Il notaio può applicare il regime forfettario se esercita individualmente la professione e rispetta tutti i requisiti previsti dalla legge. Per l’attività notarile con ATECO 69.10.20 il coefficiente di redditività è del 78%; l’imposta sostitutiva è normalmente del 15% e può scendere al 5% quando ricorrono le condizioni previste per una nuova attività.
La previdenza è affidata alla Cassa Nazionale del Notariato, ma il suo funzionamento è molto diverso da quello di altre Casse professionali: i contributi non sono calcolati come percentuale del reddito fiscale del notaio, bensì sugli onorari di repertorio. Il sistema vigente prevede un’aliquota del 42%, ridotta al 22% per gli atti di valore negoziale inferiore a 37.000 euro; non sono previsti minimi o massimali contributivi né un contributo integrativo del 4%.
Regime forfettario notaio: risposta rapida
- ATECO 2025: 69.10.20 – Attività notarili;
- coefficiente di redditività: 78%;
- limite generale: 85.000 euro di compensi dell’anno precedente;
- imposta sostitutiva: 15%, oppure 5% quando spettante;
- previdenza: Cassa Nazionale del Notariato;
- base contributiva: onorari di repertorio, non reddito fiscale;
- aliquota ordinaria: 42%;
- aliquota ridotta: 22% per atti di valore negoziale inferiore a 37.000 euro;
- minimi/massimali: non previsti nel sistema ordinario;
- integrativo 4%: non previsto;
- contributo per atto: previsto un importo fisso di 2 euro per atto secondo la disciplina della Cassa.
Quando un notaio può usare il regime forfettario?
Il regime può essere applicato dal notaio persona fisica che esercita individualmente la professione e rispetta i requisiti previsti dalla Legge 190/2014.
Nel 2026 il limite generale dei compensi dell’anno precedente resta pari a 85.000 euro. Devono inoltre essere controllate le altre condizioni previste dalla normativa, comprese eventuali partecipazioni, redditi da lavoro dipendente e ulteriori cause di esclusione.
Per il notaio è particolarmente importante distinguere il compenso professionale dalle somme incassate per conto del cliente, come imposte e anticipazioni, perché non tutto ciò che transita dalla parcella rappresenta un ricavo fiscalmente rilevante.
Per il quadro generale consulta la guida APIVA sui requisiti del regime forfettario.
ATECO 69.10.20 e coefficiente di redditività 78%
Il codice specifico dell’attività notarile è 69.10.20 – Attività notarili.
Per il regime forfettario il coefficiente di redditività applicabile è del 78%. Il coefficiente serve a determinare il reddito forfettario iniziale e non va confuso con le aliquote contributive del 42% e 22% della Cassa Notariato.
Le percentuali hanno basi completamente diverse: il 78% si applica ai compensi fiscalmente rilevanti per determinare il reddito forfettario, mentre le aliquote previdenziali della Cassa si applicano agli onorari di repertorio.
Il pillar APIVA sulla Partita IVA del notaio approfondisce ATECO, requisiti professionali, concorso e organizzazione dello studio.
Come si calcolano le tasse nel forfettario?
Con coefficiente del 78%, il reddito forfettario lordo si ottiene applicando il 78% ai compensi fiscalmente rilevanti.
Dal reddito così determinato si deducono i contributi previdenziali obbligatori fiscalmente deducibili secondo le regole applicabili. Sulla base residua si applica poi l’imposta sostitutiva del 15% o del 5%.
Il restante 22% rappresenta la quota di costi riconosciuta forfettariamente: i costi reali dello studio non vengono dedotti analiticamente.
La deduzione dei contributi previdenziali obbligatori avviene quindi in un momento successivo rispetto all’applicazione del coefficiente. Anche per il notaio, il calcolo del netto richiede di non sommare meccanicamente percentuali fiscali e contributive che insistono su basi differenti.
Esempio con 30.000 euro di compensi
Con 30.000 euro di compensi e coefficiente del 78%, il reddito forfettario lordo è pari a 23.400 euro. Da questa base vanno poi considerati i contributi previdenziali obbligatori deducibili prima di applicare l’imposta sostitutiva.
