Il codice ATECO e-commerce non è più un codice unico legato alla vendita online. Con ATECO 2025 il commercio al dettaglio viene classificato soprattutto in base ai beni venduti, indipendentemente dal fatto che la vendita avvenga in negozio, tramite sito, Shopify, Amazon, Etsy o altri marketplace.
Il vecchio riferimento 47.91.10 non può quindi essere usato automaticamente per aprire un e-commerce: oggi descrive un’attività di intermediazione e non il commercio elettronico generalista.
Qual è il codice ATECO per un e-commerce?
La risposta dipende da che cosa vendi. Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 precisano che il commercio al dettaglio non viene più distinto in base al canale di vendita. La classificazione segue principalmente la tipologia dei prodotti.
Per questo un negozio online di abbigliamento, uno di cosmetici e uno di articoli sportivi possono avere codici differenti anche se usano la stessa piattaforma e-commerce.
Il vecchio 47.91.10 è ancora valido per l’e-commerce?
No, non come codice generico della vendita online. Con ATECO 2007 il 47.91.10 identificava il commercio al dettaglio via Internet; con ATECO 2025 lo stesso numero ha un significato diverso e riguarda servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio non specializzato di articoli di seconda mano.
Usarlo oggi soltanto perché si vende su Internet può quindi descrivere un’attività diversa da quella realmente svolta.
Come si sceglie il codice corretto?
- identifica i prodotti effettivamente venduti;
- verifica se l’impresa acquista o produce i beni e ne assume la proprietà;
- distingui la vendita diretta dall’intermediazione;
- controlla eventuali attività secondarie;
- verifica le note di inclusione ed esclusione ISTAT;
- coordina ATECO, Registro Imprese, INPS e SCIA.
Shopify, WooCommerce, Amazon o Etsy cambiano il codice?
No. La piattaforma utilizzata non determina da sola il codice ATECO. Shopify e WooCommerce sono strumenti tecnologici; Amazon ed Etsy possono essere canali o marketplace. La classificazione resta legata all’attività economica effettiva.
Chi vende gli stessi prodotti sul proprio sito e su Amazon non deve aprire un codice diverso soltanto perché usa due canali. Vanno invece valutate eventuali attività realmente autonome.
Venditore e intermediario non sono la stessa cosa
Questa distinzione è decisiva. Se compri o produci beni e li rivendi assumendone la proprietà, l’attività rientra normalmente nel commercio dei prodotti venduti. Se invece metti in contatto venditore e acquirente e incassi una commissione senza diventare proprietario della merce, può entrare in gioco un codice di intermediazione.
ATECO 2025 distingue proprio queste due situazioni: la proprietà dei beni è uno dei criteri che separano commercio diretto e servizi di intermediazione.
Dropshipping: quale ATECO usare?
Il dropshipping non è un codice ATECO. È un modello logistico: il fornitore può spedire direttamente al cliente, ma bisogna capire chi è il venditore giuridico ed economico. Se sei tu a vendere il bene al cliente e ad assumerti gli obblighi del venditore, il codice va individuato sulla base dei prodotti commercializzati.
Per il quadro completo consulta la guida sulla Partita IVA per dropshipping.
Print on demand e prodotti personalizzati
Anche nel print on demand non esiste un codice automatico. Va ricostruita la filiera: chi produce, chi vende, chi fattura al cliente e quale bene viene ceduto. Se l’attività comprende anche progettazione grafica, servizi creativi o licensing, possono esserci più attività da valutare separatamente.
E-commerce con più categorie di prodotti
Un negozio online può commercializzare categorie diverse. In questi casi si può rendere necessario indicare un’attività prevalente e una o più attività secondarie. La prevalenza va valutata sulla concreta organizzazione e sul peso economico delle attività, non scegliendo arbitrariamente il codice più conveniente.
La guida su codice ATECO prevalente e secondario spiega come gestire più attività.
Il codice ATECO influenza il regime forfettario?
Sì, perché l’inquadramento dell’attività incide sul coefficiente di redditività applicabile nel regime forfettario. Per il commercio al dettaglio il coefficiente è generalmente il 40%, ma non va applicato automaticamente a un’attività che in realtà svolge servizi o intermediazione.
Per gli aspetti fiscali specifici consulta regime forfettario e-commerce.
ATECO e INPS per chi vende online
Il codice ATECO non è l’unico elemento che determina la previdenza, ma per un’impresa commerciale il titolare che lavora abitualmente e prevalentemente nell’attività viene normalmente inquadrato nella Gestione Commercianti quando ricorrono i requisiti. Nel 2026 l’aliquota complessiva ordinaria dei commercianti è 24,48%, secondo l’INPS.
ATECO e SCIA e-commerce
La scelta del codice deve essere coordinata con la pratica amministrativa. Quando l’attività commerciale viene esercitata esclusivamente online può essere richiesta la specifica SCIA per vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione. Il caso cambia se l’online è soltanto accessorio a un negozio già autorizzato.
Per la procedura pratica consulta SCIA e-commerce.
Esempio pratico: negozio online di abbigliamento
Un’attività che acquista capi di abbigliamento e li rivende sul proprio sito non sceglie il codice perché usa Internet. Deve individuare il codice relativo al commercio dei prodotti effettivamente venduti. Se successivamente aggiunge una seconda linea di prodotti con classificazione distinta, va verificata l’opportunità di aggiungere un’attività secondaria.
Esempio pratico: marketplace che incassa commissioni
Una piattaforma che non compra i beni, ma mette in contatto venditori e clienti e guadagna una commissione, non svolge la stessa attività di chi rivende prodotti propri. In questo caso la classificazione deve essere valutata nell’area dei servizi di intermediazione, tenendo conto della specializzazione e dei beni trattati.
Errori da evitare
- usare 47.91.10 come vecchio codice universale dell’e-commerce;
- scegliere l’ATECO in base a Shopify, Amazon o Etsy;
- confondere vendita diretta e intermediazione;
- ignorare attività secondarie rilevanti;
- scegliere un codice solo per ottenere un coefficiente fiscale più favorevole;
- non coordinare ATECO con SCIA, INPS e Registro Imprese.
Domande frequenti sul codice ATECO e-commerce
Esiste un ATECO unico per vendere online?
No. Con ATECO 2025 il commercio al dettaglio è classificato principalmente in base ai beni venduti.
47.91.10 è ancora il codice e-commerce?
No. Oggi identifica un’attività di intermediazione e non il commercio elettronico generalista.
Amazon Seller richiede un codice diverso dal sito proprietario?
Non per il solo fatto di usare Amazon. Conta l’attività effettivamente svolta e i prodotti venduti.
Posso avere più codici ATECO per un e-commerce?
Sì, se svolgi più attività realmente distinte e la classificazione lo richiede.
Il codice ATECO determina anche l’INPS?
È un elemento importante, ma l’inquadramento previdenziale dipende dall’attività reale e dai requisiti previsti dalla gestione competente.
Come verificare il codice prima di aprire l’e-commerce
Prima di aprire, descrivi con precisione prodotti, modalità di vendita, proprietà dei beni, eventuale intermediazione e attività secondarie. Poi confronta la descrizione con le note ISTAT ATECO 2025 e coordina il risultato con Partita IVA, Registro Imprese, previdenza e SUAP.
Il quadro generale resta nella guida Partita IVA e-commerce.