La Partita IVA dell’agente assicurativo va aperta quando l’attività di distribuzione assicurativa viene esercitata in modo autonomo e abituale. Con ATECO 2025 il riferimento è 66.22.00 – Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni. L’agente, però, non è identificato dal solo codice ATECO: per operare come agente deve essere iscritto nella sezione A del RUI e rispettare i requisiti previsti dalla disciplina IVASS.
La distinzione fondamentale è tra agente, broker e collaboratore/subagente. L’agente agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione; il broker opera su incarico del cliente; il collaboratore esterno dell’intermediario è normalmente iscritto nella sezione E. Le tre figure possono condividere lo stesso ATECO 66.22.00 ma hanno ruoli regolamentari diversi.
Partita IVA agente assicurativo: risposta rapida
- ATECO 2025: 66.22.00 – Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni;
- RUI: sezione A per gli agenti;
- prova IVASS: richiesta per l’iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A e B;
- RC professionale: requisito previsto dalla disciplina IVASS per l’operatività;
- INPS: per l’agente individuale va verificata la Gestione Commercianti;
- aliquota Commercianti 2026: 24,48%, oltre al contributo maternità;
- reddito minimale 2026: 18.808 euro;
- regime forfettario: possibile per la persona fisica se sono rispettati tutti i requisiti;
- coefficiente di redditività: 78% per il gruppo dei servizi finanziari e assicurativi.
Chi è l’agente assicurativo secondo IVASS?
IVASS definisce gli agenti come gli intermediari iscritti nella sezione A del RUI che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o riassicurazione.
Questa caratteristica distingue l’agente dal broker, che opera invece su incarico del cliente senza poteri di rappresentanza delle imprese. Il ruolo concreto dipende quindi dal mandato e dall’iscrizione nel Registro, non soltanto dalla descrizione commerciale utilizzata.
Agente, broker e subagente: differenze
Le tre figure hanno funzioni vicine ma non sovrapponibili:
- agente: RUI sezione A, opera in nome o per conto di imprese assicurative;
- broker: RUI sezione B, opera su incarico del cliente;
- subagente/collaboratore: normalmente RUI sezione E, opera nella rete di un intermediario principale.
APIVA tratta separatamente la Partita IVA del broker assicurativo e la Partita IVA del subagente assicurativo, proprio perché cambiano requisiti e responsabilità.
Qual è il codice ATECO 2025 dell’agente assicurativo?
Il codice corrente è 66.22.00 – Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni. Le note ISTAT includono nella classe 66.22 le attività di agenti e mediatori nella vendita, negoziazione o sollecitazione di rendite vitalizie e polizze di assicurazione e riassicurazione.
La fonte ufficiale è la struttura e note esplicative ATECO 2025 di ISTAT.
Che fine ha fatto il vecchio ATECO 66.22.02?
Nella classificazione precedente esisteva il codice 66.22.02 – Agenti di assicurazioni. Dal 1° aprile 2025 le attività che prima erano distribuite tra 66.22.01, 66.22.02, 66.22.03 e 66.22.04 sono confluite nel nuovo 66.22.00.
Anche l’INPS ha richiamato nel 2026 questa riclassificazione. Per una nuova apertura non va quindi copiato automaticamente il vecchio codice specifico dell’agente.
ATECO 66.22.00 e RUI sezione A non sono la stessa cosa
Il codice ATECO classifica l’attività economica. Il RUI identifica invece il ruolo regolamentare dell’intermediario. Un agente, un broker e un collaboratore assicurativo possono utilizzare lo stesso codice 66.22.00 ma essere iscritti in sezioni RUI differenti.
Avere una Partita IVA con ATECO 66.22.00 non autorizza da sola a distribuire polizze come agente.
Serve superare la prova IVASS?
Sì. Per l’iscrizione di una persona fisica nelle sezioni A o B il Regolamento IVASS n. 40/2018 richiede, tra gli altri requisiti, il superamento della prova di idoneità.
IVASS organizza le sessioni della prova e pubblica il database dei quesiti. Nel 2026 sono state previste due sessioni, confermando che la prova resta il canale ordinario per l’accesso alle sezioni A e B.
Quali requisiti servono per il RUI sezione A?
Il Regolamento IVASS n. 40/2018 prevede per le persone fisiche requisiti di onorabilità e professionalità, superamento della prova di idoneità e copertura di responsabilità civile secondo le modalità previste.
Per la sezione B è richiesto anche il Fondo di garanzia; questo ulteriore requisito non identifica invece l’agente di sezione A. Prima di presentare la domanda occorre quindi verificare la disciplina aggiornata e la documentazione richiesta dal portale RUI.
Serve una polizza RC professionale?
La copertura di responsabilità civile professionale è parte dei requisiti previsti dal Regolamento IVASS per gli intermediari delle sezioni A e B, salvo i casi e le modalità di copertura tramite la società per cui il soggetto opera previsti dalla disciplina.
