Per un negozio online con Partita IVA nel 2026 non esiste più un codice ATECO generico “e-commerce”: con ATECO 2025 il commercio al dettaglio viene classificato principalmente in base ai beni venduti, non al fatto che l’ordine arrivi da un sito, da Shopify, da Amazon, da Etsy o da un altro marketplace.
Questo cambia uno dei riferimenti più diffusi nelle vecchie guide: 47.91.10 non è più il codice del commercio elettronico. Apertura dell’impresa, SCIA, Gestione Commercianti, tutela del consumatore, sicurezza dei prodotti e IVA sulle vendite UE devono quindi essere impostate partendo dal modello reale di vendita.
Esiste un codice ATECO e-commerce nel 2026?
No, non esiste più un codice ATECO unico determinato dal solo canale Internet.
Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 stabiliscono che il commercio al dettaglio viene classificato in base alla tipologia di beni commercializzati e non sulla base del canale attraverso il quale avviene la vendita.
Negozio fisico e negozio online usano lo stesso ATECO?
Possono utilizzare la stessa classificazione quando vendono la stessa categoria di prodotti.
Con ATECO 2025 il fatto che il cliente acquisti in un punto vendita, su un sito Internet o attraverso un marketplace non determina da solo un codice diverso: bisogna identificare ciò che viene effettivamente venduto.
Il codice 47.91.10 è ancora quello dell’e-commerce?
No. Nella precedente classificazione ATECO 2007, 47.91.10 indicava il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet.
Con ATECO 2025 lo stesso numero identifica invece 47.91.10 – Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio non specializzato di articoli di seconda mano.
Utilizzare nel 2026 il vecchio 47.91.10 semplicemente perché si apre un sito e-commerce può quindi classificare un’attività completamente diversa da quella realmente esercitata.
Che cosa identifica oggi ATECO 47.91?
L’area 47.91 di ATECO 2025 riguarda servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio non specializzato.
ISTAT descrive queste attività come servizi che facilitano transazioni tra acquirenti e venditori a fronte di un compenso o commissione, senza acquistare e assumere la proprietà dei beni.
Che differenza c’è tra 47.91.10 e 47.91.20?
ATECO 2025 utilizza 47.91.10 per l’intermediazione retail non specializzata di articoli di seconda mano e 47.91.20 per l’intermediazione retail non specializzata di prodotti nuovi.
L’area 47.92 riguarda invece servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato.
Venditore online e marketplace sono la stessa cosa?
No. Un’impresa che acquista o produce beni e li rivende ai clienti è un venditore; una piattaforma che mette in contatto venditore e compratore senza assumere la proprietà dei beni può svolgere invece un servizio di intermediazione.
Per questo non bisogna applicare automaticamente i codici 47.91 o 47.92 a chi semplicemente vende i propri prodotti attraverso Internet.
Vendere su Amazon, Etsy o Shopify cambia il codice ATECO?
Non automaticamente. Amazon, Etsy, Shopify o un sito proprietario rappresentano modalità tecnologiche e commerciali differenti, ma il codice ATECO del venditore deve descrivere l’attività economica effettiva.
Un negozio che vende abbigliamento, elettronica o altri beni deve quindi partire dai prodotti commercializzati, non dal nome della piattaforma utilizzata per ricevere gli ordini.
Dropshipping: esiste un codice ATECO specifico?
No. Dropshipping descrive soprattutto un modello logistico nel quale il fornitore può spedire direttamente al cliente finale.
Se l’impresa rimane il venditore dei beni, la classificazione deve essere valutata nell’ambito del commercio dei prodotti venduti. Se invece l’attività consiste esclusivamente nel mettere in relazione compratore e venditore ricevendo una commissione senza assumere la proprietà dei beni, deve essere valutato l’inquadramento come servizio di intermediazione.
Print on demand: basta dire che è e-commerce?
No. Anche nel print on demand bisogna ricostruire il rapporto economico reale: chi vende il prodotto al cliente, chi lo produce, chi ne assume la proprietà e quale bene viene commercializzato.
Il fatto che produzione e spedizione vengano affidate a un fornitore esterno non crea automaticamente un codice ATECO dedicato al print on demand.
