Il medico può applicare il regime forfettario se esercita attività libero-professionale individuale e rispetta tutti i requisiti previsti dalla legge. Per le attività mediche della divisione 86 il coefficiente di redditività è del 78%; l’imposta sostitutiva è normalmente del 15% e può scendere al 5% quando ricorrono le condizioni previste per una nuova attività.
La parte più delicata riguarda il coordinamento con l’ENPAM e, nei casi di medico dipendente ASL o altra struttura pubblica o privata, con il rapporto di lavoro dipendente. Nel 2026 il limite della causa ostativa legata ai redditi di lavoro dipendente o assimilati è elevato a 35.000 euro. Sul piano previdenziale, la Quota A è collegata all’iscrizione e all’età, mentre la Quota B riguarda il reddito libero-professionale.
Regime forfettario medico: risposta rapida
- coefficiente di redditività: 78%;
- limite generale: 85.000 euro di compensi dell’anno precedente;
- imposta sostitutiva: 15%, oppure 5% quando spettante;
- reddito da lavoro dipendente 2026: soglia della causa ostativa elevata a 35.000 euro;
- previdenza: ENPAM;
- Quota A: importo annuale differenziato per età;
- Quota B: sul reddito libero-professionale eccedente la parte coperta dalla Quota A;
- Modello D 2026: dichiara i redditi libero-professionali prodotti nel 2025;
- scadenza Modello D 2026: prorogata al 4 settembre 2026;
- attività ASL: il profilo fiscale va distinto dalle regole di compatibilità del rapporto di lavoro.
Quando un medico può usare il regime forfettario?
Il regime può essere applicato dal medico persona fisica che esercita individualmente attività libero-professionale e rispetta i requisiti previsti dalla Legge 190/2014.
Nel 2026 il limite generale dei compensi dell’anno precedente resta pari a 85.000 euro. Devono inoltre essere verificate le altre cause di esclusione, comprese partecipazioni societarie, redditi da lavoro dipendente e rapporti con datore o ex datore di lavoro.
La verifica va fatta ogni anno. Per un medico che passa da esclusiva attività privata a lavoro dipendente ASL, entra in una società o inizia a fatturare prevalentemente verso un ex datore, non è sufficiente guardare soltanto al fatturato.
Per il quadro completo consulta la guida APIVA sui requisiti del regime forfettario.
Coefficiente 78% e calcolo delle tasse
Per le attività professionali sanitarie della divisione 86 qui considerate, il coefficiente di redditività è del 78%. Il sistema considera quindi fiscalmente reddito il 78% dei compensi e riconosce in modo forfettario costi pari al restante 22%.
Il 78% non è un’aliquota fiscale. Dal reddito forfettario lordo si deducono i contributi previdenziali obbligatori ammessi fiscalmente; sulla base residua si applica l’imposta sostitutiva del 15% oppure del 5% quando spettante.
Esempio con 30.000 euro di compensi
Con 30.000 euro di compensi, il reddito forfettario lordo è pari a 23.400 euro. Da questa base vanno poi coordinati i contributi ENPAM deducibili secondo le regole applicabili. L’imposta sostitutiva non viene quindi calcolata direttamente sui 30.000 euro incassati.
Esempio con 50.000 euro di compensi
Con 50.000 euro di compensi, il reddito forfettario lordo è pari a 39.000 euro. Anche in questo caso il carico finale dipende dalla contribuzione ENPAM effettivamente dovuta e dall’aliquota fiscale del 15% o del 5%.
ENPAM: differenza tra Quota A e Quota B
Per il medico il riferimento previdenziale principale è ENPAM. Le due componenti più importanti sono Quota A e Quota B, che non sono alternative.
- Quota A: contribuzione previdenziale di base collegata all’iscrizione e all’età;
- Quota B: contribuzione sul reddito libero-professionale medico che supera la parte già coperta dalla Quota A.
Il medico può quindi essere tenuto a entrambe, con basi di calcolo differenti. Per il quadro generale consulta la guida APIVA su ENPAM 2026: Quota A, Quota B e Modello D.
Quota A ENPAM 2026: importi per età
Gli importi ufficiali ENPAM aggiornati al 2026 sono:
- 304,73 euro fino al compimento dei 30 anni;
- 591,47 euro dai 30 ai 35 anni;
- 1.109,92 euro dai 35 ai 40 anni;
- 2.049,83 euro dai 40 anni fino all’età di pensionamento della Quota A.
A queste somme si aggiunge il contributo annuale per maternità, adozione e aborto pari a 84,26 euro nel 2026.
ENPAM consente il versamento della Quota A in unica soluzione oppure, con domiciliazione, in quattro o otto rate. Gli importi e le modalità sono pubblicati nella pagina ufficiale Contributi di Quota A.
Quota B ENPAM e Modello D 2026
La Quota B riguarda il reddito prodotto con l’attività libero-professionale medica o con attività svolte grazie alla specifica competenza professionale.
