Il rientro nel regime forfettario è possibile quando tornano a essere rispettati i requisiti previsti dalla legge, ma il momento in cui si può rientrare dipende dal motivo per cui si era usciti. Superamento dei limiti, presenza di una causa di esclusione e scelta volontaria del regime ordinario non producono infatti necessariamente le stesse conseguenze.
Nel 2026 bisogna quindi ricostruire prima la storia fiscale della Partita IVA: perché è stato abbandonato il forfettario, quale regime è stato applicato nell’anno precedente e se oggi sono nuovamente rispettati tutti i requisiti. Il ritorno al forfettario non richiede normalmente di chiudere e riaprire la Partita IVA.
Si può rientrare nel regime forfettario dopo esserne usciti?
Sì, in molti casi è possibile. L’uscita dal regime forfettario non determina un divieto permanente di utilizzarlo in futuro.
Il regime può tornare applicabile quando, nell’anno rilevante per la verifica, risultano nuovamente soddisfatti i requisiti economici e non sono presenti le cause di esclusione previste dall’articolo 1, commi 54 e seguenti, della Legge 190/2014.
Il controllo completo è sviluppato nella guida sui requisiti del regime forfettario 2026.
Quando si può tornare al forfettario dopo aver superato 85.000 euro?
Se i ricavi o compensi superano 85.000 euro ma non 100.000 euro, il contribuente rimane nel regime forfettario fino alla fine di quell’anno e passa alle regole ordinarie dall’anno successivo.
L’anno trascorso fuori dal forfettario diventa poi rilevante per verificare un eventuale nuovo accesso. Se i ricavi o compensi di quell’anno tornano entro il limite previsto e sono rispettate tutte le altre condizioni, il regime forfettario può tornare applicabile dall’anno successivo.
Esempio: uscita per superamento di 85.000 euro e rientro nel 2026
Supponiamo che un professionista abbia superato 85.000 euro, senza oltrepassare 100.000 euro, nel 2024.
- nel 2024 rimane forfettario fino al 31 dicembre;
- nel 2025 applica il regime ordinario perché nel 2024 ha superato la soglia prevista;
- se nel 2025 i compensi tornano entro 85.000 euro e sono rispettati anche gli altri requisiti, nel 2026 può essere nuovamente possibile applicare il forfettario.
Il semplice trascorrere di un anno non basta: devono essere controllate tutte le condizioni applicabili alla posizione.
Quando si può rientrare dopo aver superato 100.000 euro?
Il superamento di 100.000 euro produce una conseguenza più immediata: il regime cessa nello stesso anno secondo le regole previste dal comma 71.
L’anno successivo non è possibile utilizzare il forfettario sulla base di quel periodo precedente, perché i ricavi o compensi rilevanti hanno superato il limite di accesso.
Se però durante l’anno trascorso nel regime ordinario i ricavi o compensi tornano entro il limite e vengono nuovamente rispettati tutti gli altri requisiti, può diventare possibile rientrare dal periodo d’imposta successivo.
Per gli effetti specifici della soglia consulta limite del regime forfettario: 85.000 e 100.000 euro.
Uscire per una causa di esclusione impedisce di tornare?
Non necessariamente. Anche una causa di esclusione può cessare.
Partecipazioni societarie, rapporti con il datore di lavoro, redditi da lavoro dipendente, utilizzo di determinati regimi IVA o altre situazioni devono essere verificate secondo la disciplina specifica e nel momento previsto dalla legge.
Se la causa che impediva l’applicazione del forfettario viene rimossa e, per l’anno di nuovo ingresso, risultano soddisfatti tutti i requisiti, il regime può tornare applicabile.
È diverso se il regime ordinario era obbligatorio o volontario?
Sì, è una distinzione fondamentale.
Se il contribuente era fuori dal forfettario perché non possedeva i requisiti, l’applicazione delle regole ordinarie non nasce da una libera rinuncia al regime agevolato. Quando le condizioni tornano a essere soddisfatte bisogna quindi verificare il nuovo accesso sulla base delle regole del forfettario.
