L’infermiere libero professionista può applicare il regime forfettario se rispetta tutti i requisiti previsti dalla legge. Con ATECO 2025 l’attività infermieristica ha il codice specifico 86.94.01 – Attività infermieristiche e, nel regime forfettario, il coefficiente di redditività è del 78%.
La previdenza di riferimento è l’ENPAPI – Gestione Principale. Il contributo soggettivo ordinario è pari al 16% del reddito professionale e può essere aumentato volontariamente fino al 23%; il contributo integrativo è pari al 4% del volume d’affari. Sono inoltre previsti minimi annuali e un contributo di maternità determinato dall’Ente.
Regime forfettario infermiere: risposta rapida
- ATECO 2025: 86.94.01 – Attività infermieristiche;
- coefficiente di redditività: 78%;
- limite generale: 85.000 euro di compensi dell’anno precedente;
- imposta sostitutiva: 15%, oppure 5% quando spettante;
- previdenza: ENPAPI Gestione Principale;
- soggettivo: 16% del reddito professionale, aumentabile fino al 23%;
- minimo soggettivo: 1.600 euro;
- integrativo: 4% del volume d’affari;
- minimo integrativo: 150 euro;
- iscrizione ENPAPI: entro 60 giorni dall’inizio dell’attività;
- Modello UNI: entro il 10 settembre dell’anno previsto.
Quando un infermiere può usare il regime forfettario?
Il regime può essere applicato dall’infermiere persona fisica che esercita individualmente l’attività professionale e rispetta le condizioni previste dalla Legge 190/2014.
Nel 2026 il limite generale dei compensi dell’anno precedente resta pari a 85.000 euro. Devono inoltre essere verificate le altre cause di esclusione, comprese eventuali partecipazioni, rapporti di lavoro dipendente, rapporti prevalenti con datore o ex datore e ulteriori condizioni previste dalla normativa.
L’iscrizione all’ENPAPI non impedisce l’accesso al regime. Previdenza e regime fiscale devono essere coordinati ma restano due piani distinti.
Per il quadro generale consulta la guida APIVA sui requisiti del regime forfettario.
ATECO 86.94.01 e coefficiente 78%
Con ATECO 2025 l’attività infermieristica è classificata nel codice 86.94.01 – Attività infermieristiche.
La nuova classificazione distingue in modo più chiaro l’attività infermieristica rispetto al vecchio codice 86.90.29, ancora presente in molte guide non aggiornate.
Per il forfettario il coefficiente di redditività è del 78%. Ciò significa che, in prima battuta, il 78% dei compensi concorre alla formazione del reddito forfettario, mentre il restante 22% rappresenta la quota di costi riconosciuta forfettariamente.
Il pillar APIVA sulla Partita IVA dell’infermiere approfondisce apertura, ATECO, OPI, ENPAPI e adempimenti professionali.
Come si calcolano tasse e reddito netto?
Con coefficiente del 78%, il reddito forfettario lordo si ottiene applicando il 78% ai compensi incassati.
Dal reddito così determinato vengono dedotti i contributi previdenziali obbligatori ENPAPI ammessi fiscalmente. Sulla base residua si applica poi l’imposta sostitutiva del 15% oppure del 5% quando spettante.
Il contributo soggettivo non va quindi sommato meccanicamente all’aliquota fiscale: la contribuzione previdenziale incide sulla base imponibile dell’imposta sostitutiva.
Esempio con 30.000 euro di compensi
Con 30.000 euro di compensi, il reddito forfettario lordo è pari a 23.400 euro. Da questa base vanno poi sottratti i contributi previdenziali deducibili prima di applicare l’imposta sostitutiva.
Esempio con 50.000 euro di compensi
Con 50.000 euro di compensi, il reddito forfettario lordo è pari a 39.000 euro. Il netto finale dipende dal contributo soggettivo effettivamente dovuto e dall’aliquota fiscale del 15% o del 5%.
ENPAPI: contributo soggettivo 16% fino al 23%
Per la Gestione Principale ENPAPI il contributo soggettivo ordinario è pari al 16% del reddito professionale netto.
L’iscritto può scegliere di aumentare volontariamente l’aliquota, punto per punto, fino al 23%. Una contribuzione più elevata aumenta l’esborso previdenziale ma incrementa anche la posizione pensionistica individuale.
