La Partita IVA da formatore sulla sicurezza sul lavoro richiede due verifiche diverse: l’inquadramento fiscale dell’attività e la qualifica necessaria per poter tenere i corsi obbligatori previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza. Nel 2026, per chi svolge principalmente docenza e formazione professionale, il riferimento ATECO da verificare è 85.59.20 – Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale.
Il codice ATECO, però, non abilita da solo alla docenza. Per i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro continuano a rilevare i criteri di qualificazione del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, richiamati anche dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Inoltre alcuni percorsi, come quelli regolati da discipline specifiche, possono richiedere requisiti ulteriori.
Qual è il codice ATECO del formatore sicurezza nel 2026?
Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 indicano nel codice 85.59.20 i corsi di formazione e aggiornamento professionale e includono espressamente:
- formazione generale o specialistica in materia di sicurezza sul lavoro;
- formazione in materia di sicurezza;
- corsi antincendio;
- corsi di primo soccorso;
- corsi per RLS;
- corsi per RSPP.
Per chi svolge principalmente attività di docenza sulla sicurezza, 85.59.20 è quindi il primo codice da valutare. La guida generale sulla fiscalità della formazione resta Partita IVA formatore.
Formatore sicurezza e consulente sicurezza usano lo stesso ATECO?
No, non necessariamente. ATECO 2025 distingue la formazione dalla consulenza. Se l’attività principale consiste nell’analizzare rischi, procedure e organizzazione della sicurezza aziendale, il codice da verificare è 74.99.21 – Attività di consulenza in materia di sicurezza e salute dei posti di lavoro.
Chi svolge stabilmente sia docenza sia consulenza deve valutare quale attività è prevalente e se la seconda debba essere rappresentata con un codice aggiuntivo. Non è corretto usare automaticamente 85.59.20 per una prestazione che, nella sostanza, è consulenza continuativa sulla sicurezza.
Per la gestione di più attività puoi consultare la guida sui codici ATECO prevalenti e secondari.
Chi può fare il formatore sulla sicurezza sul lavoro?
I criteri generali sono stabiliti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e del Ministero della Salute. La logica del decreto è garantire contemporaneamente conoscenza della materia, esperienza e capacità didattica.
In via generale il decreto prevede come prerequisito il diploma di scuola secondaria di secondo grado e richiede inoltre il possesso di almeno uno dei criteri di qualificazione previsti. Esistono però clausole di salvaguardia ed eccezioni che vanno valutate sulla situazione concreta e sulla data in cui la qualificazione è stata acquisita.
Quali sono i criteri di qualificazione del Decreto 6 marzo 2013?
Il decreto individua più percorsi alternativi. A seconda del criterio utilizzato, possono rilevare precedente esperienza di docenza, laurea o formazione coerente con le materie insegnate, esperienza come RSPP o ASPP, esperienza lavorativa o professionale nel campo della salute e sicurezza e specifiche competenze didattiche.
Non basta quindi acquistare un generico attestato denominato “corso formatore sicurezza”. Bisogna verificare quale criterio si intende soddisfare, quali requisiti sono già posseduti e quali elementi devono essere documentati.
Il corso da 24 ore rende automaticamente formatore sicurezza?
No. Un percorso formativo in didattica di almeno 24 ore può essere uno degli elementi utili a dimostrare la capacità didattica prevista da alcuni criteri del decreto, ma non sostituisce automaticamente gli altri requisiti richiesti.
Prima di iscriversi a un corso è quindi necessario verificare se, insieme al proprio titolo di studio e all’esperienza maturata, quel percorso consente effettivamente di rientrare in uno dei criteri di qualificazione.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 ha cambiato i requisiti dei docenti?
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, ha riordinato durata, contenuti e modalità dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.
Per i docenti, l’Accordo conferma il riferimento ai requisiti della normativa vigente contenuti nel Decreto Ministeriale 6 marzo 2013, salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi. La fase transitoria che permetteva ancora di avviare alcuni corsi secondo le precedenti regole si è conclusa il 24 maggio 2026.
