Le spese anticipate dal professionista in nome e per conto del cliente possono essere escluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 3, del DPR 633/1972, ma solo se ricorrono requisiti precisi. Non basta chiamare una voce “spesa viva” o “rimborso”: l’anticipazione deve essere effettuata realmente in nome e per conto della controparte ed essere regolarmente documentata. Nel 2026 questa distinzione resta fondamentale anche per reddito, ritenuta e regime forfettario.
Spese anticipate art. 15: tabella rapida
| Situazione | Trattamento generale |
|---|---|
| Spesa sostenuta in nome e per conto del cliente e regolarmente documentata | Esclusa dalla base imponibile IVA ex art. 15 |
| Documento intestato al professionista | Di regola non è una vera anticipazione ex art. 15 |
| Rimborso di hotel, treno o taxi intestati al professionista | Riaddebito spese, non art. 15 solo per il fatto di essere rimborsato |
| Fondo spese generico ricevuto in anticipo | Non diventa automaticamente escluso ex art. 15 |
| Anticipazione art. 15 correttamente documentata | Non costituisce compenso professionale secondo la prassi Agenzia |
| Regime forfettario | La corretta anticipazione in nome e per conto non viene trattata come compenso |
Cosa dice l’articolo 15 del DPR 633/1972?
Nel 2026 il riferimento vigente è l’articolo 15, comma 1, n. 3, del DPR 633/1972. La norma esclude dalla base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.
Quali sono i due requisiti decisivi?
I requisiti non sono alternativi. Devono esistere entrambi:
- la spesa deve essere sostenuta in nome e per conto del cliente;
- l’anticipazione deve essere regolarmente documentata.
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 24725 del 16 settembre 2024, ha ribadito che semplici annotazioni interne non bastano a dimostrare la natura dell’anticipazione.
A chi deve essere intestato il documento di spesa?
Il dato più importante è che la documentazione dimostri che l’obbligato alla spesa è il cliente e che il professionista ha soltanto anticipato materialmente il pagamento. La prassi dell’Agenzia richiama come caso tipico la fattura del terzo intestata direttamente al cliente.
Se invece la fattura dell’hotel, del fornitore o del collaboratore è intestata al professionista, il costo nasce normalmente nella sua sfera e il successivo riaddebito al cliente non diventa una spesa ex art. 15 soltanto perché viene rimborsato.
Quali sono esempi tipici di anticipazioni?
La classificazione dipende sempre dalla documentazione concreta. Possono rientrare, quando il cliente è il soggetto obbligato e i requisiti sono rispettati, somme anticipate per diritti, tributi, contributi, marche, notifiche o altre spese sostenute nell’interesse del cliente.
Non esiste però un elenco di parole che rende automaticamente la voce esclusa: anche una marca o un diritto devono essere collegati al cliente e documentati in modo coerente.
Hotel, treno e taxi sono spese ex art. 15?
Non normalmente quando sono acquistati e documentati a nome del professionista per svolgere la propria trasferta. In quel caso si tratta di una spesa sostenuta dal professionista nell’esecuzione dell’incarico e successivamente riaddebitata.
Per queste fattispecie consulta rimborsi spese del professionista e spese di viaggio e trasferta.
Il fondo spese è automaticamente escluso da IVA?
No. Un importo richiesto anticipatamente al cliente come generico “fondo spese” non acquista automaticamente la natura di rimborso ex art. 15. Finché non esiste una vera anticipazione effettuata in nome e per conto del cliente e adeguatamente documentata, la qualificazione deve essere verificata con attenzione.
È quindi rischioso utilizzare l’articolo 15 come etichetta per somme forfettarie o acconti sul compenso.
Come si indicano le spese anticipate in fattura elettronica?
La voce deve essere separata dal compenso e descritta in modo da rendere riconoscibile l’anticipazione e il documento cui si riferisce. Nella fatturazione elettronica le somme escluse dalla base IVA ai sensi dell’articolo 15 vengono gestite come operazioni escluse, utilizzando il codice natura appropriato previsto dalle specifiche tecniche.
È opportuno conservare insieme alla fattura anche i documenti che provano l’anticipazione. Per la struttura generale del documento consulta fatturazione elettronica e Partita IVA.
