L’ostetrica libera professionista può applicare il regime forfettario se rispetta tutti i requisiti previsti dalla legge. Con ATECO 2025 l’attività ostetrica ha il codice specifico 86.94.02 – Attività ostetriche e, nel regime forfettario, il coefficiente di redditività è del 78%.
La previdenza è particolare: l’ostetrica libera professionista non segue la normale Gestione Separata dei professionisti senza Cassa, ma la Gestione Commercianti INPS. Nel 2026 l’aliquota ordinaria è del 24,48%, il reddito minimale è pari a 18.808 euro e il contributo minimo annuo per il titolare è pari a 4.611,64 euro.
Regime forfettario ostetrica: risposta rapida
- ATECO 2025: 86.94.02 – Attività ostetriche;
- coefficiente di redditività: 78%;
- limite generale: 85.000 euro di compensi dell’anno precedente;
- imposta sostitutiva: 15%, oppure 5% quando spettante;
- previdenza: Gestione Commercianti INPS;
- aliquota 2026: 24,48%;
- reddito minimale 2026: 18.808 euro;
- contributo minimo annuo 2026: 4.611,64 euro;
- contributo maternità: 0,62 euro mensili compreso nel calcolo del minimale;
- riduzione contributiva 35%: non va considerata automatica per l’ostetrica.
Quando un’ostetrica può usare il regime forfettario?
Il regime può essere applicato dall’ostetrica persona fisica che esercita individualmente l’attività professionale e rispetta le condizioni previste dalla Legge 190/2014.
Nel 2026 il limite generale dei compensi dell’anno precedente resta pari a 85.000 euro. Devono inoltre essere controllate le altre cause di esclusione, comprese partecipazioni societarie, redditi di lavoro dipendente, rapporti prevalenti con datore o ex datore e ulteriori condizioni previste dalla disciplina.
L’inquadramento nella Gestione Commercianti non trasforma la prestazione sanitaria in attività commerciale ai fini professionali: si tratta di una particolarità previdenziale storica specifica delle ostetriche.
Per il quadro generale consulta la guida APIVA sui requisiti del regime forfettario.
ATECO 86.94.02 e coefficiente di redditività 78%
Con ATECO 2025 l’attività ostetrica è classificata nel codice 86.94.02 – Attività ostetriche, distinto dalle attività infermieristiche classificate nel codice 86.94.01.
Per il regime forfettario il coefficiente di redditività è del 78%. Il coefficiente indica la quota dei compensi che forma il reddito forfettario iniziale e non rappresenta né l’aliquota fiscale né quella previdenziale.
Il restante 22% rappresenta la quota di costi riconosciuta forfettariamente: le spese effettive non vengono dedotte analiticamente.
Il pillar APIVA sulla Partita IVA dell’ostetrica approfondisce anche Albo, apertura, IVA sanitaria e Sistema Tessera Sanitaria.
Come si calcolano tasse e reddito netto?
Con coefficiente del 78%, il reddito forfettario lordo si ottiene applicando il 78% ai compensi incassati.
Dal reddito così determinato si deducono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e fiscalmente deducibili. Sulla base residua si applica poi l’imposta sostitutiva del 15% oppure del 5% quando spettante.
Per l’ostetrica il calcolo richiede particolare attenzione perché esiste una contribuzione minima Gestione Commercianti indipendente dal reddito effettivamente prodotto entro il minimale.
Esempio con 30.000 euro di compensi
Con 30.000 euro di compensi il reddito forfettario iniziale è pari a 23.400 euro. A questo reddito va applicata la disciplina contributiva della Gestione Commercianti, considerando il minimale e la quota eccedente; i contributi obbligatori versati riducono poi la base dell’imposta sostitutiva.
Esempio con 50.000 euro di compensi
Con 50.000 euro di compensi il reddito forfettario iniziale è pari a 39.000 euro. Una parte della contribuzione è coperta dal minimo e sulla quota di reddito eccedente il minimale si applica la contribuzione percentuale prevista.
Perché l’ostetrica paga la Gestione Commercianti?
L’inquadramento deriva dalla disciplina storica successiva allo scioglimento dell’ENPAO, l’ente previdenziale della categoria. La tutela previdenziale delle ostetriche libere professioniste è stata trasferita alla gestione INPS oggi identificata con la Gestione Commercianti.
