Il dietista può applicare il regime forfettario se esercita individualmente la professione e rispetta tutti i requisiti previsti dalla legge. Con ATECO 2025 l’attività del dietista rientra nel codice 86.99.09 – Altre attività varie per la salute umana n.c.a.; il coefficiente di redditività applicabile nel regime forfettario è del 78%.
Sul piano previdenziale, il dietista libero professionista non ha una Cassa autonoma di categoria e rientra normalmente nella Gestione Separata INPS. Nel 2026 l’aliquota è pari al 26,07% per chi non è assicurato presso altra forma di previdenza obbligatoria e al 24% nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati altrove.
Regime forfettario dietista: risposta rapida
- ATECO 2025: 86.99.09 – Altre attività varie per la salute umana n.c.a.;
- coefficiente di redditività: 78%;
- limite generale: 85.000 euro di compensi dell’anno precedente;
- imposta sostitutiva: 15%, oppure 5% quando spettante;
- previdenza: Gestione Separata INPS;
- aliquota 2026 senza altra previdenza obbligatoria: 26,07%;
- aliquota 2026 nei casi con altra previdenza obbligatoria o pensione: 24%;
- minimale di reddito per accredito annuo: 18.808 euro;
- massimale 2026: 122.295 euro;
- ENPAB: non si applica al dietista per il solo fatto di lavorare in nutrizione.
Quando un dietista può usare il regime forfettario?
Il regime può essere applicato dal dietista persona fisica che esercita individualmente l’attività professionale e rispetta le condizioni previste dalla Legge 190/2014.
Nel 2026 il limite generale dei compensi dell’anno precedente resta pari a 85.000 euro. Devono inoltre essere controllate le altre cause di esclusione, comprese partecipazioni societarie, lavoro dipendente, rapporti prevalenti con datore o ex datore e ulteriori condizioni previste dalla normativa.
L’iscrizione alla Gestione Separata INPS non impedisce l’accesso al forfettario. Regime fiscale e previdenza seguono però basi di calcolo differenti e devono essere coordinati correttamente.
Per il quadro generale consulta la guida APIVA sui requisiti del regime forfettario.
Dietista e biologo nutrizionista: previdenza diversa
Il dietista è una professione sanitaria distinta dal biologo nutrizionista. Questa differenza non riguarda soltanto titolo, Albo e competenze, ma anche la previdenza.
Il biologo nutrizionista libero professionista è soggetto a ENPAB; il dietista, in assenza di una propria Cassa professionale e quando ricorrono i presupposti, rientra normalmente nella Gestione Separata INPS.
Confondere le due figure può quindi produrre errori rilevanti nel calcolo dei contributi, nella fattura e nella stima del netto disponibile.
Il pillar APIVA sulla Partita IVA del dietista approfondisce profilo professionale, Albo, ATECO e differenze con biologo nutrizionista e dietologo.
ATECO 86.99.09 e coefficiente di redditività 78%
Le note ufficiali ATECO 2025 dell’ISTAT includono espressamente le attività dei dietisti nel codice 86.99.09. Lo stesso codice è indicato dalla FNO TSRM e PSTRP per la professione.
Per il regime forfettario il coefficiente di redditività è del 78%. Questo coefficiente non rappresenta una percentuale di tasse, ma la quota dei compensi che forma il reddito forfettario iniziale.
Il restante 22% rappresenta la quota di costi riconosciuta forfettariamente. I costi reali non vengono dedotti analiticamente.
Come si calcolano tasse e reddito netto?
Con coefficiente del 78%, il reddito forfettario lordo si ottiene applicando il 78% ai compensi incassati.
Dal reddito così determinato si deducono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e fiscalmente deducibili. Sulla base residua si applica poi l’imposta sostitutiva del 15% oppure del 5% quando spettante.
Non è quindi corretto sommare semplicemente il 26,07% INPS e il 15% fiscale: le due percentuali si applicano in momenti diversi e la contribuzione previdenziale incide sulla base dell’imposta.
Esempio con 30.000 euro di compensi
Con 30.000 euro di compensi il reddito forfettario lordo è pari a 23.400 euro. Su questa base si calcola la Gestione Separata e, dopo la deduzione dei contributi previdenziali obbligatori, si determina la base dell’imposta sostitutiva.
