Il logopedista può applicare il regime forfettario se esercita individualmente la professione e rispetta tutti i requisiti previsti dalla legge. Con ATECO 2025 l’attività di logopedia rientra nel codice 86.99.09 – Altre attività varie per la salute umana n.c.a.; il coefficiente di redditività applicabile nel regime forfettario è del 78%.
Sul piano previdenziale, il logopedista libero professionista senza una Cassa di categoria rientra normalmente nella Gestione Separata INPS. Nel 2026 l’aliquota è pari al 26,07% per chi non è assicurato presso altra forma di previdenza obbligatoria e al 24% nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati altrove.
Regime forfettario logopedista: risposta rapida
- ATECO 2025: 86.99.09 – Altre attività varie per la salute umana n.c.a.;
- coefficiente di redditività: 78%;
- limite generale: 85.000 euro di compensi dell’anno precedente;
- imposta sostitutiva: 15%, oppure 5% quando spettante;
- previdenza: Gestione Separata INPS;
- aliquota 2026 senza altra previdenza obbligatoria: 26,07%;
- aliquota 2026 nei casi con altra previdenza obbligatoria o pensione: 24%;
- minimale di reddito per accredito annuo: 18.808 euro;
- massimale 2026: 122.295 euro;
- contributo fisso minimo: non previsto per il libero professionista in Gestione Separata.
Quando un logopedista può usare il regime forfettario?
Il regime può essere applicato dal logopedista persona fisica che esercita individualmente l’attività professionale e rispetta le condizioni previste dalla Legge 190/2014.
Nel 2026 il limite generale dei compensi dell’anno precedente resta pari a 85.000 euro. Devono inoltre essere controllate le altre cause di esclusione, comprese partecipazioni societarie, lavoro dipendente, rapporti prevalenti con datore o ex datore e ulteriori condizioni previste dalla normativa.
L’iscrizione alla Gestione Separata INPS non impedisce di utilizzare il regime forfettario. Fisco e previdenza seguono però basi di calcolo differenti e vanno coordinati correttamente.
Per il quadro generale consulta la guida APIVA sui requisiti del regime forfettario.
ATECO 86.99.09 e coefficiente di redditività 78%
Le note ufficiali ATECO 2025 dell’ISTAT includono espressamente l’attività di logopedia svolta dai logopedisti nel codice 86.99.09.
La classificazione è quindi diversa da quella della fisioterapia, che con ATECO 2025 dispone di un codice specifico distinto.
Per il regime forfettario il coefficiente di redditività è del 78%. Il coefficiente non rappresenta una percentuale di tasse: serve a determinare la quota dei compensi che forma il reddito forfettario iniziale.
Il pillar APIVA sulla Partita IVA del logopedista approfondisce anche Albo, apertura, IVA sanitaria e Sistema Tessera Sanitaria.
Come si calcolano tasse e reddito netto?
Con coefficiente del 78%, il reddito forfettario lordo si ottiene applicando il 78% ai compensi incassati. Il restante 22% rappresenta la quota di costi riconosciuta in modo forfettario.
Dal reddito forfettario si deducono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e fiscalmente deducibili. Sulla base residua si applica poi l’imposta sostitutiva del 15% oppure del 5% quando spettante.
Non è quindi corretto sommare semplicemente il 26,07% INPS e il 15% fiscale: le due percentuali si applicano in momenti diversi e il contributo previdenziale incide sulla base dell’imposta.
Esempio con 30.000 euro di compensi
Con 30.000 euro di compensi il reddito forfettario lordo è pari a 23.400 euro. Su questa base si calcola la contribuzione dovuta e, dopo la deduzione dei contributi previdenziali obbligatori, si determina la base dell’imposta sostitutiva.
Esempio con 50.000 euro di compensi
Con 50.000 euro di compensi il reddito forfettario lordo è pari a 39.000 euro. Il netto finale dipende dall’aliquota INPS applicabile, dai contributi effettivamente versati e dall’imposta sostitutiva del 15% o del 5%.
Gestione Separata INPS 2026: aliquota 26,07%
La circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 stabilisce che i professionisti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria versano il 26,07%.
