Il fisioterapista può applicare il regime forfettario se esercita individualmente la professione e rispetta tutti i requisiti previsti dalla legge. Per l’attività di fisioterapia con ATECO 86.95.00 il coefficiente di redditività è del 78%; l’imposta sostitutiva è normalmente del 15% e può scendere al 5% quando ricorrono le condizioni previste per una nuova attività.
Sul piano previdenziale il fisioterapista libero professionista, in assenza di altra previdenza obbligatoria, rientra normalmente nella Gestione Separata INPS. Nel 2026 l’aliquota complessiva per i professionisti privi di altra copertura obbligatoria è del 26,07%; nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati presso altra gestione obbligatoria l’aliquota è del 24%.
Regime forfettario fisioterapista: risposta rapida
- ATECO 2025: 86.95.00 – Attività di fisioterapia;
- coefficiente di redditività: 78%;
- limite generale: 85.000 euro di compensi dell’anno precedente;
- imposta sostitutiva: 15%, oppure 5% quando spettante;
- previdenza: Gestione Separata INPS;
- aliquota 2026 ordinaria: 26,07% senza altra previdenza obbligatoria;
- aliquota 2026 ridotta: 24% nei casi previsti per pensionati o già assicurati;
- minimale 2026: 18.808 euro ai fini dell’accredito contributivo, non contributo minimo fisso;
- massimale 2026: 122.295 euro;
- rivalsa: fino al 4% quando applicata dal professionista;
- prestazioni sanitarie: attenzione a esenzione IVA, Sistema Tessera Sanitaria e fatturazione verso privati.
Quando un fisioterapista può usare il regime forfettario?
Il regime può essere applicato dal fisioterapista persona fisica che esercita individualmente la professione e rispetta i requisiti previsti dalla Legge 190/2014.
Nel 2026 il limite generale dei compensi dell’anno precedente resta pari a 85.000 euro. Devono inoltre essere verificate le altre condizioni, comprese eventuali partecipazioni societarie, redditi da lavoro dipendente, rapporti prevalenti con datore o ex datore e le ulteriori cause di esclusione.
La verifica deve essere ripetuta ogni anno. Un fisioterapista che passa dall’attività esclusivamente autonoma a un rapporto di lavoro dipendente o che entra in una società professionale può avere un quadro fiscale differente anche a parità di compensi.
Per il controllo completo consulta la guida APIVA sui requisiti del regime forfettario.
Coefficiente 78% e calcolo delle tasse
Per l’attività sanitaria di fisioterapia il coefficiente di redditività è del 78%. Questo significa che il sistema considera fiscalmente reddito il 78% dei compensi e riconosce in modo forfettario costi pari al restante 22%.
Il coefficiente non è un’aliquota fiscale. Dal reddito forfettario lordo vengono dedotti i contributi previdenziali obbligatori ammessi fiscalmente; sulla base residua si applica l’imposta sostitutiva del 15% oppure del 5% quando spettante.
Il restante 22% rappresenta la quota di costi riconosciuta forfettariamente. Se le spese reali sono superiori, la differenza non viene dedotta analiticamente; se sono inferiori, resta comunque applicabile il coefficiente previsto per l’attività.
Esempio con 30.000 euro di compensi
Con 30.000 euro di compensi, il reddito forfettario lordo è pari a 23.400 euro. Da questo importo vanno poi coordinati i contributi INPS deducibili secondo le regole applicabili. L’imposta sostitutiva non viene quindi calcolata direttamente sui 30.000 euro incassati.
Esempio con 50.000 euro di compensi
Con 50.000 euro di compensi il reddito forfettario lordo è pari a 39.000 euro. Il carico finale dipende dalla contribuzione INPS effettivamente dovuta e dall’aliquota fiscale del 15% o del 5%.
Gestione Separata INPS 2026: aliquota 26,07%
Il fisioterapista libero professionista non dispone di una propria Cassa previdenziale autonoma. Quando non è coperto da un’altra forma di previdenza obbligatoria, il riferimento ordinario è la Gestione Separata INPS.
La circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 fissa per i liberi professionisti privi di altra previdenza obbligatoria un’aliquota complessiva pari al 26,07%.
La fonte ufficiale è la pagina INPS dedicata alle aliquote della Gestione Separata 2026.
Minimale e massimale INPS: non esiste un contributo fisso
Nel normale inquadramento del libero professionista in Gestione Separata non esiste il contributo minimo fisso tipico delle gestioni Artigiani e Commercianti.
Per il 2026 l’INPS fissa un minimale di reddito di 18.808 euro. Questo valore serve soprattutto per determinare l’accredito contributivo dell’intero anno e non significa che il fisioterapista debba comunque versare contributi calcolati su 18.808 euro se il reddito effettivo è inferiore.
Con aliquota del 26,07%, il contributo corrispondente al minimale per l’accredito pieno dell’anno è pari a 4.903,25 euro. Il massimale di reddito 2026 è invece pari a 122.295 euro.
Quando l’aliquota INPS scende al 24%
Per i professionisti titolari di pensione o già assicurati presso un’altra forma di previdenza obbligatoria, nei casi in cui resta dovuta la Gestione Separata, l’aliquota 2026 è pari al 24%.
La presenza di altra previdenza non elimina quindi automaticamente ogni contributo sulla libera professione: va verificata la posizione concreta. Con aliquota del 24%, il contributo corrispondente al minimale per l’accredito pieno dell’anno è pari a 4.513,92 euro.
Il tema generale è approfondito anche nella guida APIVA sulla Gestione Separata INPS 2026.
Rivalsa INPS del 4%: come funziona
Il professionista iscritto alla Gestione Separata può applicare in fattura una rivalsa fino al 4% del compenso.
La rivalsa è facoltativa e non trasferisce al cliente l’obbligo previdenziale: il fisioterapista resta personalmente responsabile del versamento dei propri contributi INPS.
Per questo la rivalsa non va letta come “contributo pagato dal cliente”: aumenta il corrispettivo fatturato ma non modifica la posizione previdenziale del professionista né sostituisce il calcolo della Gestione Separata sul reddito.
Nel regime forfettario la rivalsa concorre normalmente ai compensi professionali e deve quindi essere considerata anche quando si controlla il limite di accesso o permanenza nel regime.
Imposta sostitutiva 5% o 15%
L’aliquota ordinaria del regime forfettario è pari al 15%. Può essere ridotta al 5% per i primi cinque periodi d’imposta quando ricorrono tutte le condizioni previste per una nuova attività.
Non basta aprire la Partita IVA per la prima volta: va verificato anche che l’attività non costituisca mera prosecuzione di una precedente attività lavorativa o professionale nei casi previsti dalla disciplina.
L’agevolazione fiscale al 5% non modifica l’aliquota INPS: imposta e previdenza devono essere calcolate separatamente.
Prestazioni sanitarie, IVA e Sistema Tessera Sanitaria
Il fisioterapista deve coordinare il regime forfettario con le regole proprie delle prestazioni sanitarie.
L’articolo 10, primo comma, n. 18 del DPR 633/1972 prevede l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni sanitarie. La norma è consultabile su Normattiva.
Il regime forfettario e l’esenzione sanitaria sono però concetti diversi: una prestazione non diventa sanitaria soltanto perché il professionista è fisioterapista. Occorre verificare la natura effettiva del servizio.
Per le spese sanitarie soggette all’obbligo di comunicazione devono inoltre essere rispettate le regole del Sistema Tessera Sanitaria. Per approfondire consulta la guida APIVA sulle prestazioni sanitarie esenti IVA.
Fisioterapista dipendente e Partita IVA
Lavoro dipendente e attività libero-professionale possono coesistere quando il contratto e le regole applicabili lo consentono.
Sul piano fiscale, il reddito da lavoro dipendente può incidere sull’accesso o sulla permanenza nel regime forfettario. Sul piano previdenziale, la presenza di altra copertura obbligatoria può invece portare all’applicazione dell’aliquota Gestione Separata del 24% nei casi previsti.