Come si apre la Partita IVA per un negozio online?
Prima dell’apertura bisogna definire prodotti venduti, eventuale magazzino, fornitori, modalità di spedizione, mercato di destinazione e ruolo dell’impresa nella compravendita.
Successivamente si coordinano Partita IVA, Registro delle Imprese, Gestione Commercianti e pratica amministrativa. Per una ditta individuale il quadro generale è spiegato nella guida su ComUnica e apertura della ditta individuale.
Serve la SCIA per aprire un e-commerce?
Quando l’attività commerciale viene svolta esclusivamente per corrispondenza, televisione o altri mezzi di comunicazione, compreso il commercio online, il sistema nazionale prevede una specifica SCIA per questa forma di vendita.
La modulistica ufficiale è pubblicata da Italia Semplice e la pratica viene gestita attraverso il SUAP competente secondo le modalità applicabili.
Se ho già un negozio fisico serve una seconda SCIA per vendere online?
Non necessariamente. Italia Semplice precisa che quando la vendita tramite corrispondenza, televisione o commercio online è accessoria a un’altra tipologia di vendita, non occorre un ulteriore titolo di legittimazione soltanto per il canale online.
Bisogna comunque verificare che la posizione dell’impresa e l’attività dichiarata siano coerenti con ciò che viene realmente svolto.
E-commerce alimentare: valgono le stesse regole?
Il settore alimentare richiede ulteriori verifiche. La tabella nazionale dei regimi amministrativi prevede, per la vendita online alimentare svolta esclusivamente a distanza, una SCIA unica che coordina l’avvio commerciale con la notifica sanitaria.
Non è quindi corretto trattare allo stesso modo un negozio online di abbigliamento e un e-commerce di alimenti.
A quale INPS si iscrive il titolare di un negozio online?
Il titolare che partecipa personalmente all’attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza viene normalmente inquadrato nella Gestione Commercianti INPS quando ricorrono i requisiti previsti.
Il quadro generale è approfondito nella guida sulla Partita IVA del commerciante.
Quanto paga INPS un e-commerce nel 2026?
Nel 2026 l’INPS applica ai commercianti l’aliquota ordinaria del 24,48%.
Il minimale di reddito è 18.808 euro e il contributo ordinario annuo sul minimale è pari a 4.611,64 euro.
Cosa succede sopra il minimale INPS?
Sul reddito superiore al minimale continua ad applicarsi il 24,48% fino alla prima fascia pensionabile.
Nel 2026 tale fascia arriva a 56.224 euro; sulla quota eccedente l’aliquota dei commercianti sale al 25,48%, entro il massimale applicabile.
Un e-commerce forfettario può ridurre l’INPS del 35%?
Sì, quando il titolare applica il regime forfettario, è correttamente iscritto alla Gestione Commercianti e possiede i requisiti del regime previdenziale agevolato.
La disciplina è approfondita nella guida sulla riduzione INPS del 35%.
Chi apre un negozio online nel 2026 ha lo sconto INPS del 50%?
No, non per il solo fatto di iniziare nel 2026. La riduzione speciale del 50% riguarda chi ha iniziato l’attività e si è iscritto per la prima volta alla Gestione Artigiani o Commercianti nel corso del 2025.
Una nuova iscrizione avvenuta nel 2026 non acquisisce automaticamente tale beneficio.
Il negozio online può usare il regime forfettario?
Sì, se il titolare rispetta tutti i requisiti previsti dal regime e non ricade in una causa di esclusione.
La verifica generale è disponibile nella guida sui requisiti del regime forfettario.
Qual è il coefficiente di redditività dell’e-commerce?
Per una normale attività di commercio al dettaglio il coefficiente del regime forfettario è generalmente 40%.
Non va però attribuito automaticamente il 40% a un’attività che in realtà svolge soltanto servizi di intermediazione: in quel caso il coefficiente deve essere determinato sulla base dell’attività effettiva e della corrispondenza prevista durante la transizione ad ATECO 2025.
Il D.Lgs. 81/2025 mantiene infatti transitoriamente i coefficienti collegati alla precedente classificazione fino alla definizione di quelli basati direttamente su ATECO 2025.