Non va quindi trattata come una semplice spesa facoltativa: incide sull’operatività dell’intermediario e deve essere mantenuta conforme ai requisiti vigenti.
Come aprire la Partita IVA da agente assicurativo?
L’apertura fiscale deve essere coordinata con il percorso IVASS. In pratica occorre:
- verificare i requisiti personali per la sezione A;
- superare la prova di idoneità quando richiesta;
- definire il mandato con una o più imprese assicurative;
- predisporre la copertura RC prevista;
- ottenere l’iscrizione e l’operatività nel RUI;
- aprire la Partita IVA con ATECO 66.22.00;
- coordinare Registro Imprese e previdenza;
- scegliere il regime fiscale;
- organizzare fatturazione, provvigioni e adempimenti amministrativi;
- mantenere aggiornamento e requisiti previsti dalla normativa IVASS.
L’agente assicurativo è un libero professionista o un’impresa?
L’agente che esercita individualmente l’attività di intermediazione assicurativa viene normalmente inquadrato nell’ambito dell’attività d’impresa e degli ausiliari del commercio. Questo ha conseguenze importanti soprattutto per Registro Imprese e previdenza.
Non è quindi corretto applicare automaticamente lo schema del libero professionista in Gestione Separata solo perché l’attività richiede competenze specialistiche.
Quale INPS paga un agente assicurativo?
Per l’agente assicurativo individuale che esercita l’attività in proprio va verificata la Gestione Commercianti INPS. La prassi INPS considera storicamente gli agenti di assicurazione lavoratori autonomi soggetti alla tutela previdenziale degli esercenti attività commerciali.
L’inquadramento concreto deve comunque essere coordinato con la forma dell’attività e l’eventuale struttura societaria.
Contributi INPS Commercianti 2026
Per il 2026 l’INPS ha fissato l’aliquota complessiva ordinaria dei commercianti al 24,48%: 24% di contribuzione pensionistica e 0,48% aggiuntivo per l’indennizzo in caso di cessazione dell’attività commerciale. È inoltre dovuto il contributo maternità di 0,62 euro mensili.
Il reddito minimale 2026 per artigiani e commercianti è 18.808 euro. Le regole complete sono contenute nella circolare INPS sui contributi 2026.
L’agente assicurativo paga Enasarco?
No, l’agente assicurativo non va confuso con l’agente di commercio assoggettato alla contribuzione Enasarco. La stessa Fondazione Enasarco include gli agenti assicurativi tra le figure escluse dalla propria disciplina previdenziale.
La denominazione “agente” è quindi simile, ma il settore assicurativo segue una disciplina professionale e previdenziale diversa.
Il regime forfettario è possibile per l’agente assicurativo?
Sì, la persona fisica può applicare il regime forfettario se rispetta tutti i requisiti previsti dalla Legge 190/2014 e non ricade nelle cause di esclusione.
Il limite generale di ricavi o compensi dell’anno precedente è 85.000 euro. Per controllare anche lavoro dipendente, partecipazioni, rapporti con ex datori e altre cause ostative consulta i requisiti del regime forfettario.
Qual è il coefficiente di redditività?
Per il gruppo dei servizi finanziari e assicurativi, nel quale rientra ATECO 66.22.00, il coefficiente di redditività utilizzato nel regime forfettario è 78%.
Questo significa che, su 30.000 euro di provvigioni o ricavi rilevanti, il reddito forfettario lordo è 23.400 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori ammessi.
Esempio con 30.000 euro di provvigioni
Supponiamo un agente assicurativo individuale in regime forfettario con 30.000 euro di ricavi.
- ricavi: 30.000 euro;
- coefficiente di redditività: 78%;
- reddito forfettario lordo: 23.400 euro;
- da questo reddito vanno considerati i contributi previdenziali obbligatori secondo la posizione INPS;
- sul reddito fiscale residuo si applica l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% se spettante.
Per la Gestione Commercianti il calcolo non va confuso con la Gestione Separata: esistono minimale, rate fisse e contribuzione percentuale sul reddito eccedente secondo le regole INPS.
Riduzione INPS del 35% nel forfettario
Gli iscritti alla Gestione Artigiani o Commercianti che applicano il regime forfettario possono, quando ne ricorrono i requisiti, richiedere il regime previdenziale agevolato previsto dalla normativa, con riduzione contributiva del 35%.
La riduzione non è automatica per il solo fatto di essere forfettari e deve essere valutata anche per gli effetti sulla contribuzione pensionistica. APIVA approfondisce il tema nella guida sulla riduzione INPS del 35% nel forfettario.
Imposta sostitutiva 5% o 15%
L’aliquota ordinaria del regime forfettario è del 15%. Può essere ridotta al 5% per il periodo d’imposta di avvio e i quattro successivi se sono rispettate tutte le condizioni previste per una nuova attività.
