Nel 2026 un professionista in regime ordinario può dedurre integralmente le spese per master, corsi di formazione e aggiornamento, convegni e congressi entro il limite annuo di 10.000 euro. La regola comprende anche le spese di viaggio e soggiorno collegate a queste attività formative, mentre per alcuni servizi personalizzati di certificazione delle competenze e orientamento esiste un diverso limite di 5.000 euro.
Quali spese di formazione sono deducibili?
L’articolo 54-septies del TUIR include espressamente le spese sostenute per:
- iscrizione a master;
- corsi di formazione professionale;
- corsi di aggiornamento professionale;
- convegni;
- congressi;
- viaggio e soggiorno collegati alla partecipazione alle attività formative indicate dalla norma.
La disposizione vigente è consultabile su Normattiva, articolo 54-septies del TUIR.
Qual è il limite di 10.000 euro?
Le spese indicate dalla norma sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro. Il limite è complessivo per il periodo d’imposta: non sono 10.000 euro per ogni singolo corso o master.
Se, per esempio, un professionista sostiene 4.000 euro per un master, 2.000 euro per corsi di aggiornamento e 1.500 euro per viaggi e soggiorni direttamente collegati alla formazione, il totale di 7.500 euro rientra nel limite annuo previsto.
Cosa succede oltre 10.000 euro?
La deduzione integrale prevista dall’articolo 54-septies opera entro il tetto di 10.000 euro. La parte eccedente non può essere trattata automaticamente come interamente deducibile sulla base della stessa disposizione.
Prima di sostenere costi formativi molto elevati è quindi utile calcolare quanta parte del limite annuale è già stata utilizzata.
Viaggio e soggiorno per un corso rientrano nei 10.000 euro?
Sì, quando si tratta delle spese di viaggio e soggiorno comprese dalla norma in relazione a master, corsi, convegni o congressi. In questo caso tali costi confluiscono nel plafond della formazione.
È importante conservare la documentazione che consenta di collegare viaggio e soggiorno all’evento formativo: iscrizione, programma, fatture, ricevute e documenti di trasporto.
Servizi di orientamento e certificazione: limite 5.000 euro
Lo stesso articolo 54-septies prevede un secondo plafond: sono integralmente deducibili fino a 5.000 euro annui le spese per servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, quando mirati a sbocchi occupazionali effettivi e forniti da organismi accreditati secondo la disciplina vigente.
Questo limite è distinto da quello dei 10.000 euro previsto per master, corsi e convegni.
Qualsiasi corso è deducibile?
No. Il costo deve comunque essere riferibile all’attività professionale. Un corso chiaramente personale e privo di collegamento con la professione non diventa deducibile soltanto perché viene acquistato da una persona con Partita IVA.
L’inerenza resta quindi un criterio fondamentale: occorre poter spiegare il rapporto tra la formazione e l’attività esercitata o il suo aggiornamento professionale.
Esempi di formazione inerente
- un commercialista che frequenta un corso sulla fiscalità internazionale;
- un grafico che segue un corso avanzato sul software professionale utilizzato nel lavoro;
- un consulente che partecipa a un congresso tecnico del proprio settore;
- un professionista sanitario che frequenta formazione collegata alle proprie competenze professionali;
- un programmatore che segue un master su tecnologie direttamente utilizzate nella propria attività.
Serve la fattura?
È necessario conservare un documento fiscalmente valido e coerente con la spesa. Per corsi acquistati da soggetti italiani il documento deve identificare correttamente il professionista e l’operazione; per acquisti da soggetti esteri possono entrare in gioco le regole IVA delle operazioni transfrontaliere.
Per gli acquisti esteri consulta operazioni estere ed esterometro e reverse charge IVA.
Deduzione del costo e detrazione IVA sono la stessa cosa?
No. La deduzione dal reddito e la detrazione dell’IVA sono due verifiche diverse. Il fatto che il costo rientri nel limite di deducibilità previsto dal TUIR non significa automaticamente che l’IVA sia detraibile nella stessa misura.
Per la distinzione consulta deducibile, detraibile e IVA detraibile.
Come funziona nel regime forfettario?
Il regime forfettario non determina il reddito sottraendo analiticamente le spese reali. Il reddito imponibile deriva dall’applicazione del coefficiente di redditività ai ricavi o compensi, con la deduzione dei contributi previdenziali secondo le regole del regime.
Di conseguenza un corso da 2.000 euro non riduce direttamente di 2.000 euro il reddito imponibile del forfettario, anche se è sostenuto per l’attività. Consulta coefficiente di redditività.
Formazione pagata all’estero
Un corso o master acquistato da un fornitore estero può essere fiscalmente inerente, ma la fattura deve essere trattata anche secondo le regole IVA relative al luogo del prestatore e del cliente. Non bisogna quindi limitarsi a registrare il costo senza verificare VIES, reverse charge o documento integrativo quando applicabili.
Corso online e abbonamento formativo
La modalità online non esclude la deduzione. Ciò che conta è la natura formativa e professionale del servizio, la documentazione e il collegamento con l’attività.
Per abbonamenti che mescolano contenuti professionali e personali può essere necessario valutare con maggiore attenzione l’inerenza del costo.
Formazione e spese di vitto o alloggio
Quando viaggio e soggiorno sono quelli espressamente compresi nelle spese di iscrizione e partecipazione a master, corsi, congressi o convegni, rientrano nella disciplina specifica della formazione e nel relativo limite.
Per le normali spese professionali di ristorante e albergo opera invece la disciplina specifica di vitto e alloggio. Consulta spese di vitto e alloggio del professionista.
Checklist formazione professionale
- verifica l’inerenza del corso alla professione;
- conserva fattura e documentazione dell’iscrizione;
- conteggia master, corsi, convegni, viaggio e soggiorno nel limite annuo di 10.000 euro;
- gestisci separatamente il limite di 5.000 euro per i servizi qualificati di orientamento e certificazione;
- non confondere deduzione del costo e detrazione IVA;
- controlla l’IVA se il fornitore è estero;
- nel forfettario non sottrarre analiticamente il costo dal reddito;
- conserva programmi e attestati utili a dimostrare il collegamento con l’attività.
Per la panoramica generale consulta spese deducibili del professionista.