ENPAPI indica inoltre un contributo soggettivo minimo di 1.600 euro annui, salvo riduzioni, esoneri o frazionamenti previsti dal Regolamento.
Il minimo non sostituisce il calcolo percentuale: se il 16% del reddito professionale produce un importo superiore, il contributo dovuto cresce in base al reddito dichiarato. Per chi prevede compensi bassi nei primi mesi, il minimo resta però un dato essenziale nella stima del netto.
Le istruzioni del Modello UNI/2026 ENPAPI confermano l’aliquota minima obbligatoria del 16% e la possibilità di aumento fino al 23%.
Contributo integrativo ENPAPI 4% e minimi
Il contributo integrativo ENPAPI è pari al 4% del volume d’affari derivante dalla libera professione infermieristica.
La maggiorazione viene riscossa direttamente dal professionista contestualmente al compenso e deve essere evidenziata sul documento fiscale secondo le regole dell’Ente.
È inoltre previsto un contributo integrativo minimo pari a 150 euro annui. Il contributo di maternità viene invece determinato annualmente da ENPAPI.
Il 4% ENPAPI non va confuso con la rivalsa INPS del 4% dei professionisti iscritti alla Gestione Separata: sono istituti diversi.
Il contributo integrativo incide sul volume d’affari professionale e deve essere considerato nella gestione ordinaria delle fatture. Anche quando il cliente è una struttura sanitaria, la corretta esposizione della maggiorazione previdenziale resta distinta dal trattamento IVA della prestazione.
Iscrizione ENPAPI entro 60 giorni
L’infermiere libero professionista iscritto all’OPI che esercita individualmente con Partita IVA deve iscriversi alla Gestione Principale ENPAPI.
La domanda va presentata entro 60 giorni dal possesso dei requisiti per l’iscrizione, quindi dall’avvio dell’attività professionale nei casi previsti.
Se l’iscrizione avviene nel corso del 2026, gli acconti minimi vengono frazionati per i mesi di effettiva iscrizione. Il primo Modello UNI relativo ai redditi prodotti nel 2026 sarà presentato nel 2027.
Le modalità sono descritte nella pagina ufficiale ENPAPI sull’iscrizione.
Scadenze ENPAPI 2026 e Modello UNI
Il calendario 2026 della Gestione Principale prevede quattro rate in acconto relative ai contributi minimi:
- 10 febbraio 2026;
- 10 aprile 2026;
- 10 giugno 2026;
- 10 agosto 2026.
Il Modello UNI/2026, relativo ai redditi e al volume d’affari prodotti nel 2025, deve essere trasmesso entro il 10 settembre 2026.
Le rate di conguaglio sono previste nel calendario 2026 al 12 ottobre, 10 novembre e 10 dicembre. Il termine del 10 dicembre è quello rilevante ai fini sanzionatori per il conguaglio.
Il Modello UNI non è una semplice formalità: serve a comunicare a ENPAPI reddito professionale e volume d’affari dell’anno precedente e permette di determinare l’eventuale differenza tra quanto già versato in acconto e quanto effettivamente dovuto. Per questo conviene riconciliare fatture, incassi e dichiarazione fiscale prima dell’invio.
Infermiere dipendente, SSN e Partita IVA
Lavoro dipendente e attività autonoma possono coesistere, ma vanno verificati contratto, incompatibilità, autorizzazioni e cause ostative del regime forfettario.
Per il dipendente pubblico, compreso chi opera nel Servizio sanitario nazionale, la compatibilità dell’attività libero-professionale deve essere valutata anche alla luce delle regole del pubblico impiego e delle eventuali autorizzazioni necessarie.
La presenza del lavoro dipendente non elimina automaticamente gli obblighi ENPAPI relativi alla libera professione svolta con Partita IVA.
Va inoltre distinta la Gestione Principale ENPAPI dalla Gestione Separata interna dell’Ente, che riguarda specifici rapporti di collaborazione. L’infermiere titolare di Partita IVA individuale rientra normalmente nella Gestione Principale.
Per gli aspetti generali consulta la guida su Partita IVA e lavoro dipendente.
Prestazioni sanitarie, IVA e Sistema Tessera Sanitaria
Le prestazioni infermieristiche rese alla persona possono rientrare tra le prestazioni sanitarie esenti IVA quando ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 10 del DPR 633/1972.
