Nelle transazioni commerciali tra imprese e professionisti, se non è stato concordato un termine diverso valido, il pagamento è normalmente dovuto entro 30 giorni. Se il cliente paga in ritardo, gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, senza bisogno di una preventiva diffida.
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 il tasso di riferimento pubblicato dal MEF è pari al 2,40%. Con la maggiorazione ordinaria di otto punti prevista dal D.Lgs. 231/2002, il tasso legale di mora nelle transazioni commerciali interessate è quindi 10,40% annuo, salvo un diverso tasso contrattuale valido.
Termine di pagamento: prima controlla contratto e preventivo
La data di emissione della fattura e la data entro cui il cliente deve pagare non sono la stessa cosa. Prima bisogna verificare ciò che è stato concordato nel preventivo, nel contratto o nelle condizioni commerciali.
Se il documento accettato dal cliente prevede “pagamento entro 15 giorni”, “30 giorni data fattura” oppure una data precisa, quella scadenza diventa il primo riferimento da controllare, purché la clausola sia valida.
Quando si applica il termine legale di 30 giorni
Se il termine non è stato stabilito contrattualmente, il D.Lgs. 231/2002 prevede termini legali per le transazioni commerciali. La regola ordinaria è di 30 giorni, con decorrenza individuata in base alla ricezione della fattura, dei beni o dei servizi oppure all’eventuale procedura di accettazione o verifica prevista dal contratto.
La disciplina va applicata al caso concreto: non è corretto scrivere semplicemente “30 giorni per legge” su qualsiasi fattura senza verificare chi è il debitore e quale rapporto contrattuale esiste.
30 giorni dalla fattura o dalla prestazione?
Il dies a quo dipende dalla situazione. Se la data di ricezione della fattura è certa, quella può essere il riferimento; in altri casi possono rilevare la ricezione della merce o del servizio o l’esito della procedura di verifica prevista dal contratto.
Per evitare dubbi, è utile indicare nel preventivo e nella fattura una scadenza chiara e coerente con il rapporto concordato.
Si può concordare il pagamento a 60 giorni?
Sì. Nei rapporti tra imprese le parti possono concordare termini superiori ai 30 giorni. Un termine di 60 giorni può quindi essere perfettamente valido se correttamente pattuito.
Se il termine supera i 60 giorni, la disciplina richiede maggiore attenzione: la clausola deve essere espressamente concordata, provata per iscritto e non deve risultare gravemente iniqua per il creditore.
Termini superiori a 60 giorni
Tra imprese un termine superiore ai 60 giorni non è automaticamente vietato, ma deve essere espressamente pattuito e non può trasformarsi in una clausola abusivamente sfavorevole al creditore.
Per questo, se il cliente propone pagamenti a 90 o 120 giorni, è opportuno valutarne l’impatto sul cash flow e inserirli esplicitamente nel contratto prima di iniziare il lavoro.
Pubblica Amministrazione: regola dei 30 giorni
Quando il debitore è una Pubblica Amministrazione, la disciplina sui ritardi di pagamento prevede in via generale un termine di 30 giorni. Un termine diverso può essere concordato soltanto nei casi consentiti e, in generale, non può superare 60 giorni quando ciò è oggettivamente giustificato dalla natura o dalle caratteristiche del contratto.
Per alcuni enti pubblici e specifiche categorie sono previste regole particolari. Prima di applicare automaticamente lo stesso termine a tutte le PA bisogna quindi verificare il contratto e il tipo di ente debitore.
Clienti consumatori: il D.Lgs. 231/2002 non si applica automaticamente
La disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali riguarda rapporti tra imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni. Se il cliente è un consumatore che acquista per finalità personali, il rapporto segue regole diverse.
Nei rapporti B2C diventano centrali il contratto, il Codice civile e la disciplina consumeristica. Non va quindi applicato automaticamente il tasso del D.Lgs. 231/2002.
Quando partono gli interessi di mora
Nelle transazioni commerciali soggette al D.Lgs. 231/2002, gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza. Non serve una preventiva costituzione in mora per far iniziare il conteggio.
Questo non rende inutile il sollecito. Una comunicazione scritta resta importante per ricordare il debito, documentare la richiesta e preparare una successiva diffida o azione di recupero.
Tasso di mora nel secondo semestre 2026: 10,40%
Per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2026 il MEF ha comunicato un tasso di riferimento del 2,40%. Aggiungendo gli otto punti percentuali previsti dalla disciplina ordinaria delle transazioni commerciali, il tasso legale di mora è quindi pari al 10,40% annuo.
Il tasso di riferimento viene aggiornato ogni semestre. Se il ritardo attraversa periodi con tassi differenti, il calcolo va suddiviso per ciascun intervallo.
Primo semestre 2026: tasso diverso
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2026 il tasso di riferimento era pari al 2,15%. Il tasso legale di mora ordinario risultava quindi pari al 10,15%.
Una fattura scaduta a maggio e ancora non pagata a settembre richiede quindi un calcolo separato: 10,15% per i giorni ricadenti nel primo semestre e 10,40% per quelli dal 1° luglio in avanti.
Come calcolare gli interessi di mora
La formula pratica è: capitale dovuto × tasso annuo × giorni di ritardo ÷ 365.
Esempio: fattura da 1.000 euro con 30 giorni di ritardo interamente nel secondo semestre 2026. Il calcolo indicativo è 1.000 × 10,40% × 30 ÷ 365, pari a circa 8,55 euro.
Se il cliente paga una parte del debito, gli interessi successivi devono essere ricalcolati sul capitale residuo.