L’aliquota è composta dal 25% ai fini pensionistici, dallo 0,72% destinato alle tutele aggiuntive e dallo 0,35% destinato all’ISCRO.
Il contributo è interamente a carico del professionista e viene versato tramite modello F24 alle scadenze fiscali previste per saldo e acconti.
La fonte ufficiale è la circolare INPS n. 8/2026.
Quando l’aliquota scende al 24%?
Nel 2026 l’aliquota del 24% si applica ai titolari di reddito autonomo che, pur essendo obbligati alla Gestione Separata, sono pensionati oppure già assicurati presso un’altra forma di previdenza obbligatoria nei casi previsti.
La presenza di un lavoro dipendente non va quindi trattata soltanto come tema fiscale: può incidere anche sull’aliquota previdenziale applicabile alla libera professione.
La posizione deve essere verificata sulla concreta copertura previdenziale del professionista, perché non ogni rapporto lavorativo produce automaticamente lo stesso effetto.
Minimale di 18.808 euro: non è un contributo fisso
Nel 2026 INPS indica un minimale di reddito pari a 18.808 euro. Per il professionista in Gestione Separata questo valore non rappresenta un contributo minimo fisso da pagare indipendentemente dal reddito.
Il minimale serve soprattutto per l’accredito contributivo dell’intero anno. Con aliquota del 26,07%, il contributo necessario per ottenere l’accredito pieno è pari a 4.903,25 euro; con aliquota del 24% è pari a 4.513,92 euro.
Se il reddito professionale è inferiore al minimale, i contributi vengono calcolati sul reddito effettivo e l’accredito previdenziale dell’anno può essere proporzionalmente ridotto.
Il massimale di reddito contributivo 2026 è pari a 122.295 euro.
Questa struttura rende la Gestione Separata molto diversa dalle gestioni Artigiani e Commercianti: il logopedista non paga una quota fissa minima indipendente dal reddito, ma può ottenere un accredito previdenziale inferiore a dodici mesi se il reddito dichiarato non raggiunge il minimale previsto per l’anno.
Rivalsa INPS 4% in fattura
Il professionista iscritto alla Gestione Separata può prevedere in fattura una rivalsa previdenziale del 4% nei rapporti in cui viene pattuita.
La rivalsa non riduce però l’aliquota INPS dovuta e non trasferisce al cliente l’obbligo contributivo: il professionista resta responsabile dell’intera contribuzione calcolata sul proprio reddito previdenziale.
La rivalsa rappresenta inoltre una componente del compenso ai fini fiscali e va considerata correttamente nel regime forfettario.
Per un quadro più ampio consulta la guida APIVA sulla Gestione Separata INPS 2026.
Logopedista dipendente e Partita IVA
Lavoro dipendente e libera professione possono coesistere, ma vanno controllati contratto, eventuali incompatibilità, cause ostative del forfettario e copertura previdenziale.
Per chi lavora nel settore pubblico o in strutture del Servizio sanitario nazionale possono essere necessarie ulteriori verifiche su autorizzazioni e incompatibilità.
La presenza di un’altra previdenza obbligatoria può incidere sull’aliquota della Gestione Separata, che nei casi previsti scende al 24%.
Per gli aspetti generali consulta la guida APIVA su Partita IVA e lavoro dipendente.
Prestazioni sanitarie, IVA e Sistema Tessera Sanitaria
Le prestazioni logopediche con finalità di diagnosi, cura o riabilitazione della persona possono rientrare tra le prestazioni sanitarie esenti IVA quando ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 10 del DPR 633/1972.
Nel regime forfettario l’IVA non viene normalmente addebitata per effetto delle regole proprie del regime; resta comunque importante qualificare correttamente la natura della prestazione.
L’Agenzia delle Entrate include espressamente i logopedisti tra i professionisti sanitari che trasmettono al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche.
Ai fini della detraibilità della spesa sanitaria, la modalità di pagamento può assumere rilievo e viene comunicata al Sistema TS secondo le regole applicabili. Per il professionista è quindi utile coordinare fattura, incasso e trasmissione dei dati, evitando incoerenze tra documentazione fiscale e sanitaria.