Che cosa deve indicare un e-commerce prima dell’acquisto?
Per le vendite a distanza B2C il Codice del Consumo impone al professionista di fornire prima della conclusione del contratto una serie di informazioni precontrattuali chiare e comprensibili.
Il MIMIT ricorda, tra le informazioni principali, caratteristiche dei beni, identità del professionista, prezzo totale, condizioni di pagamento e consegna, garanzie e condizioni per esercitare il diritto di recesso quando previsto.
Il cliente online ha sempre 14 giorni per il recesso?
Nei contratti a distanza B2C il termine ordinario per il diritto di recesso è 14 giorni, ma il Codice del Consumo prevede specifiche eccezioni.
Per esempio possono essere esclusi dal diritto di recesso, quando ricorrono le condizioni di legge, beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati. Non è quindi corretto applicare automaticamente la stessa procedura di reso a qualsiasi prodotto.
Entro quanto deve essere consegnato un ordine online?
Salvo diverso accordo, il Codice del Consumo prevede che il professionista consegni i beni senza ritardo ingiustificato e, in via generale, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.
Quanto dura la garanzia legale sui prodotti venduti online?
Per i beni nuovi venduti dal professionista al consumatore la garanzia legale ha normalmente durata di due anni dalla consegna.
La responsabilità verso il consumatore non viene meno perché il venditore utilizza un marketplace o perché la spedizione materiale viene eseguita da un fornitore esterno.
Vendere tramite marketplace elimina gli obblighi verso il cliente?
No. Bisogna distinguere gli obblighi della piattaforma dagli obblighi dell’impresa che è effettivamente venditrice.
Il Codice del Consumo prevede inoltre specifici obblighi informativi supplementari per i contratti conclusi attraverso mercati online, ad esempio sulla natura del soggetto che offre il prodotto e su alcuni criteri utilizzati per presentare le offerte.
Privacy, cookie e condizioni di vendita: cosa deve verificare il sito?
Un negozio online deve verificare la corretta informazione sul trattamento dei dati personali, l’uso di cookie e altri strumenti di tracciamento, oltre alle informazioni contrattuali necessarie per acquisti, pagamenti, spedizioni, resi e assistenza.
Non esiste però un testo universale da copiare su qualsiasi e-commerce: documenti e meccanismi del sito devono riflettere dati effettivamente raccolti, strumenti utilizzati, fornitori, modalità di vendita e mercati serviti.
GPSR: cosa cambia per chi vende prodotti online?
Per i prodotti di consumo rientranti nel campo del Regolamento UE 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, la vendita online comporta anche specifici obblighi di sicurezza e tracciabilità.
L’articolo 19 del GPSR richiede, nelle offerte a distanza alle quali la norma si applica, informazioni come identificazione del produttore, eventuale responsabile nell’Unione quando necessario, elementi identificativi del prodotto e avvertenze o informazioni di sicurezza pertinenti.
Vendere in altri Paesi UE: quando entra in gioco l’OSS?
Le vendite B2C di beni spediti da uno Stato membro a consumatori di altri Paesi UE sono soggette a regole IVA specifiche.
La disciplina europea prevede, quando ne ricorrono tutte le condizioni, una soglia complessiva di 10.000 euro per determinate vendite a distanza intra-UE e servizi TBE. Superata la soglia, la regola generale porta l’IVA nel Paese di destinazione.
Il sistema One Stop Shop – OSS consente, nei casi previsti, di centralizzare registrazione, dichiarazione e pagamento dell’IVA relativa alle vendite transfrontaliere senza aprire una posizione IVA in ogni singolo Stato.
La soglia non deve però essere applicata meccanicamente a qualsiasi operazione internazionale: tipo di cliente, provenienza e destinazione dei beni, eventuali importazioni e regime IVA italiano devono essere verificati sul caso concreto.
E-commerce e fatture: le regole sono uguali al negozio fisico?
No. Il commercio elettronico di beni fisici può avere regole documentali differenti dalle operazioni effettuate in un punto vendita tradizionale.
Per questo non bisogna presumere automaticamente che ogni vendita online richieda lo stesso utilizzo del registratore telematico del negozio fisico. Fattura, annotazione dei corrispettivi e documentazione della vendita devono essere configurate in base alla tipologia effettiva di e-commerce e alla normativa fiscale applicabile.