Diverso è il caso di chi, pur potendo applicare il forfettario, ha scelto volontariamente l’IVA e le imposte sui redditi nei modi ordinari. In questo caso entra in gioco anche la disciplina delle opzioni.
Chi ha scelto volontariamente l’ordinario deve aspettare tre anni?
Il comma 70 della Legge 190/2014 stabilisce come regola generale che l’opzione per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari è valida per almeno un triennio.
Non bisogna però trasformare questa disposizione nella regola semplicistica “chiunque sia in ordinario deve sempre aspettare tre anni”. La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha individuato casi nei quali il passaggio al forfettario può avvenire senza attendere l’intero triennio.
Dal regime semplificato al forfettario bisogna attendere il triennio?
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018 e i successivi chiarimenti, ha affrontato il caso dei contribuenti minori che passano dal regime di contabilità semplificata al forfettario.
La prassi ha chiarito che, quando si tratta del passaggio tra i due regimi naturali considerati nel documento, il contribuente in possesso dei requisiti può transitare al forfettario senza attendere il decorso del triennio.
Questo chiarimento deve essere applicato al caso concreto e non utilizzato per concludere che qualsiasi scelta precedente per un regime ordinario, indipendentemente dal soggetto e dal tipo di contabilità adottata, sia sempre liberamente revocabile dopo un solo anno.
Le modifiche normative possono interrompere il vincolo triennale?
Può accadere in presenza dei presupposti previsti dalla disciplina delle opzioni.
Per esempio, in occasione delle importanti modifiche apportate al regime forfettario dalla Legge di bilancio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso il passaggio al nuovo regime senza attendere la fine del triennio, richiamando la possibilità di modificare un’opzione quando cambia il relativo sistema per effetto di nuove disposizioni normative.
Si tratta però di un principio da verificare rispetto alla modifica normativa concretamente intervenuta: non costituisce un’autorizzazione generale a ignorare il vincolo del comma 70.
Per rientrare nel forfettario devo chiudere e riaprire la Partita IVA?
No. Il passaggio da un regime fiscale all’altro non richiede, soltanto per questo motivo, la cessazione e la successiva riapertura della stessa attività.
La Partita IVA può rimanere la stessa. Cambiano invece il regime applicato, il trattamento fiscale delle operazioni e gli adempimenti che devono essere gestiti dall’inizio del periodo in cui il forfettario torna applicabile.
Il rientro nel forfettario è automatico?
Il regime forfettario è definito dalla prassi dell’Agenzia come regime naturale per il contribuente che possiede i requisiti previsti.
Questo non significa però che sia prudente cambiare semplicemente la dicitura delle fatture senza ricostruire la posizione. Bisogna verificare la ragione per cui era stato applicato l’ordinario, eventuali opzioni precedenti e gli adempimenti dichiarativi collegati al cambio di regime.
Cosa succede all’IVA quando si torna al forfettario?
Il passaggio dal regime ordinario al forfettario può richiedere una rettifica della detrazione IVA secondo l’articolo 19-bis2 del DPR 633/1972.
La rettifica può riguardare, in funzione della situazione concreta, beni e servizi per i quali l’IVA era stata detratta durante l’applicazione delle regole ordinarie e che assumono ancora rilevanza al momento del cambio di regime.
L’Agenzia delle Entrate richiama espressamente questo adempimento nei propri chiarimenti sul passaggio al forfettario. Prima del cambio è quindi necessario verificare registri, beni, eventuali cespiti e posizione IVA anziché limitarsi alla nuova aliquota fiscale.
Se resta un credito IVA cosa succede?
I chiarimenti dell’Agenzia precisano che, dopo le rettifiche dovute per il passaggio al forfettario, un’eventuale eccedenza di credito IVA risultante dall’ultima dichiarazione soggetta alle regole ordinarie può essere gestita secondo le modalità previste dalla normativa, compreso quando ne ricorrono i presupposti il rimborso o l’utilizzo in compensazione.