La qualifica vale per qualsiasi materia di sicurezza?
La qualificazione non va interpretata come un’autorizzazione indistinta a insegnare qualsiasi argomento. I criteri devono essere letti rispetto all’area tematica di competenza e alla conoscenza ed esperienza effettivamente possedute.
Inoltre, per alcuni corsi esistono requisiti specifici stabiliti da norme o accordi dedicati. Essere qualificati come formatore ai sensi del Decreto 6 marzo 2013 non significa quindi possedere automaticamente tutti i requisiti per docenze antincendio, primo soccorso, attrezzature o altri percorsi soggetti a regole particolari.
Ogni quanto deve aggiornarsi il formatore sicurezza?
Il Decreto 6 marzo 2013 prevede un aggiornamento professionale con cadenza triennale. Il formatore può adempiere alternativamente frequentando almeno 24 ore complessive di seminari, convegni specialistici e corsi di aggiornamento nell’area di competenza oppure svolgendo almeno 24 ore di attività di docenza nella stessa area.
Quando si sceglie la prima modalità, almeno 8 delle 24 ore devono riguardare corsi di aggiornamento. Il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per chi la acquisisce successivamente all’entrata in vigore della disciplina.
Serve un albo dei formatori sicurezza?
Il Decreto 6 marzo 2013 definisce criteri di qualificazione e obblighi documentabili, non un albo nazionale unico al quale ogni formatore debba iscriversi per poter emettere fattura. La qualificazione deve però poter essere dimostrata con documentazione idonea quando richiesta dal soggetto formatore, dal committente o dagli organi competenti.
Il formatore sicurezza deve aprire la Partita IVA?
La Partita IVA è necessaria quando l’attività di docenza viene svolta autonomamente in modo abituale. Non esiste una soglia di compensi che consenta di esercitare stabilmente la professione senza Partita IVA.
Se il docente collabora durante l’anno con più enti di formazione o aziende, propone corsi con continuità e organizza professionalmente la propria attività, l’apertura della posizione IVA va valutata sulla base dell’abitualità reale e non del solo importo incassato.
Il formatore sicurezza è libero professionista o impresa?
Il docente che presta personalmente la propria attività intellettuale, senza una struttura imprenditoriale organizzata, può essere inquadrato come lavoratore autonomo professionale. In questo caso non diventa automaticamente impresa soltanto perché utilizza il codice 85.59.20.
La situazione cambia quando viene organizzato un vero centro di formazione con personale, aule, piattaforme, più docenti e una struttura commerciale stabile. In quel caso devono essere verificati Registro Imprese, previdenza e altri adempimenti legati alla forma imprenditoriale.
Come apre la Partita IVA un formatore sicurezza freelance?
Quando l’attività è correttamente inquadrata come lavoro autonomo professionale, l’apertura fiscale avviene indicando all’Agenzia delle Entrate dati del contribuente, data di inizio e codice ATECO. Per il procedimento generale puoi consultare come aprire la Partita IVA da libero professionista.
Dove paga i contributi INPS il formatore sicurezza?
Per il formatore freelance inquadrato come professionista senza Cassa previdenziale autonoma il riferimento è normalmente la Gestione Separata INPS.
Per il 2026 la circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 indica per i professionisti non pensionati e non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria un’aliquota complessiva del 26,07%. Per pensionati o soggetti già assicurati presso altra forma previdenziale obbligatoria, quando permane l’obbligo alla Gestione Separata, l’aliquota è del 24%.
Per il quadro generale consulta Gestione Separata INPS 2026.
Il formatore sicurezza può usare il regime forfettario?
Sì, se possiede tutti i requisiti generali e non ricade in una causa di esclusione. Per l’attività di formazione della divisione 85 il coefficiente di redditività utilizzato nel regime forfettario è del 78%.