Pagamento parziale
Se il cliente versa soltanto una parte della fattura, non è corretto continuare a calcolare gli interessi sull’importo originario. Dal giorno del pagamento parziale, la base deve essere ridotta all’importo ancora dovuto.
È utile registrare sempre data e importo di ogni incasso per ricostruire correttamente il residuo.
Oltre agli interessi spettano anche 40 euro
Quando si applica il D.Lgs. 231/2002, il creditore ha diritto anche al rimborso forfettario di 40 euro per i costi di recupero, senza dover dimostrare una perdita dello stesso importo.
Possono inoltre spettare ulteriori costi ragionevoli di recupero quando sostenuti e documentabili. Il forfait non va però applicato a rapporti esclusi dalla disciplina.
Pagamento a rate
Le parti possono concordare il pagamento a rate. Se una rata non viene pagata alla data prevista, gli interessi e il risarcimento previsti dalla disciplina vengono calcolati sugli importi effettivamente scaduti.
Per strutturare correttamente un piano di rientro consulta pagamenti rateali dei clienti.
Cosa scrivere nel preventivo
- termine di pagamento;
- eventuale acconto iniziale;
- milestone intermedie;
- data o criterio di scadenza;
- IBAN e metodo di pagamento;
- eventuali interessi applicabili;
- sospensione delle attività in caso di mancato pagamento;
- condizioni per eventuali rateizzazioni.
Per la struttura del documento consulta preventivo con Partita IVA.
Cosa scrivere nel contratto
Per incarichi continuativi o di importo rilevante è utile che il contratto indichi chiaramente quando nasce il diritto al compenso, quando viene emessa la fattura, entro quale data va pagata e cosa succede in caso di ritardo.
Un contratto chiaro riduce le contestazioni e permette di distinguere subito una vera controversia da un semplice ritardo di pagamento. Vedi contratto freelance con Partita IVA.
Acconto, saldo e scadenze
Per lavori lunghi è utile separare acconto e saldo. Il preventivo dovrebbe indicare quando l’acconto è dovuto e quando scatta il saldo: consegna finale, milestone o data prestabilita.
La gestione fiscale è distinta dalla scadenza commerciale. Per approfondire consulta fattura di acconto e saldo.
Termine di pagamento e data di emissione della fattura sono cose diverse
Le regole IVA stabiliscono quando una fattura deve essere emessa o trasmessa. Il contratto e la disciplina sui ritardi stabiliscono invece quando il cliente deve pagarla.
Concedere 60 giorni al cliente non significa poter rinviare di 60 giorni l’emissione della fattura se la normativa IVA impone una tempistica diversa. Per la parte documentale consulta fatturazione elettronica.
Cosa fare il giorno dopo la scadenza
Se il cliente non paga, conviene verificare subito che non ci siano errori amministrativi e inviare un primo sollecito. Non serve aspettare settimane per chiedere conferma della data di pagamento.
Se il cliente continua a rinviare, passa a una comunicazione tracciabile e poi, se necessario, a una diffida. Il percorso è spiegato in cliente che non paga la fattura.
Quando inviare una diffida
La diffida è utile quando i normali solleciti non funzionano, il cliente non rispetta le promesse di pagamento oppure l’importo è rilevante e vuoi formalizzare il termine finale prima di valutare il recupero legale.
Approfondimento: diffida di pagamento della fattura.
Esempio completo
Un professionista emette una fattura da 2.000 euro con scadenza 31 agosto 2026. Il cliente paga il 30 settembre. Il ritardo è di 30 giorni nel secondo semestre 2026: il tasso ordinario di mora è 10,40%. Gli interessi indicativi sono quindi 2.000 × 10,40% × 30 ÷ 365, circa 17,10 euro. Se il rapporto rientra nel D.Lgs. 231/2002, può aggiungersi anche il rimborso forfettario di 40 euro.
Checklist per evitare problemi sui pagamenti
- Definisci la scadenza prima di iniziare il lavoro.
- Inseriscila in preventivo o contratto.
- Riportala chiaramente anche in fattura.
- Verifica se il cliente è impresa, professionista, PA o consumatore.
- Non confondere pagamento e data di emissione della fattura.
- Controlla il tasso applicabile al semestre.
- Registra eventuali pagamenti parziali.
- Sollecita tempestivamente gli importi scaduti.
- Documenta proroghe e rateizzazioni.
- Passa alla diffida se i rinvii diventano sistematici.
Fonti ufficiali
- Normattiva — D.Lgs. 231/2002
- Gazzetta Ufficiale — tasso 2° semestre 2026
- Gazzetta Ufficiale — tasso 1° semestre 2026
- Normattiva — Codice dei contratti pubblici, pagamenti
Domande frequenti
La fattura deve essere pagata sempre entro 30 giorni?
No. I 30 giorni sono il termine legale ordinario quando non esiste un diverso termine contrattuale valido nelle transazioni commerciali soggette al D.Lgs. 231/2002.
Posso concordare 60 giorni?
Sì. Nei rapporti tra imprese è possibile concordare termini superiori ai 30 giorni. Per periodi oltre 60 giorni servono condizioni più rigorose e la clausola non deve essere gravemente iniqua.
Qual è il tasso di mora a settembre 2026?
Per le transazioni commerciali interessate, dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 il tasso ordinario è 10,40% annuo: 2,40% di riferimento più 8 punti percentuali.
Devo inviare una PEC prima di calcolare gli interessi?
No, nelle transazioni commerciali soggette al decreto gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza. La PEC resta però utile come prova del sollecito.
Se il cliente paga solo una parte?
Gli interessi successivi devono essere calcolati sul capitale residuo ancora non pagato, a partire dalla data del pagamento parziale.