Chi rientra nel forfettario può applicare di nuovo il 5%?
Non bisogna presumere che il rientro faccia ripartire automaticamente il quinquennio al 5%.
L’aliquota ridotta riguarda l’avvio di nuove attività alle condizioni previste dal comma 65 e deve essere verificata separatamente dalla possibilità di utilizzare il regime forfettario.
Con la Risposta n. 226 del 22 novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in particolare, che chi avvia l’attività applicando il regime ordinario e passa successivamente al forfettario continuando la stessa attività non può applicare il 5% soltanto perché si trova ancora nei primi cinque anni dall’apertura.
Per tutti i requisiti consulta regime forfettario al 5%.
Rientrare nel forfettario significa che conviene sicuramente?
No. Poter accedere al regime e avere convenienza economica sono due questioni diverse.
Un contribuente che durante il periodo in ordinario ha sostenuto molti costi, detratto IVA o effettuato investimenti dovrebbe confrontare il risultato complessivo dei due sistemi prima di cambiare.
Per effettuare il confronto consulta regime forfettario o ordinario e la guida sul regime ordinario della Partita IVA.
Cosa controllare prima di tornare nel regime forfettario?
- motivo per cui il forfettario era cessato;
- ricavi o compensi dell’anno precedente;
- eventuale precedente superamento di 85.000 o 100.000 euro;
- spese per personale rilevanti ai fini del regime;
- eventuali cause di esclusione ancora presenti;
- redditi di lavoro dipendente o assimilati rilevanti per l’anno di accesso;
- partecipazioni societarie;
- rapporti con datore o ex datore di lavoro;
- eventuale scelta volontaria precedente per l’ordinario;
- tipo di contabilità applicato nel periodo precedente;
- eventuale vincolo o revoca dell’opzione fiscale;
- rettifica della detrazione IVA;
- eventuale credito IVA residuo;
- corretta impostazione delle fatture dal nuovo periodo;
- aliquota del 15% oppure verifica separata dei requisiti per il 5%.
Fonti ufficiali sul rientro nel regime forfettario
- Normattiva – Legge 190/2014, commi 54-89;
- Agenzia delle Entrate – chiarimenti sul passaggio dal regime semplificato al forfettario;
- Agenzia delle Entrate – Circolare n. 8/E del 10 aprile 2019;
- Agenzia delle Entrate – Redditi PF 2026, Quadro LM.
Domande frequenti sul rientro nel regime forfettario
Se sono stato un anno in ordinario posso tornare al forfettario?
Può essere possibile, ma dipende dal motivo per cui eri in ordinario e dall’eventuale presenza di una precedente opzione. Se l’ordinario dipendeva dalla mancanza dei requisiti, bisogna verificare se questi sono tornati a essere soddisfatti. Se era stato scelto volontariamente, va controllata anche la disciplina dell’opzione.
Dopo aver superato 85.000 euro devo aspettare tre anni?
Non esiste un periodo di esclusione triennale causato semplicemente dal superamento degli 85.000 euro. L’anno successivo si esce dal forfettario; un nuovo accesso dipenderà poi dai dati dell’anno precedente e dagli altri requisiti.
Dopo aver superato 100.000 euro posso tornare l’anno successivo?
No, perché l’anno in cui sono stati superati 100.000 euro presenta comunque ricavi o compensi superiori al limite richiesto per accedere al forfettario nell’anno immediatamente successivo. Un eventuale nuovo accesso potrà essere valutato dopo un periodo in cui siano tornati a essere rispettati i requisiti.
Devo aprire una nuova Partita IVA per rientrare?
No. Il cambio di regime fiscale non richiede di per sé la chiusura della Partita IVA esistente.
Se torno nel forfettario posso ripartire dal 5%?
Non automaticamente. Il diritto al 5% deve essere verificato separatamente e il rientro nel regime non fa ripartire un nuovo quinquennio agevolato.