Non basta aprire una nuova Partita IVA: bisogna verificare anche la precedente attività svolta e le altre condizioni specifiche.
Come viene pagato un agente assicurativo?
Il compenso dell’agente è normalmente collegato alle provvigioni previste dal mandato con l’impresa assicurativa. Possono esistere componenti differenti legate a nuovi contratti, rinnovi, portafoglio e obiettivi.
Per un business plan corretto è utile distinguere le provvigioni ricorrenti da quelle una tantum e considerare eventuali storni, tempi di maturazione e costi della struttura.
Come fattura l’agente assicurativo?
Le prestazioni di intermediazione assicurativa seguono regole IVA specifiche. L’articolo 10 del DPR 633/1972 prevede l’esenzione per le operazioni di assicurazione e per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a tali operazioni quando ricorrono i presupposti normativi.
Se l’agente applica il regime forfettario, la fattura segue invece le regole proprie del regime. In ogni caso la descrizione deve riflettere correttamente provvigioni e attività effettivamente svolta.
Contributo di vigilanza IVASS
Gli intermediari iscritti nelle sezioni del RUI soggette al contributo di vigilanza devono tenere conto anche di questo costo annuale. L’importo e le modalità vengono stabiliti secondo la disciplina vigente e vanno verificati per l’anno di riferimento.
Questo adempimento va distinto dalla tassa di concessione governativa collegata alla prima iscrizione.
L’agente può avere collaboratori?
Sì. L’agente può avvalersi di collaboratori, ma chi svolge attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario deve essere correttamente inquadrato nel RUI secondo la disciplina IVASS, normalmente nella sezione E quando ne ricorrono i presupposti.
L’agente assume quindi anche responsabilità organizzative sulla propria rete: formazione, aggiornamento e corretto inserimento dei collaboratori non sono aspetti puramente commerciali.
Sito web e distribuzione online
Se l’agente usa un sito per promuovere o collocare prodotti assicurativi, deve rispettare gli obblighi IVASS previsti per la distribuzione a distanza e per i siti degli intermediari.
IVASS pubblica nel RUI anche le informazioni sui siti utilizzati dagli intermediari per promozione e collocamento. Un sito vetrina e un portale che accompagna il cliente verso la stipula non devono quindi essere trattati allo stesso modo.
Quanto costa aprire come agente assicurativo?
- apertura e pratiche amministrative;
- Registro Imprese e diritto camerale quando dovuti;
- contributi INPS Commercianti;
- polizza RC professionale;
- eventuale contributo di vigilanza IVASS;
- PEC e firma digitale;
- commercialista;
- software gestionali e CRM;
- formazione e aggiornamento;
- sede, personale e collaboratori quando presenti;
- marketing e sito web.
Errori frequenti nell’apertura
- usare ancora il vecchio ATECO 66.22.02;
- confondere agente e broker;
- confondere agente e subagente;
- pensare che ATECO 66.22.00 sostituisca l’iscrizione al RUI;
- aprire la Partita IVA senza aver chiarito il mandato con l’impresa;
- applicare automaticamente la Gestione Separata;
- pensare che l’agente assicurativo debba versare Enasarco;
- ignorare RC professionale, aggiornamento e obblighi IVASS;
- valutare il forfettario guardando soltanto l’imposta e non i contributi;
- utilizzare collaboratori senza corretto inquadramento RUI.
Checklist prima di iniziare
- ruolo corretto: agente e non broker/subagente;
- requisiti IVASS;
- prova di idoneità superata;
- mandato con l’impresa assicurativa;
- RUI sezione A;
- RC professionale conforme;
- ATECO 66.22.00;
- Registro Imprese;
- Gestione Commercianti INPS;
- regime fiscale;
- fatturazione e provvigioni;
- eventuali collaboratori;
- sito e distribuzione a distanza;
- adempimenti IVASS ricorrenti.
Domande frequenti sulla Partita IVA dell’agente assicurativo
Qual è il codice ATECO 2025?
Il codice è 66.22.00 – Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni.
In quale sezione RUI si iscrive l’agente?
Nella sezione A. Il broker è invece in sezione B e i collaboratori esterni degli intermediari sono normalmente in sezione E.
Serve superare l’esame IVASS?
Per l’iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A e B è richiesta la prova di idoneità prevista dal Regolamento IVASS.
Quale INPS paga?
Per l’agente individuale va verificata la Gestione Commercianti. Nel 2026 l’aliquota ordinaria è 24,48% e il minimale di reddito è 18.808 euro.
Deve pagare Enasarco?
No. Gli agenti assicurativi sono esclusi dalla disciplina previdenziale Enasarco.
Può usare il regime forfettario?
Sì, se opera come persona fisica e rispetta tutti i requisiti e le cause di esclusione previste.