Con 30.000 euro di compensi, il reddito forfettario lordo è quindi pari a 23.400 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori versati. Sulla base residua si applica l’imposta sostitutiva del 15% o, quando ricorrono tutti i requisiti per una nuova attività, del 5%.
I requisiti aggiornati sono riepilogati nella guida sul regime forfettario 2026.
Quanto costa lavorare con Partita IVA come formatore sicurezza?
Per il freelance i principali costi sono contributi previdenziali, imposte, eventuale commercialista, assicurazione professionale quando scelta o richiesta contrattualmente, aggiornamento, trasferte, attrezzature informatiche, software, materiali didattici e piattaforme per la formazione a distanza.
Nel regime forfettario questi costi non vengono dedotti analiticamente. Per il quadro generale puoi confrontare la guida sui costi della Partita IVA del libero professionista.
Checklist prima di aprire Partita IVA come formatore sicurezza
- Verificare se l’attività principale è formazione 85.59.20 o consulenza sicurezza 74.99.21.
- Individuare l’area tematica nella quale si possiede effettiva competenza.
- Verificare prerequisito e criterio di qualificazione del Decreto 6 marzo 2013.
- Non considerare automaticamente sufficiente un corso formatori da 24 ore.
- Controllare eventuali requisiti specifici per il tipo di corso da tenere.
- Programmare l’aggiornamento triennale della qualificazione.
- Aprire la Partita IVA quando l’attività autonoma è abituale.
- Verificare Gestione Separata INPS o diverso inquadramento se esiste una vera impresa.
- Valutare il regime forfettario e il coefficiente del 78%.
- Conservare la documentazione che dimostra requisiti, esperienza e aggiornamento.
Gli errori più comuni del formatore sicurezza
- confondere il codice ATECO con la qualifica professionale;
- usare il codice della formazione per un’attività che è prevalentemente consulenza;
- pensare che un attestato da 24 ore abiliti automaticamente a qualsiasi docenza;
- ignorare l’area tematica di competenza;
- non verificare le regole specifiche dei corsi antincendio, primo soccorso o attrezzature;
- dimenticare l’aggiornamento triennale;
- continuare a usare regole superate precedenti all’Accordo Stato-Regioni 2025;
- aprire una ditta individuale quando l’attività è in realtà lavoro autonomo professionale o, al contrario, ignorare una vera organizzazione d’impresa.
Domande frequenti sulla Partita IVA del formatore sicurezza
Qual è il codice ATECO del formatore sicurezza?
Per chi svolge principalmente corsi di formazione e aggiornamento professionale sulla sicurezza sul lavoro il riferimento ATECO 2025 da verificare è 85.59.20.
Serve un corso da 24 ore per diventare formatore?
Il percorso didattico da 24 ore può essere uno degli elementi previsti da alcuni criteri, ma non rende automaticamente qualificato chi non possiede gli altri requisiti necessari.
Ogni quanto va aggiornato il formatore sicurezza?
L’aggiornamento è triennale e può essere assolto, secondo le condizioni previste, con almeno 24 ore di formazione/aggiornamento oppure con almeno 24 ore di docenza nell’area tematica di competenza.
Quanto paga INPS un formatore sicurezza freelance nel 2026?
Quando è un professionista senza altra previdenza obbligatoria e senza Cassa, l’aliquota complessiva della Gestione Separata è del 26,07%.
Qual è il coefficiente forfettario?
Per l’attività di formazione della divisione 85 il coefficiente di redditività è del 78%.
Partita IVA formatore sicurezza nel 2026: cosa controllare prima di iniziare
Per lavorare correttamente bisogna separare tre piani: qualifica per la docenza, codice ATECO e inquadramento fiscale-previdenziale. Possedere i requisiti da formatore non apre automaticamente la Partita IVA; allo stesso modo, avere una Partita IVA con 85.59.20 non sostituisce la qualificazione richiesta per insegnare nei corsi obbligatori sulla sicurezza.
Le altre professioni e attività già analizzate sono raccolte nell’hub Professioni e attività.