Aprire la Partita IVA come ostetrica o ostetrico nel 2026 richiede un inquadramento particolare, soprattutto sul piano previdenziale. ATECO 2025 prevede il codice specifico 86.94.02 – Attività ostetriche; per esercitare la professione sanitaria è necessaria l’iscrizione all’Albo, mentre la previdenza non segue la normale Gestione Separata dei professionisti senza Cassa.
Per effetto della disciplina nata con lo scioglimento dell’ENPAO e dell’orientamento confermato dall’INPS anche nel 2026, le ostetriche libere professioniste sono assoggettate alla Gestione Commercianti INPS. È una particolarità importante: l’attività resta professionale e sanitaria, ma la copertura previdenziale è quella dei commercianti.
Qual è il codice ATECO dell’ostetrica nel 2026?
ATECO 2025 utilizza il codice 86.94.02 – Attività ostetriche. La struttura ufficiale ISTAT ATECO 2025 separa le attività ostetriche dalle attività infermieristiche, classificate nel 86.94.01.
Il nuovo codice rende quindi immediatamente riconoscibile la professione e non va sostituito con codici sanitari generici quando l’attività effettivamente esercitata è quella ostetrica.
L’ostetrica è una professione sanitaria?
Sì. Il Ministero della Salute include l’ostetrica/o tra le professioni sanitarie infermieristiche e la professione sanitaria ostetrica e richiama il D.M. 14 settembre 1994, n. 740 come principale riferimento del profilo professionale.
La Partita IVA non attribuisce quindi il diritto di esercitare la professione: prima devono essere presenti titolo abilitante e requisiti professionali previsti dall’ordinamento.
Serve l’iscrizione all’Albo delle ostetriche?
Sì. La legge 3/2018 prevede l’iscrizione al rispettivo albo per l’esercizio delle professioni sanitarie. L’ostetrica/o deve quindi risultare iscritta/o all’Ordine professionale territorialmente competente prima di esercitare in libera professione.
La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica rappresenta gli Ordini territoriali e pubblica indicazioni professionali, deontologiche e fiscali specifiche per la libera professione.
Quale titolo serve per esercitare come ostetrica?
Serve il titolo abilitante previsto dalla normativa italiana oppure un titolo estero riconosciuto in Italia. Il Ministero della Salute gestisce le procedure di riconoscimento delle qualifiche conseguite all’estero, anche con eventuali misure compensative quando previste.
Quando serve la Partita IVA?
La Partita IVA è necessaria quando l’attività autonoma viene svolta in modo abituale e professionale. Ricevere assistite con continuità, collaborare stabilmente con studi o strutture, proporre consulenze durante l’anno o organizzare in modo stabile l’attività sono elementi incompatibili con una prestazione meramente occasionale.
Il procedimento generale è spiegato nella guida su come aprire la Partita IVA da libero professionista.
Sotto 5.000 euro si può lavorare sempre senza Partita IVA?
No. I 5.000 euro non costituiscono una soglia fiscale generale che permette di esercitare abitualmente la professione senza Partita IVA. Conta soprattutto il carattere abituale e organizzato dell’attività.
Quale INPS paga l’ostetrica libera professionista?
La particolarità della professione ostetrica è l’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS. L’INPS, circolare n. 62 del 27 maggio 2026, cita espressamente le ostetriche iscritte alla Gestione dei commercianti tra i professionisti che, pur producendo reddito di lavoro autonomo, sono assoggettati per l’attività professionale a un’altra forma di previdenza e quindi non alla Gestione Separata.
La ragione storica deriva dalla legge 7 agosto 1990, n. 249, che ha sciolto l’ENPAO e trasferito la tutela previdenziale delle ostetriche alla gestione INPS individuata dalla normativa. La stessa FNOPO, in un recente parere sulla contribuzione previdenziale delle ostetriche libere professioniste, ricostruisce questo regime e precisa che non esiste una libera scelta tra Gestione Separata e Gestione Commercianti.
Quanto paga di INPS un’ostetrica nel 2026?
La circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026 fissa per la Gestione Commercianti un’aliquota ordinaria del 24,48% fino alla prima fascia prevista e un reddito minimale annuo di 18.808 euro.
Per il 2026 il contributo dovuto sul minimale per titolari e coadiuvanti è pari a 4.611,64 euro annui, comprensivo della contribuzione IVS, dell’aliquota aggiuntiva della Gestione Commercianti e del contributo maternità. Sulla quota di reddito eccedente il minimale si applicano poi le aliquote percentuali previste.
Il funzionamento generale è approfondito nella guida sui contributi INPS Artigiani e Commercianti.
L’ostetrica deve iscriversi alla Camera di Commercio?
L’iscrizione previdenziale alla Gestione Commercianti non trasforma automaticamente la professione sanitaria in un’attività commerciale. La professionista esercita una prestazione sanitaria regolamentata e l’inquadramento previdenziale speciale deriva dalla normativa storica specifica delle ostetriche.
Registro Imprese e Camera di Commercio vanno quindi valutati sulla forma concreta dell’attività e sull’eventuale presenza di una vera organizzazione imprenditoriale o di attività commerciali ulteriori, senza dedurli semplicemente dal nome della gestione INPS.
L’ostetrica può usare il regime forfettario?
Sì, se è una persona fisica, rispetta i requisiti del regime e non ricade in una causa di esclusione. Per le attività sanitarie del gruppo 86 il coefficiente di redditività utilizzato nel periodo transitorio è del 78%.
