Il subagente assicurativo con Partita IVA opera normalmente come collaboratore esterno di un intermediario assicurativo ed è iscritto nella sezione E del RUI. Non va confuso con l’agente assicurativo iscritto nella sezione A né con il broker iscritto nella sezione B: il subagente lavora nella rete di un intermediario di riferimento e svolge attività di distribuzione sotto la responsabilità di quest’ultimo.
Per iniziare correttamente bisogna coordinare quattro aspetti: rapporto con l’intermediario principale, iscrizione IVASS, ATECO 2025 e previdenza. Il vecchio codice specifico 66.22.03 non è più il riferimento corrente: con ATECO 2025 l’attività rientra nel 66.22.00 – Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni.
Chi è il subagente assicurativo
Il subagente è un collaboratore dell’intermediario principale. Nella pratica può promuovere, presentare e assistere il cliente nella conclusione di contratti assicurativi nei limiti del rapporto di collaborazione e della distribuzione autorizzata.
IVASS distingue l’attività di vera distribuzione dalla semplice segnalazione di nominativi. La mera segnalazione può restare fuori dalla disciplina distributiva soltanto quando non si trasforma in assistenza o consulenza finalizzata alla proposta o conclusione di contratti assicurativi dietro compenso.
Subagente e agente assicurativo: differenza
L’agente assicurativo opera sulla base di un incarico dell’impresa di assicurazione ed è iscritto nella sezione A del RUI. Il subagente, invece, collabora con un intermediario e normalmente è iscritto nella sezione E.
La differenza non è soltanto formale: cambia chi presenta l’istanza di iscrizione, chi è responsabile dell’attività distributiva e quale rapporto contrattuale lega il soggetto alla rete assicurativa.
Subagente e broker: perché non sono la stessa figura
Il broker è un intermediario iscritto nella sezione B del RUI e opera con una posizione diversa rispetto alla rete agenziale. Il subagente non acquisisce automaticamente l’autonomia propria del broker soltanto perché lavora con Partita IVA.
Per approfondire la figura distinta del broker puoi consultare la guida APIVA sulla Partita IVA del broker assicurativo.
RUI sezione E: dove viene iscritto il subagente
Il collaboratore che svolge attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario di riferimento viene normalmente iscritto nella sezione E del Registro Unico degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi.
La sezione E riguarda i collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F. IVASS chiarisce espressamente che il subagente temporaneamente assente può essere sostituito soltanto da un altro collaboratore dello stesso agente regolarmente iscritto nella sezione E e in possesso dei requisiti richiesti.
Chi presenta la domanda di iscrizione nella sezione E
L’iscrizione non viene gestita come una normale iscrizione professionale presentata autonomamente dal subagente. Il Regolamento IVASS prevede che sia l’intermediario che si avvale del collaboratore a presentare la domanda di iscrizione nella sezione E.
Il nuovo portale RUI permette agli intermediari delle sezioni A, B, D e F di gestire anche l’avvio e la modifica dei rapporti di collaborazione. Il subagente deve quindi coordinare l’apertura fiscale con l’effettiva attivazione del rapporto nel Registro.
Requisiti per il RUI sezione E
L’intermediario che richiede l’iscrizione deve verificare i requisiti previsti dalla disciplina IVASS, tra cui onorabilità, professionalità e copertura assicurativa secondo il modello applicabile. IVASS ammette che la documentazione sull’onorabilità possa essere basata anche su dichiarazioni sostitutive rese dal collaboratore secondo il DPR 445/2000.
Non è corretto confondere l’iscrizione in sezione E con l’esame IVASS previsto per le sezioni A e B: il percorso di accesso è diverso.
Formazione iniziale: quante ore servono
Per l’iscrizione nella sezione E è prevista una formazione professionale iniziale. La disciplina IVASS indica una durata minima di 60 ore nei 12 mesi antecedenti alla domanda di iscrizione o all’inizio dell’attività, salvo i casi in cui il soggetto possieda già requisiti professionali che consentono l’esonero dalla formazione iniziale.