L’INPS continua a richiamare espressamente le ostetriche tra i professionisti che, pur producendo reddito di lavoro autonomo, sono assoggettati per la propria attività a una forma previdenziale diversa dalla Gestione Separata. La circolare INPS n. 62/2026 richiama proprio le ostetriche iscritte alla Gestione Commercianti come esempio di professionisti assoggettati a un’altra forma previdenziale.
Questa è la ragione per cui il semplice fatto di produrre reddito di lavoro autonomo non porta automaticamente alla Gestione Separata: per l’ostetrica prevale l’inquadramento previdenziale speciale della categoria.
Per questo non è corretto applicare automaticamente all’ostetrica il 26,07% della Gestione Separata utilizzato da molte altre professioni sanitarie senza Cassa.
Contributi INPS 2026: 24,48% e minimo 4.611,64 euro
Per il 2026 la Gestione Commercianti applica un’aliquota complessiva del 24,48%. Il valore comprende l’aliquota pensionistica, la contribuzione aggiuntiva dello 0,48% e il contributo maternità previsto in misura fissa.
Il reddito minimale annuo è pari a 18.808 euro. Sul minimale il contributo dovuto dal titolare è pari a 4.611,64 euro, di cui 7,44 euro riferiti al contributo maternità annuale.
Sul reddito eccedente il minimale si applica poi la contribuzione percentuale prevista dalla Gestione.
La disciplina è riepilogata nella comunicazione INPS sui contributi Artigiani e Commercianti 2026.
Contributo minimo e reddito basso: cosa succede?
La presenza del minimale distingue nettamente la posizione dell’ostetrica da quella di un professionista in Gestione Separata.
Anche se il reddito professionale è inferiore a 18.808 euro, il contributo minimo ordinario della Gestione Commercianti resta dovuto nei casi ordinari. Questo rende la previdenza una voce di costo particolarmente importante per chi avvia l’attività con pochi compensi.
Per questo un fatturato iniziale molto basso può incidere in modo significativo sulla convenienza economica della libera professione, anche se il carico fiscale del forfettario resta contenuto.
Riduzione INPS del 35%: perché non va data per automatica
La normativa INPS prevede un regime previdenziale agevolato per alcuni soggetti in regime forfettario iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, con riduzione della contribuzione del 35% previa domanda e presenza dei requisiti.
Per le ostetriche la questione è più delicata perché l’iscrizione alla Gestione Commercianti deriva da una disciplina previdenziale speciale e non dall’esercizio di una normale attività commerciale.
Per questo la riduzione del 35% non va applicata automaticamente senza una verifica della posizione previdenziale individuale e dell’accoglimento dell’istanza da parte dell’INPS.
Il regime previdenziale agevolato è facoltativo e distinto dal regime forfettario fiscale: essere forfettaria non significa avere automaticamente lo sconto contributivo.
La circolare INPS n. 14/2026 conferma che il regime agevolato del 35% continua nel 2026 per i soggetti ammessi e che l’accesso resta facoltativo e subordinato ai requisiti previsti. Per l’ostetrica va quindi verificato il concreto riconoscimento dell’agevolazione sulla posizione individuale.
Ostetrica dipendente e Partita IVA
Lavoro dipendente e libera professione possono coesistere, ma vanno verificati contratto, incompatibilità, eventuali autorizzazioni e cause ostative del regime forfettario.
Per il dipendente pubblico le verifiche sono più stringenti. L’attività esterna può richiedere specifica autorizzazione e deve essere compatibile con gli obblighi del rapporto di pubblico impiego.
La presenza di un rapporto di lavoro dipendente non sposta automaticamente la libera professione ostetrica nella Gestione Separata, perché l’inquadramento previdenziale della professione segue la disciplina specifica della categoria.
Per il quadro generale consulta la guida APIVA su Partita IVA e lavoro dipendente.
Prestazioni sanitarie, IVA e Sistema Tessera Sanitaria
Le prestazioni sanitarie rese dall’ostetrica alla persona possono rientrare nell’esenzione prevista dall’articolo 10 del DPR 633/1972 quando ricorrono i presupposti richiesti.
Nel regime forfettario l’IVA non viene normalmente addebitata per effetto delle regole proprie del regime; resta comunque necessario qualificare correttamente la natura della prestazione.
Le spese sanitarie sostenute per prestazioni ostetriche rientrano tra quelle comunicate al Sistema Tessera Sanitaria nei casi previsti.
