Nel regime forfettario, sulle normali operazioni nazionali non si addebita l’IVA al cliente e non si detrae l’IVA pagata sugli acquisti. Questo però non significa che il forfettario sia sempre “fuori dall’IVA”: reverse charge, acquisti dall’estero, importazioni, superamento di 100.000 euro e passaggi di regime possono generare obblighi IVA specifici.
Come funziona l’IVA nel regime forfettario
La disciplina del regime forfettario prevede un trattamento IVA semplificato. Nelle operazioni ordinarie il contribuente non esercita la rivalsa dell’IVA sul cliente e, allo stesso tempo, non può recuperare l’imposta pagata sugli acquisti.
La conseguenza economica è semplice: l’IVA sugli acquisti diventa un costo effettivo, mentre sulle fatture emesse non viene aggiunta l’IVA come avviene nel regime ordinario.
La base normativa
La Legge 190/2014, ai commi dedicati al regime forfettario, stabilisce l’esonero dal versamento dell’IVA e dagli adempimenti ordinari, salvo le operazioni per le quali il contribuente risulta debitore dell’imposta.
La stessa legge esclude il diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.
Il forfettario mette l’IVA in fattura?
Di regola no. Nelle normali fatture nazionali del regime forfettario l’IVA non viene addebitata al cliente. La fattura deve essere coerente con il regime fiscale applicato e riportare le informazioni previste dalla fatturazione elettronica.
Nel file XML il regime fiscale è identificato dal codice RF19. Per le normali operazioni non soggette IVA del forfettario, la guida dell’Agenzia delle Entrate alla compilazione delle fatture elettroniche indica il codice natura N2.2 – operazioni non soggette, altri casi.
N2.2: quando si usa
Il codice N2.2 è quello utilizzato dall’operatore in regime forfettario che emette la normale fattura elettronica tramite SdI per un’operazione nazionale non soggetta a IVA per effetto del regime.
Non va però usato automaticamente in ogni fattura senza IVA. Per esempio, una prestazione B2B verso un cliente estero può essere non soggetta per ragioni di territorialità e richiedere invece N2.1. La natura deve quindi descrivere la vera ragione per cui l’IVA non è applicata.
Il forfettario paga l’IVA sugli acquisti?
Sì. Se acquisti in Italia un computer, un telefono, un software, un servizio professionale o altro bene soggetto a IVA, il fornitore applica normalmente l’imposta e tu la paghi.
La differenza rispetto al regime ordinario è che quell’IVA non può essere detratta. Resta quindi incorporata nel costo sostenuto.
Esempio: acquisto di un computer
Se un computer costa 1.000 euro più IVA al 22%, il forfettario paga 1.220 euro. I 220 euro di IVA non vengono recuperati nella liquidazione periodica perché il regime non riconosce il diritto alla detrazione.
Inoltre il costo del computer non viene dedotto analiticamente dal reddito forfettario: i normali costi dell’attività sono già rappresentati dal coefficiente di redditività.
Il forfettario presenta liquidazioni IVA?
Nella gestione ordinaria del regime forfettario non si effettuano le normali liquidazioni IVA periodiche e non si applica il meccanismo ordinario IVA a debito meno IVA a credito.
Esistono però operazioni specifiche nelle quali il forfettario diventa debitore dell’IVA e deve assolverla separatamente.
Quando il forfettario diventa debitore IVA
I casi più frequenti riguardano acquisti soggetti a reverse charge, acquisti di servizi da fornitori esteri, determinati acquisti intracomunitari di beni, importazioni e altre operazioni per le quali la legge pone l’imposta a carico del cessionario o committente italiano.
In questi casi essere forfettari non elimina l’IVA dovuta.
Reverse charge: l’IVA si versa ma non si detrae
Quando si applica l’inversione contabile, il forfettario integra la fattura o emette il documento previsto, calcola l’IVA dovuta e la versa. L’imposta così assolta non diventa detraibile.
Questa è una delle differenze più importanti rispetto a un soggetto in regime ordinario: nel regime ordinario il reverse charge può generare contemporaneamente IVA a debito e IVA detraibile; nel forfettario manca il diritto alla detrazione.
Quando si versa l’IVA sul reverse charge
La disciplina vigente prevede, per gli acquisti di beni o servizi soggetti a inversione contabile, compresi quelli intracomunitari, il versamento dell’imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare.
È un punto da controllare con attenzione perché molte guide meno recenti riportano ancora il precedente termine mensile.
Acquisti di servizi dall’estero
Un caso comune riguarda software, pubblicità online, servizi cloud, consulenze e abbonamenti acquistati da fornitori UE o extra-UE. Quando l’operazione è territorialmente rilevante in Italia e l’IVA è dovuta dal committente, il forfettario deve assolverla con il meccanismo previsto.
Per la trasmissione elettronica dei dati si utilizza normalmente il tipo documento TD17 per l’integrazione o autofattura relativa all’acquisto di servizi dall’estero.
Per la disciplina completa di clienti e fornitori esteri consulta fatture estere nel regime forfettario.
Acquisti intracomunitari di beni
Gli acquisti di beni da fornitori UE seguono regole specifiche e non vanno confusi con gli acquisti di servizi. In determinate condizioni opera la soglia annua prevista per gli acquisti intracomunitari; oltre la soglia o in caso di opzione per l’imposizione in Italia, l’operazione viene trattata secondo le regole degli acquisti intracomunitari imponibili.
Quando l’acquisto è imponibile in Italia, il tipo documento utilizzato per l’integrazione elettronica è normalmente TD18.
