Il codice ATECO prevalente identifica l’attività principale quando con la stessa Partita IVA vengono esercitate più attività economiche. Le altre possono essere indicate come attività secondarie. Per le imprese iscritte al Registro Imprese la prevalenza viene individuata, in via generale, considerando il volume d’affari delle attività effettivamente esercitate nell’intera impresa.
Cosa significa codice ATECO prevalente?
Quando una persona o un’impresa esercita una sola attività, il problema della prevalenza normalmente non si pone. Se invece vengono svolte due o più attività differenti, bisogna individuare quella principale e distinguere le altre attività effettivamente esercitate.
Il codice ATECO serve a classificare ciascuna attività. Il codice associato all’attività principale viene comunemente definito codice ATECO prevalente.
Per individuare correttamente i codici bisogna comunque partire dalle attività reali. Consulta come scegliere il codice ATECO.
Cos’è un’attività secondaria?
Un’attività secondaria è un’ulteriore attività economica realmente esercitata insieme a quella principale, ma che non assume il ruolo di attività prevalente.
La definizione “secondaria” non significa che l’attività sia irrilevante. Se viene esercitata effettivamente può avere conseguenze fiscali, previdenziali, camerali o amministrative proprie.
Posso avere più codici ATECO con la stessa Partita IVA?
Sì. Una stessa Partita IVA può essere associata a più codici ATECO quando vengono svolte attività economiche differenti.
Non occorre quindi aprire una nuova Partita IVA per ogni attività. Bisogna invece classificare correttamente ciò che viene svolto e verificare gli adempimenti collegati a ciascuna attività.
Se una seconda attività viene avviata dopo l’apertura della Partita IVA, consulta come aggiungere un codice ATECO.
Come si determina l’attività prevalente di un’impresa?
Per le imprese iscritte al Registro Imprese esiste una regola operativa precisa. Le istruzioni ministeriali prevedono che, in presenza di più attività, venga individuata come prevalente quella principale tra tutte le attività effettivamente iniziate.
Per determinarla si considera in via generale il criterio del volume d’affari. Quando vengono esercitate più attività, nel Registro Imprese deve essere individuata una sola attività prevalente; le altre vengono indicate come secondarie. Per un’attività già avviata si guarda al volume d’affari generato, mentre nelle situazioni iniziali la verifica può essere effettuata anche sulla base del volume d’affari previsto.
La verifica non riguarda soltanto ciò che viene svolto presso la sede legale: bisogna considerare l’attività dell’intera impresa, comprese eventuali sedi secondarie e unità locali.
Il riferimento aggiornato è il Decreto MIMIT del 28 marzo 2025 con le istruzioni della modulistica del Registro Imprese.
Prevalenza significa sempre attività con il fatturato più alto?
Non in qualsiasi contesto. È importante distinguere il criterio amministrativo utilizzato dal Registro Imprese dal concetto statistico di attività principale utilizzato nella classificazione ATECO.
Le linee guida metodologiche ATECO 2025 indicano infatti che, dal punto di vista statistico, l’attività principale di un’unità dovrebbe essere individuata idealmente in base alla quota più elevata di valore aggiunto.
Quando il valore aggiunto delle singole attività non è disponibile possono essere utilizzati criteri sostitutivi, tra cui fatturato, valore della produzione, numero di lavoratori o ore lavorate, scegliendo quello che rappresenta meglio la situazione.
L’ISTAT evidenzia anche che fatturato e valore aggiunto non sono necessariamente proporzionali per tutte le attività. Il riferimento è nelle Linee guida tecnico-metodologiche ATECO 2025.
Il codice prevalente vale per tutta l’impresa o solo per la sede?
Per il Registro Imprese l’attività prevalente riguarda l’impresa nel suo complesso.
Devono quindi essere considerate sia le attività esercitate presso la sede sia quelle svolte nelle eventuali localizzazioni, comprese unità locali e sedi secondarie.
Una singola unità locale può svolgere una determinata attività, ma ciò non significa automaticamente che quella attività sia anche la prevalente dell’intera impresa.
La prevalenza può cambiare nel tempo?
Sì. Se cambia concretamente il peso economico delle attività, può cambiare anche quella considerata prevalente.
Le istruzioni del Registro Imprese prevedono espressamente la denuncia della nuova attività prevalente quando, a seguito delle variazioni intervenute, quella precedentemente comunicata non è più la principale.
Per le imprese individuali, per esempio, la modulistica I2 contiene il riquadro dedicato alla modifica dell’attività prevalente.
Se invece cambia proprio la natura dell’attività esercitata, può essere necessario anche cambiare il codice ATECO.
Con più codici ATECO come funziona il regime forfettario?
Avere più codici ATECO non impedisce di per sé l’applicazione del regime forfettario, purché vengano rispettati tutti i relativi requisiti.
Per verificare il limite economico del regime bisogna considerare complessivamente i ricavi e compensi delle attività esercitate. Non esiste quindi un limite separato di 85.000 euro per ogni codice.
Approfondisci nella guida dedicata ai limiti di 85.000 e 100.000 euro del regime forfettario.