Il rimborso ex art. 15 è soggetto a ritenuta d’acconto?
Quando la somma costituisce realmente rimborso di una anticipazione in nome e per conto del cliente e non compenso professionale, non va trattata come parte del compenso sul quale calcolare ordinariamente la ritenuta.
Se però i requisiti dell’articolo 15 non esistono e la somma è in realtà un riaddebito di spese sostenute dal professionista in nome proprio, il trattamento può essere diverso. Consulta ritenuta d’acconto del professionista.
Le anticipazioni formano reddito per il professionista?
La prassi dell’Agenzia distingue le vere anticipazioni dai normali rimborsi. Le somme ricevute a rimborso di spese analiticamente anticipate in nome e per conto del cliente, se correttamente documentate, non vengono incluse tra i compensi professionali.
Questo è diverso dal nuovo regime dei rimborsi analitici di spese sostenute dal professionista in nome proprio, che dal 2025 segue le specifiche regole degli articoli 54 e 54-ter del TUIR.
Cosa cambia nel regime forfettario?
Anche nel forfettario bisogna distinguere il compenso dalla vera anticipazione. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi relativi a anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate, non sono inclusi tra i compensi di lavoro autonomo e ha esteso tale conclusione anche ai soggetti che applicano il regime forfettario.
Non significa che qualsiasi “rimborso spese” del forfettario sia neutrale. Se il costo è stato sostenuto in nome proprio o il riaddebito è forfettario, la situazione va trattata diversamente.
Il bollo della fattura è una spesa anticipata ex art. 15?
Non automaticamente. Se l’imposta di bollo è dovuta sulla fattura emessa dal professionista e viene riaddebitata al cliente, non basta chiamarla “spesa anticipata” per applicare l’articolo 15. La posizione va distinta dai tributi o diritti che il professionista paga realmente come mandatario in nome e per conto del cliente.
Questo è un errore frequente soprattutto nelle fatture senza IVA e nel regime forfettario.
La spesa può essere maggiorata con un ricarico?
L’articolo 15 riguarda il rimborso dell’anticipazione. Se il professionista aggiunge un margine o trasforma la voce in una prestazione propria, la parte ulteriore non è la semplice restituzione della somma anticipata e deve essere qualificata separatamente.
Esempio corretto
Un professionista incaricato di una pratica paga 180 euro di diritti dovuti dal cliente. La documentazione identifica il cliente come soggetto cui la spesa si riferisce e il professionista conserva la prova del pagamento. Nella propria fattura riporta separatamente il compenso e il rimborso dei 180 euro, collegandolo alla relativa documentazione. Se tutti i requisiti sono rispettati, la somma può essere esclusa dalla base IVA ex art. 15.
Esempio che non è art. 15
Un consulente acquista un biglietto ferroviario intestato a sé per raggiungere la sede del cliente e successivamente ne riaddebita 120 euro. Il costo nasce nella sfera del professionista e non diventa automaticamente anticipazione in nome e per conto del cliente. È un rimborso di spesa sostenuta per l’incarico e segue le relative regole fiscali.
Errori frequenti
- considerare art. 15 qualsiasi spesa rimborsata;
- usare l’articolo 15 quando il documento è intestato al professionista;
- chiamare “spesa viva” un importo forfettario senza documentazione;
- includere hotel, taxi o treno del professionista tra le anticipazioni solo perché il cliente li rimborsa;
- calcolare ritenuta o IVA senza distinguere il compenso dalla vera anticipazione;
- trattare automaticamente il bollo della propria fattura come anticipazione;
- non conservare il documento collegato al cliente;
- aggiungere un ricarico senza separarlo dal rimborso puro.
Checklist spese anticipate ex art. 15
- verifica chi è giuridicamente obbligato alla spesa;
- controlla a chi è intestato il documento;
- accerta che il pagamento sia stato effettuato in nome e per conto del cliente;
- conserva prova e documento analitico;
- separa l’anticipazione dal compenso in fattura;
- non confondere anticipazione e rimborso di una spesa propria;
- non utilizzare l’articolo 15 per fondi spese generici;
- verifica separatamente eventuale ricarico;
- nel forfettario distingui le vere anticipazioni dai normali rimborsi;
- conserva la documentazione anche dopo il rimborso.