Importazioni da Paesi extra-UE
Per le importazioni valgono le regole IVA e doganali ordinarie richiamate dalla legge sul regime forfettario. L’IVA eventualmente assolta in dogana non è recuperabile dal contribuente forfettario.
La bolletta doganale va conservata insieme alla documentazione fiscale dell’operazione.
Esportazioni e operazioni non imponibili
Anche per esportazioni e operazioni assimilate il regime forfettario richiama le regole del DPR 633/1972. Il contribuente può quindi effettuare operazioni che, per la loro natura, sono non imponibili IVA.
Il forfettario non può però utilizzare il meccanismo del plafond per acquistare senza IVA come esportatore abituale.
IVA e bollo sulla fattura forfettaria
L’assenza dell’IVA non elimina automaticamente l’imposta di bollo. Quando ricorrono i presupposti, sulle fatture non soggette IVA di importo superiore a 77,47 euro può essere dovuto il bollo da 2 euro.
Per scadenze e regole specifiche consulta bollo sulle fatture del forfettario.
Superamento di 100.000 euro: da quando si applica l’IVA?
Quando ricavi o compensi percepiti superano 100.000 euro, il regime forfettario cessa nello stesso anno. La legge stabilisce che l’IVA è dovuta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento della soglia.
Non si ricalcola quindi retroattivamente l’IVA su tutte le fatture precedenti dell’anno soltanto perché è stato superato il limite.
Superamento di 85.000 ma non di 100.000 euro
Se vengono superati 85.000 euro ma non 100.000 euro, il regime continua fino alla fine dell’anno e l’uscita avviene dall’anno successivo, secondo le condizioni previste dalla normativa.
Per esempi e casi pratici consulta limite 85.000 e 100.000 euro nel forfettario.
Passaggio da ordinario a forfettario: rettifica IVA
Il passaggio dalle regole IVA ordinarie al regime forfettario può comportare una rettifica della detrazione IVA ai sensi dell’articolo 19-bis.2 del DPR 633/1972.
La rettifica viene operata nella dichiarazione dell’ultimo anno in cui sono state applicate le regole ordinarie. Il tema riguarda, tra l’altro, beni e servizi per i quali l’IVA era stata detratta ma che continuano a produrre effetti dopo l’ingresso nel regime forfettario.
Passaggio da forfettario a ordinario
Anche il passaggio inverso può comportare una rettifica IVA. In questo caso la rettifica viene effettuata nella dichiarazione del primo anno di applicazione del regime ordinario.
La logica è evitare che il cambio di regime produca una detrazione eccessiva o, al contrario, una perdita definitiva di IVA che la normativa consente di recuperare.
Si può scegliere l’ordinario per recuperare l’IVA?
Un contribuente che possiede i requisiti per il forfettario può optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi secondo le regole ordinarie. L’opzione segue le regole previste dalla legge e ha una durata minima.
La convenienza dipende soprattutto da costi reali, investimenti, clientela e IVA sugli acquisti. Per il confronto consulta regime forfettario o ordinario.
Esempio: professionista con pochi costi
Un consulente che fattura 45.000 euro e sostiene solo 3.000 euro di acquisti più IVA può trovare poco rilevante la perdita della detrazione IVA rispetto alla semplicità del forfettario.
La valutazione deve comunque includere contributi, coefficiente di redditività e imposta sostitutiva.
Esempio: attività con investimenti elevati
Un’attività che investe 30.000 euro in attrezzature, software e servizi può sostenere una quantità significativa di IVA non recuperabile. In questo caso il confronto con il regime ordinario diventa più importante, soprattutto se gli investimenti si ripetono nel tempo.
Errori frequenti sull’IVA nel forfettario
- pensare che il forfettario non paghi mai IVA;
- cercare di detrarre l’IVA sugli acquisti nazionali;
- usare N2.2 anche quando l’operazione è fuori campo per territorialità;
- ignorare il reverse charge su servizi esteri;
- dimenticare che l’IVA assolta in reverse charge non è detraibile;
- confondere la scadenza di trasmissione dei documenti esteri con quella di versamento dell’IVA;
- applicare il plafond dell’esportatore abituale;
- ignorare la rettifica IVA nel cambio di regime;
- applicare retroattivamente l’IVA a tutte le fatture dell’anno dopo il superamento dei 100.000 euro.
Checklist IVA del forfettario
- verifica che la fattura nazionale utilizzi RF19 e la natura corretta;
- non detrarre l’IVA degli acquisti ordinari;
- controlla reverse charge e acquisti esteri;
- usa TD17, TD18 o TD19 solo quando coerenti con l’operazione;
- verifica il termine di versamento dell’IVA dovuta;
- conserva fatture di acquisto e bollette doganali;
- controlla bollo e fatturazione elettronica;
- monitora le soglie 85.000 e 100.000 euro;
- valuta la rettifica IVA nei passaggi di regime;
- confronta il costo dell’IVA indetraibile con l’eventuale convenienza dell’ordinario.
FAQ sull’IVA nel regime forfettario
Il forfettario mette l’IVA in fattura?
Nelle normali operazioni nazionali no. La fattura elettronica del forfettario utilizza il regime RF19 e, nei casi ordinari, la natura N2.2.
Il forfettario recupera l’IVA sugli acquisti?
No. L’IVA assolta o addebitata sugli acquisti non è detraibile.
Il forfettario paga IVA sui servizi esteri?
Quando l’operazione è territorialmente rilevante in Italia e il contribuente è debitore dell’imposta, deve assolvere l’IVA con il meccanismo previsto, senza diritto alla detrazione.
Quando scatta l’IVA se supero 100.000 euro?
L’IVA è dovuta a partire dalle operazioni effettuate che determinano il superamento della soglia di 100.000 euro.