e SAS sono diverse dalle SRL
La disciplina del forfettario cita espressamente la partecipazione contemporanea a società di persone. Per una SNC o una SAS la verifica non dipende dal fatto che il socio controlli la società o che la società svolga un’attività simile alla Partita IVA individuale.
Questo rende fuorviante applicare alle SNC e SAS le regole spesso utilizzate per le SRL. La domanda corretta non è “controllo la società?”, ma “sono ancora socio nel momento rilevante per l’accesso o la permanenza nel regime?”.
Quota minima, socio accomandante e socio accomandatario
La norma non prevede una percentuale minima sotto la quale la partecipazione diventa irrilevante. Una quota dell’1%, del 5% o del 10% resta una partecipazione in società di persone.
Nella SAS, inoltre, la distinzione tra accomandante e accomandatario è fondamentale sul piano civilistico e della responsabilità, ma non elimina la causa ostativa fiscale: entrambi sono soci della società di persone.
Quando bisogna uscire dalla società per applicare il forfettario
Se una persona possiede già la quota e vuole applicare il forfettario dall’anno successivo, la soluzione ordinaria è rimuovere la partecipazione entro la fine dell’anno precedente. Cessione, recesso o altro evento che faccia perdere effettivamente la qualità di socio devono risultare da atti e adempimenti coerenti.
La semplice intenzione di uscire, la mancata distribuzione di utili o l’assenza di fatturato della società non equivalgono alla cessazione della partecipazione. La verifica deve essere documentale, non soltanto economica.
Quota ricevuta per successione o donazione durante l’anno
La Circolare 9/E del 2019 dell’Agenzia delle Entrate ha affrontato anche il caso dell’acquisizione non volontaria o gratuita di una partecipazione durante il periodo d’imposta. In queste situazioni il momento in cui la causa nasce e quello in cui viene rimossa possono incidere sulla permanenza nel regime.
Se la quota arriva per successione o donazione mentre il contribuente è già forfettario, non è prudente applicare automaticamente la regola usata per una partecipazione posseduta da anni. Occorre verificare quando è stata acquisita e se viene ceduta entro il termine utile. Per i casi ereditari vedi anche comunione ereditaria e regime forfettario.
Società inattiva, in liquidazione o senza utili
Il fatto che la SNC o SAS sia inattiva non rende automaticamente irrilevante la quota. Finché il contribuente conserva formalmente la qualità di socio, la causa ostativa va verificata.
Anche la liquidazione non coincide necessariamente con la cancellazione della società. Prima di applicare il forfettario bisogna controllare lo stato reale della partecipazione e l’effettiva perdita della qualità di socio.
Dopo l’uscita: aliquota al 5% e INPS sono verifiche separate
Cedere la quota può rimuovere la causa ostativa, ma non assegna automaticamente l’imposta sostitutiva al 5%. L’aliquota ridotta dipende dai requisiti della nuova attività e dall’assenza di mera prosecuzione di un’attività precedente. Approfondimento: forfettario al 5%.
Anche la previdenza va ricontrollata. Un ex socio che apre un’attività individuale commerciale, artigiana o professionale può avere un inquadramento INPS diverso da quello precedente. Vedi INPS e Partita IVA.
Esempi pratici
Quota del 5% in una SNC familiare. La percentuale ridotta non rende compatibile il forfettario. Se il contribuente vuole applicare il regime dall’anno successivo deve verificare la rimozione effettiva della partecipazione entro il termine rilevante.
Socio accomandante di SAS. Il fatto di non amministrare la società non elimina la partecipazione e quindi non risolve da solo la causa ostativa.
Quota ereditata durante l’anno. È un caso da trattare separatamente, verificando data di acquisizione, eventuale cessione e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate prima di concludere che il regime sia perso automaticamente.
Checklist prima di entrare o rientrare nel forfettario
- verifica se risulti ancora socio di SNC o SAS;
- non usare la percentuale della quota come criterio di compatibilità;
- distingui quota posseduta da tempo da quota ricevuta durante l’anno;
- documenta cessione, recesso o altro evento di uscita;
- non confondere società inattiva con partecipazione cessata;
- controlla separatamente aliquota al 5% e previdenza.
Domande frequenti
Con l’1% di una SNC posso essere forfettario?
La partecipazione in una società di persone è causa ostativa indipendentemente dalla percentuale della quota.
Un accomandante SAS è escluso?
La qualità di accomandante non elimina la partecipazione alla SAS; va quindi applicata la regola delle società di persone.
Basta che la società sia inattiva?
No. L’inattività non coincide con la perdita della qualità di socio.
Dopo la cessione ho automaticamente il 5%?
No. L’aliquota iniziale al 5% ha requisiti autonomi rispetto alla causa ostativa societaria.