Con più attività quale coefficiente di redditività si usa?
Il coefficiente del codice prevalente non viene automaticamente applicato a tutti gli incassi.
Nel regime forfettario bisogna verificare a quale gruppo appartiene ciascuna attività:
- se più attività appartengono allo stesso gruppo fiscale, viene utilizzato il coefficiente previsto per quel gruppo;
- se appartengono a gruppi differenti con coefficienti differenti, i ricavi o compensi vengono distinti e il reddito è determinato applicando a ciascun gruppo il relativo coefficiente.
Le istruzioni del Quadro LM del modello Redditi PF 2026 dell’Agenzia delle Entrate disciplinano la dichiarazione dei contribuenti forfettari.
Il calcolo è spiegato nella guida sul coefficiente di redditività.
Posso svolgere insieme attività professionale e attività d’impresa?
In linea generale una stessa persona può trovarsi a esercitare, con la propria Partita IVA, attività che hanno natura differente, per esempio una professione e un’attività commerciale.
In questi casi non basta però indicare quale attività è prevalente. Bisogna verificare separatamente gli obblighi fiscali, l’iscrizione al Registro Imprese, eventuali autorizzazioni e soprattutto l’inquadramento previdenziale.
L’attività prevalente determina automaticamente la gestione INPS?
No. Il concetto di attività prevalente non può essere utilizzato come regola universale per decidere a quale gestione previdenziale iscriversi.
L’INPS ha chiarito, in particolare, il caso di chi svolge contemporaneamente un’attività professionale soggetta alla Gestione Separata e un’attività d’impresa che può comportare l’iscrizione alla Gestione Artigiani o Commercianti.
In questa situazione il criterio della sola prevalenza tra le due attività non elimina automaticamente uno degli obblighi: devono essere verificati i requisiti previsti dalle rispettive gestioni, compresi quelli di abitualità e professionalità richiesti per l’attività imprenditoriale.
Il riferimento è la circolare INPS n. 78/2013.
Per una panoramica generale consulta anche INPS e Partita IVA.
Un’attività secondaria richiede sempre un nuovo codice ATECO?
Non necessariamente ogni singolo servizio aggiuntivo costituisce una nuova attività economica da classificare separatamente.
Nelle denunce al Registro Imprese devono essere considerate le attività economiche effettivamente esercitate con rilievo verso terzi. Non vanno invece trasformate automaticamente in attività secondarie autonome le attività meramente interne, accessorie o strumentali che servono soltanto a supportare l’attività principale.
Bisogna capire se ciò che viene svolto rientra già nell’attività descritta dal codice esistente oppure se rappresenta un’attività distinta, esercitata effettivamente e con una propria autonomia economica.
Anche in questo caso la verifica deve partire dalla descrizione reale dell’attività e dalle note della classificazione ATECO 2025.
Esempio con attività prevalente e secondaria
Supponiamo che un’impresa individuale svolga due attività differenti e che nell’anno realizzi:
- 70.000 euro di volume d’affari dall’attività A;
- 25.000 euro di volume d’affari dall’attività B.
Nel contesto del Registro Imprese, applicando il criterio generale del volume d’affari, l’attività A assume il ruolo di prevalente e l’attività B resta secondaria.
Questo però non significa che, nel regime forfettario, il coefficiente dell’attività A debba necessariamente essere applicato anche ai ricavi dell’attività B: se le due attività appartengono a gruppi con coefficienti differenti, il calcolo deve rispettare la distinzione prevista dalla disciplina fiscale.
Cosa controllare quando si svolgono più attività?
- che ogni codice ATECO rappresenti l’attività effettivamente esercitata;
- quale attività risulti prevalente nel contesto applicabile;
- se la prevalenza comunicata al Registro Imprese è ancora corretta;
- se le attività appartengono a gruppi con coefficienti di redditività differenti;
- la somma complessiva dei ricavi e compensi ai fini del forfettario;
- l’inquadramento previdenziale di ciascuna attività;
- eventuali obblighi presso Registro Imprese, INAIL, SUAP, albi o casse professionali;
- la necessità di comunicare l’avvio, la variazione o la cessazione di una delle attività.
Domande frequenti su codice ATECO prevalente e secondario
Posso avere due codici ATECO entrambi principali?
Quando è necessario individuare l’attività prevalente dell’impresa, questa è una sola. Le ulteriori attività effettivamente esercitate vengono indicate come secondarie.
Se l’attività secondaria fattura più della principale devo aggiornare la prevalenza?
Per le imprese, se cambia effettivamente l’attività prevalente secondo il criterio applicabile, la posizione al Registro Imprese deve essere aggiornata attraverso la relativa denuncia di variazione.
Nel forfettario posso avere più codici ATECO?
Sì. I ricavi e compensi delle diverse attività devono però essere considerati complessivamente per verificare i limiti del regime e, quando appartengono a gruppi differenti, devono essere applicati i rispettivi coefficienti di redditività.
Per gli altri approfondimenti consulta tutte le guide dedicate al codice ATECO.