Una Società tra Professionisti può essere compatibile con il regime forfettario, ma non esiste una risposta unica per tutte le STP. Nel 2026 la prima domanda da fare è quale forma societaria è stata scelta: una STP costituita come SNC o SAS segue regole diverse da una STP costituita come SRL.
La qualifica “STP” descrive l’esercizio della professione in forma societaria, ma non sostituisce la forma giuridica sottostante. Proprio da questa dipendono le cause ostative previste dalla Legge 190/2014.
STP e forfettario: la forma societaria viene prima di tutto
Una STP può assumere diversi modelli previsti dall’ordinamento. Per il forfettario è quindi necessario verificare se si tratta di società di persone, società di capitali o altra forma ammessa.
Non è corretto applicare una regola generica del tipo “socio di STP = forfettario vietato”. In alcuni casi la partecipazione è direttamente ostativa; in altri bisogna verificare controllo, attività svolta e rapporti economici con la società.
STP costituita come SNC o SAS
Se la STP è una società di persone, la partecipazione ricade nella causa ostativa prevista per SNC e SAS. Non serve dimostrare il controllo della società e non esiste una percentuale minima di quota che renda automaticamente compatibile il regime.
La regola è quindi molto più rigida rispetto a quella applicabile alle SRL. Per approfondire: socio SNC o SAS e regime forfettario.
STP-SRL: controllo e attività riconducibile vanno verificati insieme
Se la STP è una SRL, la quota non esclude automaticamente dal forfettario. La norma richiede la presenza congiunta del controllo diretto o indiretto e di attività economiche riconducibili a quelle svolte con la Partita IVA personale.
Una sintesi pubblicata nel 2026 dall’ODCEC di Milano sui confronti con la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate ha richiamato la risposta 117/2019 proprio sul rapporto tra professionista forfettario e STP. Il controllo, l’analogia dell’attività e il trattamento dei compensi corrisposti dalla STP al professionista devono essere letti nel loro insieme, non isolando un solo elemento.
Una quota di minoranza non è sempre sinonimo di assenza di controllo
Possedere il 9%, il 20% o il 49% non fornisce da solo la risposta. Il controllo può essere anche indiretto o risultare da rapporti familiari, patti, diritti di voto o altre circostanze concrete.
Per questo la percentuale nominale della quota va confrontata con la governance reale della società. La stessa logica si applica alle altre SRL: socio SRL e regime forfettario.
Fatture alla propria STP: il rapporto economico conta
Quando il professionista fattura alla STP di cui è socio, la relazione economica diventa centrale. Se la STP-SRL è controllata e svolge un’attività riconducibile a quella individuale, le fatture possono contribuire a integrare la causa ostativa.
Non basta scegliere codici ATECO formalmente diversi se, nella sostanza, la prestazione individuale è la stessa attività professionale svolta dalla società. Al contrario, la semplice esistenza di una fattura alla STP non basta da sola a concludere che il regime sia perso: bisogna verificare tutti gli elementi richiesti dalla norma.
Socio, professionista e amministratore sono tre ruoli distinti
Il socio può svolgere la professione per la STP, essere anche amministratore e percepire compensi con qualificazioni differenti. Questi ruoli non vanno sommati indistintamente.
Il compenso amministratore può essere trattato come reddito assimilato a lavoro dipendente, mentre una prestazione professionale può richiedere fattura. Anche l’INPS o la Cassa professionale devono essere verificati in base alla natura concreta dei compensi. Approfondimento: amministratore SRL e Partita IVA.
Aliquota al 5% e STP: compatibilità non significa nuova attività
Anche quando il professionista può applicare il forfettario, l’aliquota al 5% richiede una verifica separata. Se l’attività individuale rappresenta la mera prosecuzione di quella già svolta attraverso la STP o in altra forma, il requisito della nuova attività può mancare.
Per il controllo completo vedi regime forfettario al 5%.
Esempi pratici e checklist
Ingegnere con il 9% di una STP-SRL. Se non esiste controllo diretto, indiretto o di fatto, la quota da sola non determina automaticamente l’esclusione.
Professionista che controlla una STP-SRL e le fattura la stessa attività. Qui controllo e riconducibilità possono concorrere a integrare la causa ostativa e serve una verifica puntuale.
Socio di una STP-SNC. La partecipazione alla società di persone è direttamente rilevante, senza bisogno di analizzare controllo e attività riconducibile.
- individua la forma giuridica della STP;
- se è società di persone, applica la relativa causa ostativa;
- se è SRL, verifica controllo diretto, indiretto e di fatto;
- confronta l’attività reale della STP con quella individuale;
- analizza fatture e compensi tra socio e società;
- separa ruolo di amministratore, socio e professionista;
- verifica autonomamente aliquota al 5% e previdenza.
Domande frequenti
Essere socio di una STP esclude sempre dal forfettario?
No. Dipende dalla forma societaria e, per le STP-SRL, da controllo e attività riconducibile.
Una STP-SNC è compatibile?
La partecipazione a una società di persone integra la causa ostativa prevista dalla disciplina del forfettario.
Con una quota di minoranza in STP-SRL sono sempre al sicuro?
No. Va escluso anche il controllo indiretto o di fatto.
Posso fatturare alla STP?
Può essere possibile, ma nelle STP-SRL controllate il rapporto tra attività fatturata e attività della società è decisivo.