Aggiungere un codice ATECO alla Partita IVA consente di affiancare una nuova attività a quella già esercitata mantenendo la stessa Partita IVA. La nuova attività deve però essere classificata correttamente e la variazione va comunicata agli enti competenti, verificando anche eventuali effetti su INPS, Registro Imprese, INAIL, SUAP e regime fiscale.
Si possono avere più codici ATECO con la stessa Partita IVA?
Sì. Una stessa Partita IVA può comprendere più codici ATECO quando il contribuente esercita attività economiche differenti.
Non bisogna quindi aprire una seconda Partita IVA soltanto perché viene avviata una nuova attività. Occorre invece aggiungere la nuova attività alla posizione esistente e verificare quali ulteriori adempimenti comporta.
Quando sono presenti più attività bisogna inoltre distinguere quella prevalente dalle eventuali secondarie. Il tema è approfondito nella guida sul codice ATECO prevalente e secondario.
Quando serve aggiungere un nuovo codice ATECO?
Un nuovo codice diventa necessario quando viene iniziata un’attività economicamente distinta da quella già dichiarata e questa attività viene effettivamente esercitata.
Non ogni nuovo servizio o prestazione accessoria richiede automaticamente un secondo codice. Prima bisogna verificare se l’attività aggiuntiva è già compresa nella classificazione esistente oppure se rappresenta una diversa attività economica.
La verifica deve partire da ciò che viene realmente svolto. Consulta come scegliere il codice ATECO corretto.
Aggiungere un codice ATECO è diverso da cambiare codice?
Sì. Sono due situazioni differenti.
- se continui a esercitare l’attività originaria e ne inizi anche un’altra, normalmente si parla di aggiungere una nuova attività;
- se l’attività precedente viene abbandonata e sostituita da una diversa, può essere necessario comunicare la cessazione o modifica della precedente classificazione e indicare quella nuova.
Il secondo caso è trattato nella guida su come cambiare codice ATECO.
Entro quanto tempo bisogna comunicare la nuova attività?
L’articolo 35 del DPR 633/1972 prevede che le variazioni degli elementi dichiarati ai fini IVA, tra cui il tipo e l’oggetto dell’attività, siano comunicate entro 30 giorni dalla variazione.
Il riferimento normativo è l’articolo 35 del DPR 633/1972.
Il termine fiscale non deve però essere interpretato come autorizzazione ad avviare liberamente qualsiasi attività e sistemare tutto trenta giorni dopo: se per quella nuova attività sono richiesti SCIA, autorizzazioni, iscrizioni o requisiti professionali, questi devono essere rispettati secondo la relativa disciplina.
Come aggiunge un codice ATECO un libero professionista?
Per un lavoratore autonomo o professionista non iscritto al Registro Imprese, la variazione dei dati della Partita IVA viene comunicata all’Agenzia delle Entrate mediante il modello AA9/12.
Nella dichiarazione di variazione viene indicata la nuova attività e la relativa classificazione ATECO vigente.
Il numero di Partita IVA non cambia: viene aggiornata la posizione già esistente.
Per modalità e contenuto del modello consulta la guida sul modello AA9/12.
Come aggiunge un codice ATECO una ditta individuale?
Per un’attività d’impresa iscritta al Registro Imprese la variazione non deve essere gestita come una semplice modifica isolata presso l’Agenzia delle Entrate.
Le variazioni relative all’attività economica vengono comunicate telematicamente al Registro Imprese attraverso una pratica di Comunicazione Unica, che consente di coordinare gli eventuali adempimenti verso gli altri enti interessati.
Il Registro Imprese indica che, quando necessario, la pratica può comprendere anche:
- Agenzia delle Entrate;
- INPS;
- INAIL;
- SCIA destinata al SUAP.
Il riferimento operativo è la pagina ufficiale del Registro Imprese sulle variazioni dell’attività economica.
Per predisporre e trasmettere telematicamente una pratica di variazione d’impresa il Registro Imprese indica tra gli strumenti necessari firma digitale, domicilio digitale/PEC e un software di compilazione e invio. Nel 2026 la pratica può essere gestita tramite DIRE oppure mediante una delle soluzioni di mercato abilitate.
Nel 2026 si usa ancora il programma ComUnica?
Bisogna distinguere il procedimento di Comunicazione Unica dallo storico strumento informatico chiamato ComUnica.
Il procedimento resta operativo, ma dal 12 febbraio 2026 lo strumento ComUnica non è più disponibile. Le pratiche possono essere trasmesse mediante la funzione integrata in DIRE oppure attraverso altre soluzioni di mercato abilitate.
La situazione aggiornata è indicata nella pagina ufficiale degli strumenti del Registro Imprese.
Per il procedimento completo consulta anche aprire e gestire una ditta individuale con Comunicazione Unica e DIRE.
Quale codice ATECO devo aggiungere nel 2026?
Nel 2026 la classificazione vigente è ATECO 2025. Il riferimento ufficiale per individuare e verificare l’attività è il Navigatore ATECO 2025 dell’Istat, insieme alle relative note esplicative.