Per questo due fisioterapisti con lo stesso fatturato possono avere un carico contributivo differente se uno esercita esclusivamente come autonomo e l’altro è anche dipendente.
Va inoltre controllato il contratto di lavoro: eventuali clausole di esclusiva, incompatibilità o obblighi di autorizzazione possono incidere sulla possibilità concreta di svolgere attività professionale esterna.
Per il quadro generale consulta la guida su Partita IVA e lavoro dipendente.
Costi dello studio e convenienza del forfettario
Nel regime forfettario i costi effettivi non vengono dedotti analiticamente. Affitto dello studio, lettino, attrezzature, software, assicurazione professionale, formazione, automobile, collaborazioni e altri costi sono fiscalmente assorbiti dal coefficiente del 78%.
Anche l’IVA sugli acquisti non viene normalmente recuperata. Il regime può quindi essere particolarmente efficiente per chi lavora presso strutture di terzi o a domicilio con costi contenuti, mentre può risultare meno conveniente per chi gestisce uno studio organizzato con spese elevate.
Se i costi reali superano ampiamente il 22% presunto dal coefficiente, il confronto con il regime ordinario diventa più importante. Non basta quindi confrontare soltanto il 15% sostitutivo con le aliquote IRPEF.
Un fisioterapista che lavora soprattutto presso strutture di terzi può avere costi molto contenuti; chi gestisce uno studio proprio può sostenere affitto, utenze, manutenzione, attrezzature, personale di segreteria e investimenti che rendono il confronto fiscale molto diverso.
Studio proprio, domicilio, cliniche e più attività
Il fisioterapista può esercitare nel proprio studio, presso strutture sanitarie di terzi, a domicilio dei pazienti o attraverso collaborazioni professionali. La modalità concreta non cambia automaticamente il coefficiente del 78%, ma può incidere sui costi e sugli adempimenti.
Se vengono svolte anche attività economicamente differenti, per esempio formazione, consulenza non sanitaria o servizi ulteriori, può essere necessario utilizzare più codici ATECO e separare correttamente i compensi quando i coefficienti applicabili sono differenti.
Il pillar APIVA sulla Partita IVA del fisioterapista approfondisce ATECO 86.95.00, Albo, differenze con chinesiologo, osteopata e altre attività sanitarie.
Checklist prima di scegliere il forfettario
- verifica tutti i requisiti generali del regime;
- controlla che ATECO 86.95.00 descriva l’attività esercitata;
- applica il coefficiente di redditività del 78%;
- calcola separatamente imposta e Gestione Separata INPS;
- verifica se l’aliquota corretta è 26,07% oppure 24%;
- ricorda che 18.808 euro è il minimale per l’accredito, non un contributo fisso;
- gestisci correttamente l’eventuale rivalsa del 4%;
- verifica esenzione IVA e Sistema Tessera Sanitaria;
- controlla l’effetto di un eventuale lavoro dipendente;
- confronta costi reali e IVA indetraibile con il regime ordinario.
Domande frequenti sul regime forfettario del fisioterapista
Qual è il coefficiente di redditività?
Per l’attività di fisioterapia della divisione 86 il coefficiente è del 78%.
Quanto paga di INPS un fisioterapista nel 2026?
Il libero professionista senza altra previdenza obbligatoria applica normalmente il 26,07%; nei casi previsti per pensionati o già assicurati l’aliquota è del 24%.
Esiste un contributo INPS minimo fisso?
No. I 18.808 euro del 2026 sono il minimale di reddito per l’accredito contributivo dell’intero anno, non una base minima obbligatoria come per Artigiani e Commercianti.
Il fisioterapista può applicare il 5% fiscale?
Sì, se ricorrono tutte le condizioni previste per una nuova attività.
La prestazione di fisioterapia è sempre esente IVA?
L’esenzione riguarda le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio della professione sanitaria; eventuali servizi con natura diversa devono essere valutati separatamente.
Il forfettario conviene sempre?
No. La convenienza dipende da costi reali, modalità di lavoro, contribuzione INPS, IVA sugli acquisti e situazione personale.