Per esempio, IVASS chiarisce che chi è già stato iscritto nelle sezioni A o B, ha superato la prova di idoneità per quelle sezioni o proviene dai precedenti Albi agenti/broker può non dover ripetere la formazione iniziale prevista per la sezione E.
Aggiornamento professionale
Dopo l’iscrizione, il collaboratore deve rispettare gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dal Regolamento IVASS. Per gli intermediari non accessori iscritti nella sezione E il riferimento ordinario è l’aggiornamento annuale previsto dalla disciplina vigente.
La formazione non è un adempimento una tantum: l’intermediario di riferimento deve organizzare o verificare il corretto mantenimento dei requisiti della propria rete distributiva.
ATECO 2025 del subagente assicurativo
Con ATECO 2025 il codice corrente è 66.22.00 – Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni. ISTAT include in questa classe le attività di agenti e intermediari nella vendita, negoziazione o sollecitazione di polizze assicurative e riassicurative.
Nella precedente classificazione esistevano codici distinti per agenti, subagenti e altri intermediari. ATECO 2025 ha accorpato queste attività nel 66.22.00. Il vecchio 66.22.03 non va quindi riutilizzato automaticamente per una nuova apertura.
Per il criterio generale puoi consultare anche la guida APIVA su come scegliere il codice ATECO.
ATECO e RUI descrivono due cose diverse
Il codice ATECO classifica l’attività economica; la sezione RUI identifica invece la posizione regolamentare dell’intermediario assicurativo. Due soggetti possono quindi condividere il codice 66.22.00 ma avere ruoli RUI differenti.
Per questo non bisogna concludere che chi utilizza 66.22.00 sia automaticamente agente, broker o subagente: è il rapporto effettivo e l’iscrizione IVASS a determinare il ruolo.
Serve aprire una ditta individuale?
Il subagente che opera stabilmente in autonomia con propria Partita IVA deve definire anche la forma con cui esercita l’attività. Se l’attività viene svolta come impresa individuale, vanno coordinati Partita IVA, Registro Imprese e previdenza.
Non bisogna però confondere l’intermediazione assicurativa con l’attività di agente di affari in mediazione disciplinata dalla Camera di Commercio: sono ambiti diversi e il RUI resta il registro professionale di riferimento per la distribuzione assicurativa.
INPS del subagente assicurativo
Quando l’attività viene esercitata in forma di impresa commerciale con partecipazione personale abituale e prevalente, può trovare applicazione la Gestione Commercianti INPS. L’inquadramento va però verificato sul rapporto concreto e non dedotto soltanto dal codice ATECO.
Nel 2026 l’aliquota ordinaria della Gestione Commercianti è del 24,48% e il minimale di reddito è pari a 18.808 euro. Per un soggetto soggetto alla contribuzione ordinaria sul minimale, il contributo minimo annuo corrisponde a circa 4.611,64 euro, incluso il contributo maternità.
Per verificare i criteri generali puoi leggere la guida APIVA su codice ATECO e Gestione Commercianti INPS.
Attenzione all’eccezione dei produttori di assicurazione
L’INPS prevede una disciplina particolare per i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione Commercianti: per tali soggetti non opera il normale minimale annuo e i contributi sono calcolati sull’effettivo reddito.
Questa eccezione non deve essere trasferita automaticamente a qualsiasi subagente assicurativo. Prima di eliminare il minimale contributivo bisogna verificare se il rapporto concreto rientra davvero nella categoria previdenziale speciale richiamata dall’INPS.
Regime forfettario per subagente assicurativo
Il subagente persona fisica può applicare il regime forfettario se possiede tutti i requisiti previsti dalla Legge 190/2014 e non ricade in una causa di esclusione. L’attività assicurativa non è esclusa in quanto tale dal regime.