Il codice deve rappresentare la nuova attività realmente esercitata. Non va scelto in funzione del coefficiente di redditività, dell’INPS apparentemente più conveniente o perché utilizzato da un’altra attività simile.
Per gli aggiornamenti sulla classificazione consulta ATECO 2025 e Partita IVA.
Aggiungere un codice ATECO cambia il regime fiscale?
Non automaticamente. Aggiungere una nuova attività non determina di per sé il passaggio dal regime forfettario al regime ordinario.
Bisogna però verificare che, considerando anche la nuova attività, continuino a essere rispettati tutti i requisiti del regime applicato.
Nel forfettario, in particolare, i ricavi e compensi delle diverse attività vengono considerati complessivamente per verificare i limiti del regime. La soglia ordinaria di 85.000 euro non si moltiplica per il numero dei codici ATECO: i ricavi e compensi rilevanti delle diverse attività devono essere considerati insieme. Restano inoltre applicabili le regole sulla fuoriuscita immediata quando vengono superati 100.000 euro.
Per le conseguenze del superamento consulta anche la guida sui limiti di 85.000 e 100.000 euro nel regime forfettario.
Consulta i requisiti del regime forfettario 2026.
Con due codici ATECO quale coefficiente di redditività si applica?
Non è necessariamente il coefficiente dell’attività prevalente a essere applicato indistintamente a tutti gli incassi.
Se le attività appartengono a gruppi con coefficienti differenti, nel regime forfettario il reddito deve essere determinato distinguendo i ricavi o compensi dei diversi gruppi e applicando a ciascuno il relativo coefficiente.
Il meccanismo è spiegato nella guida sul coefficiente di redditività.
Aggiungere un codice può cambiare l’INPS?
Sì, può accadere. Una nuova attività può avere una natura previdenziale diversa da quella già esercitata.
Per esempio, chi svolge già un’attività professionale e inizia anche un’attività commerciale o artigiana deve verificare se nascono nuovi obblighi verso la Gestione Commercianti o Artigiani. Il semplice fatto che una delle due attività sia secondaria non consente di ignorarne automaticamente gli effetti previdenziali.
Per una panoramica consulta INPS e Partita IVA.
Quando servono anche INAIL o SUAP?
Dipende dalla nuova attività.
Per le imprese, una variazione può richiedere il coordinamento con INAIL quando ricorrono i relativi presupposti assicurativi e con il SUAP quando l’attività è soggetta a SCIA, comunicazioni o autorizzazioni amministrative.
Per questo aggiungere il codice fiscale corretto non esaurisce necessariamente tutti gli adempimenti necessari per poter esercitare la nuova attività.
Quanto costa aggiungere un codice ATECO?
Non esiste un costo unico valido per qualsiasi situazione.
Per un professionista la variazione fiscale della Partita IVA è diversa da una pratica d’impresa che coinvolge Registro Imprese, eventuali diritti camerali, SUAP o ulteriori enti. A questi possono aggiungersi i costi del professionista o intermediario incaricato della pratica.
Prima di stimare il costo bisogna quindi sapere se la nuova attività è professionale o d’impresa e quali ulteriori adempimenti comporta.
Esempio: professionista che aggiunge un’attività commerciale
Supponiamo che un professionista con Partita IVA inizi anche a vendere abitualmente prodotti online.
Non basta cercare un nuovo codice ATECO e aggiungerlo alla posizione fiscale. Bisogna prima verificare la corretta classificazione dell’attività commerciale e poi valutare gli eventuali obblighi presso Registro Imprese, INPS, SUAP e gli altri enti interessati.
Se resta nel regime forfettario, inoltre, gli incassi delle due attività concorrono insieme alla verifica del limite e possono richiedere coefficienti di redditività differenti.
Cosa controllare prima di aggiungere un codice ATECO?
- se la nuova prestazione rappresenta realmente una diversa attività economica;
- quale codice ATECO 2025 la descrive correttamente;
- la data effettiva di avvio della nuova attività;
- se la variazione passa soltanto dall’Agenzia delle Entrate o anche dal Registro Imprese;
- eventuali iscrizioni INPS o INAIL;
- SCIA, SUAP, autorizzazioni o requisiti professionali;
- quale attività diventa prevalente;
- eventuali effetti sul regime forfettario e sui coefficienti di redditività.
Domande frequenti sull’aggiunta di un codice ATECO
Aggiungendo un codice cambia il numero di Partita IVA?
No. Si aggiorna la posizione esistente e il numero di Partita IVA rimane lo stesso.
Posso avere tre o più codici ATECO?
Sì, quando vengono effettivamente esercitate più attività distinte. Il numero dei codici non sostituisce però la verifica degli obblighi fiscali, previdenziali e amministrativi collegati a ciascuna attività.
Se aggiungo una seconda attività esco dal forfettario?
Non automaticamente. Bisogna verificare tutti i requisiti del regime, sommare i ricavi e compensi rilevanti delle attività e applicare correttamente gli eventuali coefficienti differenti.
Per gli altri approfondimenti consulta tutte le guide dedicate al codice ATECO.