Nel regime forfettario, comunque, l’IVA non viene normalmente addebitata per effetto delle regole proprie del regime.
Quando la prestazione sanitaria resa a una persona fisica rientra negli obblighi previsti, devono essere gestiti correttamente i dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria.
È inoltre importante distinguere le fatture emesse direttamente al paziente da quelle emesse a RSA, cliniche, cooperative o altre strutture, perché gli adempimenti possono essere diversi.
Nel lavoro domiciliare vanno coordinati anche modalità di pagamento, opposizione del paziente alla trasmissione dei dati quando prevista, documentazione sanitaria e privacy. Il fatto di essere in forfettario semplifica l’IVA, ma non elimina gli adempimenti connessi alla natura sanitaria della prestazione.
Per il quadro generale consulta la guida APIVA sulle prestazioni sanitarie esenti IVA.
Imposta sostitutiva 5% o 15%
L’aliquota ordinaria del regime forfettario è del 15%. Può scendere al 5% per i primi cinque periodi d’imposta quando ricorrono tutte le condizioni previste per una nuova attività.
Non basta aprire per la prima volta la Partita IVA: va verificato anche che l’attività non rappresenti mera prosecuzione di una precedente attività lavorativa o professionale nei casi previsti dalla normativa.
Il 5% fiscale è indipendente dalle regole ENPAPI e non modifica le aliquote previdenziali.
Costi reali e convenienza del forfettario
Nel regime forfettario i costi effettivi non vengono dedotti analiticamente. Assicurazione professionale, quota OPI, ECM, materiali sanitari, DPI, software, trasferte, carburante, affitto di uno studio e consulenza fiscale sono assorbiti dal coefficiente del 78%.
Per l’infermiere domiciliare con struttura leggera il forfettario può essere efficiente. Chi sostiene costi rilevanti per spostamenti, materiali, collaborazioni o studio deve invece confrontare il 22% di costi presunti con le spese effettive.
Anche l’IVA sugli acquisti non viene normalmente recuperata nel forfettario, con un impatto maggiore quando l’attività richiede acquisti frequenti di materiali e attrezzature.
Un infermiere che lavora soprattutto presso strutture di terzi può avere costi molto diversi rispetto a chi effettua assistenza domiciliare con numerosi spostamenti o apre uno studio. Carburante, materiali monouso, assicurazione e tempo non fatturato possono modificare sensibilmente la convenienza reale.
Va considerato anche il tempo dedicato a preventivi, fatture, documentazione, trasferimenti e aggiornamento professionale. Se una quota rilevante della giornata non è fatturabile, il confronto tra forfettario e regime ordinario deve partire dal margine reale e non soltanto dal fatturato annuale.
Checklist prima di scegliere il forfettario
- verifica iscrizione all’OPI e natura dell’attività;
- utilizza ATECO 86.94.01;
- controlla tutti i requisiti generali del forfettario;
- applica il coefficiente di redditività del 78%;
- iscriviti a ENPAPI entro 60 giorni;
- considera soggettivo 16% e integrativo 4%;
- verifica i minimi e il contributo di maternità;
- controlla le scadenze del Modello UNI e dei conguagli;
- gestisci correttamente IVA sanitaria e Sistema TS;
- confronta costi reali e IVA indetraibile con il regime ordinario.
Domande frequenti sul regime forfettario dell’infermiere
Qual è il coefficiente di redditività?
Per l’attività infermieristica il coefficiente del regime forfettario è del 78%.
Quanto è il contributo soggettivo ENPAPI?
L’aliquota minima obbligatoria è del 16% del reddito professionale e può essere aumentata volontariamente fino al 23%.
Quanto è il contributo integrativo?
È pari al 4% del volume d’affari professionale, con minimo annuo di 150 euro.
Quanto è il minimo soggettivo?
Il minimo soggettivo ENPAPI è pari a 1.600 euro annui, salvo riduzioni, esoneri e frazionamenti previsti dal Regolamento.
Quando scade il Modello UNI?
Il Modello UNI/2026, relativo ai redditi 2025, scade il 10 settembre 2026.
Il forfettario conviene sempre?
No. La convenienza dipende da costi reali, ENPAPI, attività domiciliare o in studio, eventuale lavoro dipendente e situazione fiscale complessiva.