Esempio con 50.000 euro di compensi
Con 50.000 euro di compensi il reddito forfettario lordo è pari a 39.000 euro. Il netto finale dipende dall’aliquota INPS applicabile, dai contributi effettivamente versati e dall’imposta sostitutiva del 15% o del 5%.
Gestione Separata INPS 2026: aliquota 26,07%
La circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 stabilisce che i professionisti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria versano il 26,07%.
L’aliquota comprende il 25% ai fini pensionistici e le aliquote aggiuntive destinate alle tutele previste dalla Gestione Separata, compresa l’ISCRO.
Il contributo è interamente a carico del professionista e viene versato tramite modello F24 con le scadenze fiscali di saldo e acconto.
La fonte ufficiale è la circolare INPS n. 8/2026.
Quando l’aliquota scende al 24%?
Nel 2026 l’aliquota del 24% si applica ai titolari di reddito autonomo che, pur essendo obbligati alla Gestione Separata, sono pensionati oppure già assicurati presso un’altra forma di previdenza obbligatoria nei casi previsti.
La presenza di un lavoro dipendente può quindi incidere non solo sui requisiti fiscali del forfettario, ma anche sulla contribuzione previdenziale applicabile alla libera professione.
La posizione va verificata sulla concreta copertura previdenziale del professionista: non ogni rapporto lavorativo produce automaticamente lo stesso effetto.
Minimale di 18.808 euro: non è un contributo fisso
Nel 2026 INPS indica un minimale di reddito pari a 18.808 euro. Per il professionista in Gestione Separata questo importo non rappresenta un contributo minimo fisso da pagare indipendentemente dal reddito.
Il minimale serve soprattutto per l’accredito contributivo dell’intero anno. Con aliquota del 26,07%, il contributo necessario per ottenere l’accredito pieno è pari a 4.903,25 euro; con aliquota del 24% è pari a 4.513,92 euro.
Se il reddito professionale è inferiore al minimale, i contributi sono calcolati sul reddito effettivo e l’accredito previdenziale dell’anno può risultare proporzionalmente ridotto.
Il massimale di reddito contributivo 2026 è pari a 122.295 euro.
Rivalsa INPS 4% in fattura
Il dietista iscritto alla Gestione Separata può prevedere in fattura una rivalsa previdenziale del 4% quando pattuita con il cliente.
La rivalsa è facoltativa e non riduce l’aliquota INPS dovuta: il professionista resta responsabile dell’intera contribuzione calcolata sul proprio reddito.
La rivalsa rappresenta inoltre una componente del compenso ai fini fiscali e deve essere considerata nel controllo delle soglie del regime.
Per approfondire consulta la guida APIVA sulla Gestione Separata INPS 2026.
Dietista dipendente e Partita IVA
Lavoro dipendente e libera professione possono coesistere, ma vanno verificati contratto, eventuali incompatibilità, autorizzazioni e cause ostative del regime forfettario.
Per il dipendente pubblico le verifiche sono più stringenti e possono essere necessarie autorizzazioni specifiche prima di svolgere attività professionale esterna.
La presenza di un’altra previdenza obbligatoria può incidere sull’aliquota della Gestione Separata, che nei casi previsti scende al 24%.
La verifica va fatta sulla situazione concreta: un rapporto di lavoro dipendente non elimina automaticamente l’obbligo contributivo sulla libera professione e non rende automaticamente applicabile il 24% se mancano i presupposti previdenziali richiesti.
Per gli aspetti generali consulta la guida APIVA su Partita IVA e lavoro dipendente.
Prestazioni sanitarie, IVA e Sistema Tessera Sanitaria
Le prestazioni sanitarie rese dal dietista alla persona possono rientrare nell’esenzione prevista dall’articolo 10 del DPR 633/1972 quando ricorrono i presupposti richiesti.
Nel regime forfettario l’IVA non viene normalmente addebitata per effetto delle regole proprie del regime; resta comunque necessario qualificare correttamente la natura della prestazione.
L’Agenzia delle Entrate include espressamente i dietisti tra i professionisti sanitari che comunicano al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle prestazioni rese alle persone fisiche.