Il D.Lgs. 81/2025 mantiene transitoriamente i coefficienti individuati tramite la classificazione ATECO precedente fino all’adozione di quelli costruiti direttamente su ATECO 2025.
I requisiti e le cause di esclusione sono riepilogati nella guida sul regime forfettario 2026.
L’ostetrica forfettaria ha automaticamente lo sconto INPS del 35%?
Non va dato per automatico. FNOPO ha segnalato negli ultimi anni un contenzioso interpretativo con INPS proprio sull’applicazione alle ostetriche del regime previdenziale agevolato previsto per alcuni iscritti Artigiani e Commercianti in regime forfettario e sul recupero di agevolazioni precedentemente riconosciute.
Per questo, prima di applicare o richiedere la riduzione contributiva, è opportuno verificare la posizione aggiornata con INPS e con un consulente, tenendo conto della disciplina speciale della professione ostetrica. Regime forfettario fiscale e agevolazione contributiva non sono la stessa cosa.
Esempio di reddito forfettario
Con 40.000 euro di compensi e coefficiente del 78%, il reddito forfettario iniziale è pari a 31.200 euro. Da questo importo si deducono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati; sul reddito imponibile risultante si applica poi l’imposta sostitutiva prevista dal regime.
Le prestazioni dell’ostetrica sono esenti IVA?
Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni sanitarie possono essere esenti IVA ai sensi dell’articolo 10, n. 18, del DPR 633/1972.
La tipica assistenza sanitaria ostetrica può quindi rientrare nell’esenzione quando ne ricorrono i presupposti. Attività ulteriori prive della necessaria finalità sanitaria, vendita di beni o servizi commerciali vanno invece valutati separatamente.
Il forfettario cambia l’esenzione IVA sanitaria?
No. Il regime forfettario riguarda la determinazione fiscale del reddito e l’imposta sostitutiva; l’esenzione sanitaria dipende dalla natura della prestazione. Sono due piani distinti che devono essere gestiti correttamente nella documentazione fiscale.
L’ostetrica deve inviare le spese al Sistema Tessera Sanitaria?
Sì, per le spese sanitarie soggette all’obbligo di comunicazione. L’Agenzia delle Entrate include espressamente le prestazioni delle ostetriche tra le spese sanitarie comunicate e utilizzate nella dichiarazione precompilata.
La professionista deve quindi organizzare correttamente acquisizione del codice fiscale, documentazione della spesa, eventuale opposizione dell’assistita e trasmissione telematica dei dati secondo regole e scadenze del Sistema TS.
L’ostetrica emette fattura elettronica alla paziente privata?
Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche consumatori finali resta il divieto di emissione tramite Sistema di Interscambio previsto dalla disciplina vigente e reso strutturale dal D.Lgs. 81/2025. La gestione è diversa per operazioni verso strutture, imprese o altri soggetti che non documentano una prestazione sanitaria resa direttamente al consumatore finale.
Quanto costa iniziare la libera professione ostetrica?
I costi possono comprendere quota di iscrizione all’Ordine, assicurazione professionale, gestione fiscale, strumenti e materiali, formazione continua, spostamenti, eventuale studio, software e soprattutto contribuzione INPS. La presenza di un contributo minimo nella Gestione Commercianti rende particolarmente importante stimare il fatturato atteso prima dell’avvio.
Checklist prima di aprire Partita IVA come ostetrica
- Verificare titolo abilitante e iscrizione all’Albo.
- Usare ATECO 86.94.02 per l’attività ostetrica.
- Aprire la Partita IVA quando l’attività autonoma è abituale.
- Verificare l’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS.
- Considerare il minimale e i contributi fissi 2026 nel piano economico.
- Valutare il regime forfettario con coefficiente transitorio del 78%.
- Non considerare automatica la riduzione contributiva INPS del 35%.
- Distinguere prestazioni sanitarie esenti IVA da attività di diversa natura.
- Organizzare gli adempimenti del Sistema Tessera Sanitaria.
- Gestire correttamente le fatture sanitarie verso persone fisiche.
Domande frequenti sulla Partita IVA dell’ostetrica
Qual è il codice ATECO?
ATECO 2025 utilizza 86.94.02 – Attività ostetriche.
Quale INPS paga una libera professionista?
La disciplina specifica delle ostetriche prevede la Gestione Commercianti INPS, non la normale Gestione Separata.
Quanto è il minimale 2026?
Il reddito minimale della Gestione Commercianti è 18.808 euro; il contributo minimo annuo per titolari è 4.611,64 euro.
Qual è il coefficiente forfettario?
Nel periodo transitorio è del 78%.
Le prestazioni sanitarie sono esenti IVA?
Possono esserlo quando rientrano nelle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione previste dall’articolo 10, n. 18, del DPR 633/1972.
Partita IVA ostetrica nel 2026: cosa verificare
La sequenza corretta è titolo e Albo → ATECO 86.94.02 → Partita IVA → Gestione Commercianti → regime fiscale → IVA sanitaria → Sistema Tessera Sanitaria e fatturazione. Il punto più importante è non applicare all’ostetrica, per analogia, la Gestione Separata tipica di molte altre professioni sanitarie senza Cassa.
Le altre guide dedicate alle singole professioni e attività sono raccolte nella sezione Professioni e attività.