Il negozio online deve iscriversi all’INAIL?
La posizione INAIL deve essere verificata sulla concreta organizzazione dell’impresa, sulle attività materialmente svolte, sul magazzino, sulle attrezzature e sulle persone assicurabili.
Non esiste un premio INAIL standard determinato semplicemente dalla presenza di un sito e-commerce.
Quanto costa aprire un negozio online?
I costi possono comprendere pratica camerale e SUAP, INPS, eventuale INAIL, piattaforma e-commerce, dominio, pagamenti elettronici, software, logistica, magazzino, spedizioni, resi, consulenza fiscale, privacy e adeguamento alle regole sui prodotti venduti.
Per i costi generali dell’impresa puoi consultare la guida sui costi della ditta individuale.
Checklist prima di aprire Partita IVA per un negozio online
- Identificare con precisione i beni venduti.
- Non utilizzare automaticamente il vecchio 47.91.10.
- Distinguere vendita diretta e semplice intermediazione.
- Non scegliere l’ATECO in base a Shopify, Amazon, Etsy o al nome del marketplace.
- Verificare la SCIA per commercio online quando l’attività è svolta esclusivamente a distanza.
- Verificare se l’online è soltanto accessorio a un’attività commerciale già avviata.
- Impostare correttamente la Gestione Commercianti INPS.
- Predisporre informazioni precontrattuali, recesso e garanzia B2C.
- Verificare sicurezza e tracciabilità dei prodotti venduti online.
- Analizzare IVA e OSS se si vendono beni a consumatori di altri Paesi UE.
Quali sono gli errori più comuni nell’apertura di un e-commerce?
- continuare a indicare 47.91.10 come codice universale del commercio elettronico;
- scegliere l’ATECO in base al canale online invece che ai beni venduti;
- confondere venditore e marketplace/intermediario;
- pensare che dropshipping sia un codice ATECO;
- ignorare la SCIA quando l’attività commerciale è esercitata esclusivamente online;
- presentare una seconda pratica senza verificare se l’online è soltanto accessorio a un negozio già attivo;
- ignorare diritto di recesso, garanzia e informazioni precontrattuali;
- pensare che vendere tramite marketplace trasferisca tutti gli obblighi alla piattaforma;
- trascurare sicurezza e tracciabilità dei prodotti;
- applicare automaticamente le regole IVA italiane a tutte le vendite B2C negli altri Paesi UE.
Domande frequenti sulla Partita IVA del negozio online
Qual è il codice ATECO dell’e-commerce nel 2026?
Non esiste un codice unico: con ATECO 2025 il commercio al dettaglio viene classificato principalmente in base ai beni venduti.
47.91.10 è ancora il codice per vendere online?
No. Oggi indica intermediazione retail non specializzata di articoli di seconda mano.
Serve la SCIA per un negozio esclusivamente online?
Esiste una SCIA standardizzata per vendita per corrispondenza, TV e altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio online.
Quanto paga INPS un e-commerce nel 2026?
Per la Gestione Commercianti l’aliquota ordinaria è 24,48%, il minimale è 18.808 euro e il contributo ordinario annuo sul minimale è 4.611,64 euro.
Qual è il coefficiente forfettario?
Per una normale attività di commercio al dettaglio è generalmente 40%; l’intermediazione deve essere verificata separatamente.
Quanto dura il recesso per un acquisto online?
Nei contratti B2C a distanza il termine ordinario è 14 giorni, salvo le eccezioni previste dal Codice del Consumo.
Partita IVA negozio online nel 2026: cosa verificare prima dell’apertura
La prima domanda non è “quale piattaforma userò?”, ma “che cosa vendo e quale ruolo ho nella transazione?”. Da queste risposte derivano ATECO, inquadramento commerciale e molti degli adempimenti successivi.
Definiti prodotti e modello di vendita, bisogna coordinare SCIA, Registro Imprese, previdenza, tutela del consumatore, sicurezza dei prodotti e regole IVA sulle vendite internazionali. Le altre professioni e attività sono raccolte nell’hub Professioni e attività.