Per il gruppo dei servizi finanziari e assicurativi, che comprende i codici 64, 65 e 66, il coefficiente di redditività utilizzato nel forfettario è normalmente del 78%. Con 30.000 euro di provvigioni incassate, il reddito forfettario iniziale è quindi pari a 23.400 euro, prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori.
Le condizioni generali sono riepilogate nella guida APIVA sui requisiti del regime forfettario.
Imposta sostitutiva 15% o 5%
Nel regime forfettario l’imposta sostitutiva ordinaria è del 15%. Per una nuova attività può essere applicata l’aliquota del 5% per il periodo d’imposta di avvio e i quattro successivi quando sono rispettate tutte le condizioni previste dalla legge.
Non basta essere alla prima Partita IVA: bisogna verificare, tra l’altro, la mancata prosecuzione di una precedente attività e gli altri requisiti specifici del regime di start-up.
Provvigioni e fatturazione
Il compenso del subagente è normalmente collegato alle provvigioni maturate secondo il contratto con l’intermediario principale. La fatturazione deve riflettere il rapporto effettivo e distinguere le provvigioni da eventuali altre prestazioni.
Le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a operazioni assicurative rientrano nell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10 del DPR 633/1972 quando ricorrono i presupposti della norma. Nel forfettario, invece, la fattura segue già le regole proprie del regime.
Per il funzionamento tecnico della fattura puoi consultare la guida APIVA sulla fatturazione elettronica con Partita IVA.
Il subagente paga il contributo di vigilanza IVASS?
IVASS chiarisce che il contributo annuale di vigilanza è dovuto dagli iscritti nelle sezioni A, B, C, D e F del RUI. Gli iscritti nella sezione E sono esentati dal contributo di vigilanza annuale.
Resta distinta la tassa di concessione governativa dovuta in occasione della prima iscrizione nel Registro, secondo le regole vigenti. Non bisogna quindi confondere il contributo IVASS annuale con gli oneri iniziali di iscrizione.
Tassa di concessione governativa per la prima iscrizione
Per la prima iscrizione nella sezione E IVASS richiama la tassa di concessione governativa prevista per l’iscrizione nel Registro. La FAQ dell’Istituto indica l’importo di 168 euro e precisa che, se il soggetto collabora con più intermediari, la tassa viene pagata una sola volta in occasione della prima iscrizione.
L’intermediario che presenta la domanda attesta di aver verificato l’avvenuto pagamento quando dovuto.
Responsabilità professionale e copertura assicurativa
La sezione E opera sotto la responsabilità dell’intermediario di riferimento secondo il quadro IVASS. La disciplina richiede comunque che siano rispettate le condizioni sulla copertura assicurativa e che il collaboratore possieda i requisiti previsti.
Non bisogna quindi acquistare automaticamente una polizza separata senza verificare come il subagente è incluso nella copertura della rete e quali obblighi discendono dal contratto con l’intermediario principale.
Può lavorare con più intermediari?
La disciplina IVASS ammette che un soggetto iscritto in sezione E possa essere collegato a più intermediari, nel rispetto delle regole sui rapporti di collaborazione e delle responsabilità previste. Ogni rapporto deve essere correttamente registrato e coerente con l’attività effettivamente svolta.
Se cambia intermediario o termina un rapporto, anche la posizione RUI deve essere aggiornata secondo le procedure previste. IVASS consente inoltre al collaboratore in sezione E di comunicare direttamente la cessazione quando l’intermediario non vi abbia provveduto nei termini.
Lavorare online o tramite sito web
Un subagente può utilizzare strumenti digitali per promozione e distribuzione, ma l’attività online non elimina gli obblighi RUI e le regole sulla distribuzione a distanza. IVASS pubblica e monitora anche i siti utilizzati dagli intermediari e dai loro collaboratori per promuovere o collocare prodotti assicurativi.
Prima di aprire un sito che raccoglie richieste, preventivi o conduce il cliente verso la stipula, va verificato con l’intermediario di riferimento come il dominio sarà utilizzato e comunicato.