Esempio con 60.000 euro di compensi
Con 60.000 euro di compensi, il reddito forfettario lordo è pari a 46.800 euro. Questo calcolo non consente però di determinare da solo la contribuzione alla Cassa Notariato, perché la Cassa utilizza gli onorari di repertorio e non il reddito forfettario.
Cassa Notariato: perché il repertorio è decisivo
La Cassa Nazionale del Notariato utilizza un sistema contributivo basato sugli onorari di repertorio, cioè su una tariffa convenzionale collegata agli atti notarili.
I contributi non si calcolano sul compenso effettivamente pattuito con il cliente né sul reddito netto fiscale dichiarato dal professionista.
Questa differenza è fondamentale: due notai con lo stesso reddito fiscale possono avere una contribuzione differente se il repertorio e la composizione degli atti sono diversi.
In pratica, il repertorio segue una logica propria e non può essere ricostruito partendo dal semplice totale delle fatture emesse. Per una simulazione attendibile bisogna quindi tenere separati almeno tre piani: reddito fiscale, compenso professionale e base repertoriale.
Aliquote contributive 42% e 22%
Il sistema contributivo della Cassa prevede un’aliquota del 42% degli onorari di repertorio per gli atti ordinari.
Per gli atti di valore negoziale inferiore a 37.000 euro si applica invece l’aliquota ridotta del 22%.
Le aliquote risultano confermate nella documentazione tecnica della Cassa e vanno sempre lette insieme alla base contributiva: non sono percentuali del fatturato o del reddito professionale.
La Cassa prevede inoltre un contributo fisso di 2 euro per ciascun atto.
La documentazione tecnica della Cassa Nazionale del Notariato conferma inoltre che il sistema non utilizza il modello tipico delle altre Casse basato su aliquota soggettiva sul reddito più integrativo sul volume d’affari. È quindi necessario evitare qualsiasi trasposizione automatica di schemi previdenziali propri di altre professioni.
Nessun minimo, massimale o integrativo 4%
Nel sistema ordinario descritto dalla Cassa non sono previsti contributi minimi o massimali analoghi a quelli di molte altre professioni.
Non è previsto neppure un contributo integrativo del 4% da esporre in fattura come accade per altre Casse professionali.
Per questo non è corretto costruire il calcolo previdenziale del notaio copiando lo schema di commercialisti, avvocati, ingegneri o altri professionisti ordinistici.
Imposta sostitutiva 5% o 15%
L’aliquota ordinaria del regime forfettario è del 15%. Può essere ridotta al 5% per i primi cinque periodi d’imposta quando ricorrono tutte le condizioni previste per una nuova attività.
Non basta aprire per la prima volta la Partita IVA: occorre verificare che l’attività non rappresenti mera prosecuzione di una precedente attività nei casi previsti dalla disciplina.
La contribuzione notarile e l’aliquota fiscale restano piani distinti: il 42% o 22% della Cassa non sostituisce l’imposta sostitutiva.
Per lo stesso motivo, l’aliquota contributiva apparentemente elevata non può essere confrontata direttamente con il 15% fiscale: la Cassa usa l’onorario repertoriale, mentre l’imposta sostitutiva usa il reddito forfettario determinato fiscalmente.
Per approfondire consulta la guida APIVA sul forfettario al 5%.
Compenso, repertorio e anticipazioni: tre valori diversi
Nel lavoro notarile è importante distinguere almeno tre grandezze:
- compenso professionale: ciò che remunera l’attività del notaio;
- onorario di repertorio: parametro convenzionale utilizzato per la contribuzione alla Cassa;
- anticipazioni e somme riscosse per il cliente: imposte, tasse, diritti e altre voci che possono avere un trattamento fiscale differente.
Confondere questi importi porta a errori sia nel calcolo delle tasse sia nella stima dei contributi previdenziali.
Per esempio, una somma elevata incassata dal cliente per imposte e formalità può far apparire molto alto il totale della parcella senza rappresentare un compenso professionale equivalente. Allo stesso modo, l’onorario repertoriale può non coincidere con ciò che il cliente percepisce come “onorario” nel preventivo o nella fattura.