Pagamento tracciabile quando richiesto per la detrazione, eventuale opposizione del paziente e corretta trasmissione dei dati devono quindi essere coordinati con fattura e incasso.
Fatture a pazienti, aziende ed enti
Una prestazione sanitaria resa direttamente a una persona fisica non va trattata automaticamente nello stesso modo di un incarico di consulenza verso un’azienda, un Comune o un servizio di ristorazione collettiva.
Il dietista può infatti svolgere anche attività organizzative, educative e di consulenza in materia di alimentazione. La descrizione della fattura e il trattamento IVA devono riflettere il servizio realmente reso.
Per il quadro generale consulta la guida APIVA sulle prestazioni sanitarie esenti IVA.
Imposta sostitutiva 5% o 15%
L’aliquota ordinaria del regime forfettario è del 15%. Può scendere al 5% per i primi cinque periodi d’imposta quando sono rispettate tutte le condizioni previste per una nuova attività.
Non basta aprire per la prima volta una Partita IVA. Va verificato anche che l’attività non rappresenti mera prosecuzione di una precedente attività lavorativa o professionale nei casi previsti dalla disciplina.
Il 5% fiscale non modifica l’aliquota della Gestione Separata e deve essere verificato separatamente dalla posizione previdenziale.
Costi reali e convenienza del forfettario
Nel regime forfettario i costi reali non vengono dedotti analiticamente. Affitto dello studio, assicurazione professionale, quota dell’Ordine, formazione ECM, software, strumenti di valutazione, POS, trasferte e consulenza fiscale vengono assorbiti dal coefficiente del 78%.
Il forfettario può essere efficiente per chi lavora presso studi o strutture di terzi con costi contenuti. Chi organizza un proprio studio o sostiene spese elevate deve invece confrontare il 22% di costi presunti con le spese effettive.
Vanno considerati anche i periodi non fatturabili dedicati a relazioni, coordinamento con medici e strutture, aggiornamento professionale, spostamenti e gestione amministrativa.
Per chi lavora nella ristorazione collettiva o svolge consulenza organizzativa, la struttura dei costi può inoltre essere molto diversa rispetto all’attività clinica individuale: per questo il confronto tra regimi va costruito sull’attività prevalente realmente svolta.
Anche l’IVA sugli acquisti non viene normalmente recuperata nel forfettario. Per questo la convenienza va valutata sul margine reale e non soltanto sull’aliquota fiscale nominale.
Checklist prima di scegliere il forfettario
- verifica titolo professionale e iscrizione all’Albo dei Dietisti;
- utilizza ATECO 86.99.09;
- controlla tutti i requisiti del regime forfettario;
- applica il coefficiente di redditività del 78%;
- verifica l’iscrizione alla Gestione Separata INPS;
- individua l’aliquota corretta tra 26,07% e 24%;
- non confondere il minimale di 18.808 euro con un contributo fisso;
- gestisci correttamente rivalsa 4%, fatture e Sistema TS;
- verifica l’eventuale aliquota fiscale del 5%;
- confronta costi reali e IVA indetraibile con il regime ordinario.
Domande frequenti sul regime forfettario del dietista
Qual è il coefficiente di redditività?
Per l’attività del dietista il coefficiente del regime forfettario è del 78%.
Quanto paga INPS un dietista nel 2026?
Il professionista senza altra previdenza obbligatoria versa il 26,07% del reddito professionale; nei casi previsti con altra previdenza obbligatoria o pensione l’aliquota è del 24%.
Il dietista paga ENPAB?
No. ENPAB riguarda i biologi; il dietista libero professionista, in assenza di altra Cassa obbligatoria, rientra normalmente nella Gestione Separata INPS.
Il minimale di 18.808 euro è un contributo fisso?
No. È il minimale di reddito rilevante per l’accredito contributivo dell’intero anno.
Il dietista deve inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria?
Sì, per le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche soggette all’obbligo di trasmissione.
Il forfettario conviene sempre?
No. La convenienza dipende da costi reali, Gestione Separata, attività in studio o presso strutture, eventuale lavoro dipendente e situazione fiscale complessiva.