Come aprire la Partita IVA da subagente assicurativo
- definisci il contratto con l’intermediario di riferimento;
- verifica se l’attività svolta richiede l’iscrizione nella sezione E del RUI;
- completa la formazione iniziale quando necessaria;
- fai attivare dall’intermediario la corretta posizione RUI;
- apri la Partita IVA con ATECO 2025 66.22.00 quando coerente con l’attività;
- verifica l’eventuale iscrizione dell’impresa al Registro Imprese;
- definisci l’inquadramento INPS corretto;
- valuta il regime forfettario e il coefficiente del 78%;
- imposta fatturazione e gestione delle provvigioni;
- mantieni formazione, documentazione e rapporti RUI sempre aggiornati.
Costi da mettere a budget
- tassa di concessione governativa iniziale, quando dovuta;
- eventuali costi camerali per l’impresa;
- contributi INPS secondo l’inquadramento effettivo;
- commercialista;
- fatturazione elettronica e strumenti amministrativi;
- formazione e aggiornamento professionale se non sostenuti dalla rete;
- PEC e firma digitale se necessarie alla forma organizzativa adottata;
- eventuali spese professionali previste dal contratto di collaborazione.
Errori frequenti
- usare ancora il vecchio ATECO 66.22.03 per una nuova apertura;
- confondere sezione E e sezione A del RUI;
- pensare che il subagente debba sostenere la stessa prova IVASS dell’agente;
- aprire la Partita IVA prima di chiarire il rapporto con l’intermediario principale;
- applicare automaticamente la disciplina previdenziale dei produttori di terzo e quarto gruppo;
- considerare il codice ATECO sufficiente per determinare il ruolo IVASS;
- dimenticare gli obblighi di formazione e aggiornamento;
- confondere il contributo annuale IVASS con la tassa di prima iscrizione;
- usare un sito per distribuire polizze senza coordinare dominio e comunicazioni con l’intermediario di riferimento.
Domande frequenti
Qual è il codice ATECO 2025 del subagente assicurativo?
Il riferimento corrente è 66.22.00 – Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni. Il vecchio 66.22.03 appartiene alla classificazione precedente.
In quale sezione RUI viene iscritto?
Il subagente che opera come collaboratore esterno dell’intermediario di riferimento viene normalmente iscritto nella sezione E del RUI.
Chi presenta la domanda di iscrizione?
È l’intermediario che si avvale del collaboratore a richiederne l’iscrizione nella sezione E secondo le procedure IVASS.
Serve l’esame IVASS?
La prova di idoneità riguarda l’accesso alle sezioni A e B. Per la sezione E si applicano i requisiti e la formazione previsti per i collaboratori, salvo specifici esoneri.
Può usare il regime forfettario?
Sì, se rispetta tutti i requisiti e non ricade in cause di esclusione. Per il gruppo ATECO 66 il coefficiente di redditività è normalmente del 78%.
Il subagente paga il contributo annuale IVASS?
No: IVASS indica che gli iscritti nella sezione E sono esentati dal contributo annuale di vigilanza. Resta distinta la tassa di concessione governativa per la prima iscrizione.
Subagente assicurativo: la sequenza corretta
La Partita IVA è soltanto una parte del percorso. Prima bisogna chiarire con quale intermediario si lavora e in quale posizione RUI; poi si coordinano ATECO 2025, forma d’impresa, INPS e regime fiscale.
Questo ordine evita gli errori più costosi: aprire con un codice superato, scegliere la previdenza sbagliata o iniziare attività distributiva prima che la posizione IVASS sia correttamente attiva. Per confrontare altre attività regolamentate puoi consultare anche l’hub APIVA Partita IVA per professioni e attività.
Fonti ufficiali: IVASS – Regolamento n. 40/2018, testo consolidato; IVASS – FAQ attività di distribuzione e RUI; IVASS – Registro Unico Intermediari; ISTAT – ATECO 2025, struttura e note; INPS – Circolare 14/2026, artigiani e commercianti; Normattiva – Legge 190/2014, regime forfettario.