Anticipazioni ex articolo 15 e IVA
Le somme anticipate in nome e per conto del cliente che rispettano i requisiti dell’articolo 15 del DPR 633/1972 sono escluse dalla base IVA.
Non basta però indicare una voce come “rimborso spese”: devono esistere le condizioni proprie dell’anticipazione documentata.
Nel regime forfettario il notaio non addebita normalmente l’IVA sul proprio compenso per effetto delle regole del regime, ma deve continuare a distinguere correttamente compensi, anticipazioni e altre voci della parcella.
Questa distinzione è importante anche per verificare il limite del regime forfettario: non tutte le somme materialmente riscosse dal cliente assumono automaticamente la stessa natura fiscale. Le anticipazioni documentate che rispettano i requisiti dell’articolo 15 devono essere trattate secondo la loro disciplina specifica.
Costi dello studio e convenienza del forfettario
Uno studio notarile può sostenere costi rilevanti per personale, sede, software professionali, archiviazione, sicurezza informatica, assicurazioni, formazione e gestione documentale.
Nel regime forfettario questi costi non vengono dedotti analiticamente: sono assorbiti dal coefficiente del 78%.
Uno studio con struttura importante può quindi avere costi reali superiori al 22% riconosciuto forfettariamente. In questo caso il confronto con il regime ordinario diventa essenziale.
Personale, canoni dei locali, sistemi di conservazione, software gestionali e notarili, sicurezza, formazione e assicurazioni possono incidere in modo significativo. Più la struttura dello studio è articolata, meno è utile giudicare il forfettario guardando soltanto all’aliquota sostitutiva del 15%.
Anche l’IVA sugli acquisti non viene normalmente recuperata nel forfettario, con un impatto significativo sugli investimenti dello studio.
Studio associato, collaboratori e organizzazione
Il notaio può avvalersi di dipendenti e collaboratori, ma la funzione notarile e le responsabilità del pubblico ufficiale restano personali nei limiti previsti dall’ordinamento.
L’organizzazione dello studio incide direttamente sulla convenienza del regime fiscale: personale, locali e infrastrutture aumentano i costi effettivi ma nel forfettario non producono una deduzione analitica.
La partecipazione a forme associative o strutture organizzate deve inoltre essere verificata anche rispetto alle cause di esclusione o alle regole specifiche applicabili al regime fiscale.
Il tema è particolarmente delicato nel caso delle associazioni professionali notarili: forma organizzativa, attribuzione dei compensi e regime fiscale personale devono essere coordinati senza confondere la funzione notarile individuale con la gestione comune di alcuni costi o attività di studio.
Checklist prima di scegliere il forfettario
- verifica tutti i requisiti generali del regime;
- usa ATECO 69.10.20 per l’attività notarile;
- applica il coefficiente di redditività del 78%;
- separa compensi, repertorio e anticipazioni;
- non calcolare la Cassa sul reddito fiscale;
- applica correttamente il 42% o il 22% agli onorari di repertorio;
- ricorda che non esiste un integrativo 4%;
- verifica l’eventuale aliquota fiscale del 5%;
- stima costi reali e IVA indetraibile;
- confronta il risultato con il regime ordinario prima di scegliere.
Domande frequenti sul regime forfettario del notaio
Qual è il coefficiente di redditività?
Per l’attività notarile il coefficiente del regime forfettario è del 78%.
Quanto versa il notaio alla Cassa?
La contribuzione ordinaria è pari al 42% degli onorari di repertorio, ridotta al 22% per gli atti di valore negoziale inferiore a 37.000 euro.
Il 42% si calcola sul reddito?
No. Si applica all’onorario di repertorio, non al reddito fiscale o al fatturato effettivo del professionista.
Ci sono contributi minimi?
Nel sistema ordinario descritto dalla Cassa non sono previsti minimi o massimali contributivi.
Esiste il contributo integrativo del 4%?
No. La Cassa Nazionale del Notariato non prevede un contributo integrativo analogo a quello di altre Casse professionali.
Il forfettario conviene sempre?
No. La convenienza dipende soprattutto da costi reali dello studio, struttura organizzativa, repertorio, IVA sugli acquisti e situazione fiscale complessiva.