Devono quindi essere gestiti correttamente codice fiscale dell’assistita, modalità di pagamento quando rilevante ai fini della detrazione, eventuale opposizione alla trasmissione e invio dei dati nei termini previsti.
L’Agenzia delle Entrate include le prestazioni delle ostetriche tra le spese sanitarie utilizzate per la dichiarazione precompilata. Per la professionista è quindi importante coordinare fattura, incasso e trasmissione al Sistema TS senza confondere gli obblighi fiscali con quelli sanitari.
Fatture a pazienti e strutture
Una prestazione sanitaria resa direttamente a una paziente persona fisica non va trattata automaticamente nello stesso modo di una fattura emessa a una struttura, un poliambulatorio o un altro committente professionale.
La natura della prestazione e il destinatario determinano gli adempimenti da applicare, compresa la disciplina del Sistema Tessera Sanitaria e della fatturazione elettronica.
Per approfondire consulta la guida APIVA sulle prestazioni sanitarie esenti IVA.
Imposta sostitutiva 5% o 15%
L’aliquota ordinaria del regime forfettario è del 15%. Può scendere al 5% per i primi cinque periodi d’imposta quando sono rispettate tutte le condizioni previste per una nuova attività.
Non basta aprire per la prima volta la Partita IVA. Va verificato anche che l’attività non rappresenti mera prosecuzione di una precedente attività lavorativa o professionale nei casi previsti dalla disciplina.
L’eventuale aliquota fiscale del 5% non modifica di per sé l’aliquota o il minimale della Gestione Commercianti.
Costi reali e convenienza del forfettario
Nel regime forfettario i costi reali non vengono dedotti analiticamente. Assicurazione professionale, quota dell’Ordine, ECM, strumenti, materiali, spostamenti, software, eventuale studio e consulenza fiscale sono assorbiti dal coefficiente del 78%.
Per l’ostetrica che lavora principalmente a domicilio gli spostamenti possono incidere molto; per chi dispone di uno studio proprio pesano invece affitto, utenze, materiali e gestione dei locali.
La presenza del contributo previdenziale minimo rende il confronto particolarmente importante nei primi anni o in caso di attività part-time.
Se l’attività parte con pochi incarichi, il peso dei 4.611,64 euro di contribuzione minima può incidere molto più dell’imposta sostitutiva. Al contrario, con compensi più elevati diventano centrali sia la contribuzione sul reddito eccedente il minimale sia il confronto tra costi reali e quota forfettaria del 22%.
Anche l’IVA sugli acquisti non viene normalmente recuperata nel forfettario. La convenienza va quindi valutata sul margine reale e non soltanto sull’aliquota fiscale nominale.
Checklist prima di scegliere il forfettario
- verifica titolo professionale e iscrizione all’Albo;
- utilizza ATECO 86.94.02;
- controlla tutti i requisiti del regime forfettario;
- applica il coefficiente di redditività del 78%;
- verifica l’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS;
- considera aliquota 24,48% e contributo minimo 4.611,64 euro;
- non applicare automaticamente la riduzione contributiva del 35%;
- gestisci correttamente fatture e Sistema Tessera Sanitaria;
- verifica l’eventuale aliquota fiscale del 5%;
- confronta costi reali e previdenza minima con il regime ordinario.
Domande frequenti sul regime forfettario dell’ostetrica
Qual è il coefficiente di redditività?
Per l’attività ostetrica il coefficiente del regime forfettario è del 78%.
Quale gestione INPS paga l’ostetrica?
La libera professionista ostetrica è soggetta alla Gestione Commercianti INPS secondo la disciplina specifica della categoria.
Quanto è il contributo minimo 2026?
Per il titolare il contributo minimo annuo ordinario è pari a 4.611,64 euro su un reddito minimale di 18.808 euro.
Quanto è l’aliquota INPS?
Nel 2026 l’aliquota ordinaria della Gestione Commercianti è del 24,48%.
La riduzione del 35% spetta automaticamente?
No. Il regime previdenziale agevolato richiede specifici requisiti e domanda; per l’ostetrica è opportuno verificare la posizione concreta prima di considerarlo applicabile.
Il forfettario conviene sempre?
No. La convenienza dipende soprattutto da contributo minimo, fatturato, costi reali, organizzazione dell’attività ed eventuale lavoro dipendente.