Pagamento tracciabile, eventuale opposizione del paziente e corretta trasmissione dei dati devono quindi essere gestiti secondo le regole applicabili. Per approfondire consulta la guida sulle prestazioni sanitarie esenti IVA.
Fatture a pazienti, studi e strutture sanitarie
Una fattura emessa direttamente a un paziente persona fisica non va gestita automaticamente nello stesso modo di una fattura emessa a uno studio professionale, una clinica, una cooperativa o un’altra struttura.
Per le prestazioni sanitarie rese al consumatore finale esistono regole specifiche sulla fatturazione e sul Sistema Tessera Sanitaria. Nei rapporti B2B possono invece entrare in gioco le regole ordinarie della fatturazione elettronica.
Il professionista deve quindi distinguere il destinatario della fattura, la natura sanitaria o non sanitaria della prestazione e l’eventuale obbligo di trasmissione al Sistema TS.
Imposta sostitutiva 5% o 15%
L’aliquota ordinaria del regime forfettario è del 15%. Può scendere al 5% per i primi cinque periodi d’imposta quando sono rispettate tutte le condizioni previste per una nuova attività.
Non basta aprire una Partita IVA per la prima volta. Va verificato anche che l’attività non rappresenti mera prosecuzione di una precedente attività lavorativa o professionale nei casi previsti dalla disciplina.
Il 5% fiscale non modifica l’aliquota della Gestione Separata e deve essere verificato separatamente dalla posizione previdenziale.
Costi reali e convenienza del forfettario
Nel regime forfettario i costi reali non vengono dedotti analiticamente. Affitto dello studio, assicurazione professionale, quota dell’Ordine, formazione ECM, software, materiali riabilitativi, strumenti, trasferte e consulenza fiscale vengono assorbiti dal coefficiente del 78%.
Il forfettario può essere efficiente per chi lavora presso studi o strutture di terzi con costi contenuti. Chi sostiene spese importanti per locali, personale, materiale o spostamenti deve invece confrontare il 22% di costi presunti con le spese effettive.
Vanno considerati anche i periodi non fatturabili dedicati a relazioni cliniche, aggiornamento ECM, contatti con famiglie e professionisti della rete, spostamenti e gestione amministrativa. Il confronto tra regimi deve quindi partire dal margine reale e non dal solo fatturato.
Anche l’IVA sugli acquisti non viene normalmente recuperata nel forfettario. Per questo la convenienza va valutata sul margine reale e non soltanto sull’aliquota fiscale del 15%.
Checklist prima di scegliere il forfettario
- verifica iscrizione all’Albo e natura professionale dell’attività;
- utilizza ATECO 86.99.09 per l’attività di logopedia;
- controlla tutti i requisiti del regime forfettario;
- applica il coefficiente di redditività del 78%;
- verifica l’iscrizione alla Gestione Separata INPS;
- individua l’aliquota corretta tra 26,07% e 24%;
- non confondere il minimale di 18.808 euro con un contributo fisso;
- gestisci correttamente rivalsa 4%, fatture e Sistema TS;
- verifica l’eventuale aliquota fiscale del 5%;
- confronta costi reali e IVA indetraibile con il regime ordinario.
Domande frequenti sul regime forfettario del logopedista
Qual è il coefficiente di redditività?
Per l’attività di logopedia il coefficiente del regime forfettario è del 78%.
Quanto paga INPS un logopedista nel 2026?
Il professionista senza altra previdenza obbligatoria versa il 26,07% del reddito professionale; nei casi previsti con altra previdenza obbligatoria o pensione l’aliquota è del 24%.
Il minimale di 18.808 euro è un contributo fisso?
No. È il minimale di reddito rilevante per l’accredito contributivo dell’intero anno, non un contributo minimo indipendente dal reddito effettivo.
Il logopedista può applicare la rivalsa del 4%?
Sì, quando pattuita, ma la rivalsa non riduce il contributo INPS dovuto e resta una componente del compenso.
Il logopedista deve inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria?
Sì, per le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche soggette all’obbligo di trasmissione.
Il forfettario conviene sempre?
No. La convenienza dipende da costi reali, Gestione Separata, modalità di lavoro, struttura dello studio e situazione fiscale complessiva.