Il Modello D 2026 dichiara i redditi libero-professionali prodotti nel 2025. ENPAM ha prorogato la scadenza dal 31 luglio al 4 settembre 2026.
Nel Modello D 2026 l’aliquota intera Quota B indicata dall’ENPAM è del 19,5% sul reddito libero-professionale fino a 150.000 euro; sulla parte eccedente il tetto è dovuto l’1%. Esistono aliquote ridotte o dimezzate per specifiche situazioni previdenziali.
La dichiarazione e le regole sui redditi da includere sono spiegate nella pagina ufficiale Modello D ENPAM.
Soglie sotto le quali non si paga Quota B nel Modello D 2026
Per i redditi 2025, ENPAM indica che chi aveva meno di 40 anni non paga Quota B se il reddito professionale netto è pari o inferiore a 5.446,77 euro; per chi aveva già compiuto 40 anni la soglia sale a 10.059,28 euro. Le soglie possono variare in caso di iscrizione, cancellazione o pensionamento in corso d’anno.
Medico dipendente ASL e regime forfettario
Il medico dipendente ASL può avere anche una Partita IVA solo quando il rapporto di lavoro e le regole di compatibilità applicabili consentono l’attività autonoma. Il profilo fiscale e quello lavoristico devono quindi essere verificati separatamente.
Sul piano fiscale, per gli anni 2025 e 2026 la causa ostativa legata ai redditi di lavoro dipendente o assimilati utilizza la soglia di 35.000 euro. La Legge 207/2024, nel testo vigente, ha esteso espressamente l’aumento della soglia anche al 2026.
Il superamento della soglia non è l’unico controllo da fare. Va verificata anche la causa ostativa relativa alla prevalenza dei compensi verso il datore o ex datore di lavoro, oltre alle regole specifiche del rapporto pubblico o privato.
ASL, autorizzazioni e incompatibilità
Per il medico dipendente pubblico l’apertura della Partita IVA non sostituisce eventuali autorizzazioni, limiti o incompatibilità previste dal rapporto di lavoro, dall’intramoenia o dalla disciplina del Servizio sanitario. Prima di fatturare attività esterne bisogna quindi verificare la posizione concreta con l’amministrazione di appartenenza.
Medico convenzionato SSN e libera professione privata
Il medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale può avere redditi che seguono gestioni previdenziali ENPAM differenti rispetto alla pura libera professione privata.
I compensi da convenzione non devono essere automaticamente trattati come reddito Quota B. Il Modello D riguarda il reddito libero-professionale che ricade nelle regole della Quota B, mentre i rapporti convenzionali possono essere collegati a gestioni ENPAM specifiche.
Quando coesistono attività convenzionata e attività privata è quindi essenziale separare correttamente le diverse componenti reddituali e previdenziali.
Imposta sostitutiva 5% o 15%
L’aliquota ordinaria del regime forfettario è del 15%. Può essere ridotta al 5% per i primi cinque periodi d’imposta quando ricorrono tutte le condizioni previste per una nuova attività.
Non basta aprire la Partita IVA per la prima volta. Bisogna verificare anche che l’attività non costituisca mera prosecuzione di una precedente attività professionale o lavorativa nei casi previsti dalla disciplina.
L’agevolazione fiscale del 5% è distinta dalle regole ENPAM e non modifica automaticamente Quota A o Quota B.
Fatture sanitarie, IVA e Sistema Tessera Sanitaria
Il medico forfettario deve coordinare il proprio regime fiscale con la disciplina specifica delle prestazioni sanitarie.
Il forfettario e l’esenzione IVA sanitaria non sono la stessa cosa. Per una prestazione sanitaria resa alla persona può operare l’esenzione prevista dalla disciplina IVA; altre prestazioni, pur svolte da un medico, possono avere un trattamento diverso.
Inoltre i dati delle spese sanitarie devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria nei casi previsti. Per approfondire consulta la guida APIVA sulle prestazioni sanitarie esenti IVA.
Spese professionali, IVA e convenienza del forfettario
Nel regime forfettario i costi effettivi non vengono dedotti analiticamente. Assicurazione professionale, formazione, affitto dello studio, software, dispositivi, collaborazioni, automobile e altre spese sono fiscalmente assorbiti dal coefficiente del 78%.
Anche l’IVA sugli acquisti non viene normalmente recuperata. Un medico che lavora prevalentemente come consulente o collaboratore, con costi contenuti, può avere una struttura molto diversa rispetto a chi gestisce uno studio proprio con personale, attrezzature e investimenti.
Il confronto con il regime ordinario deve quindi considerare costi reali, IVA indetraibile e contribuzione ENPAM, non soltanto l’aliquota sostitutiva del 15%.
Specializzando, più attività e più codici ATECO
Il medico specializzando, il medico che svolge consulenza scientifica e il professionista che affianca all’attività clinica altre attività autonome possono trovarsi in situazioni differenti.
Quando vengono svolte più attività economicamente autonome può essere necessario utilizzare più codici ATECO. Se le attività ricadono in gruppi con coefficienti differenti, i compensi devono essere separati e ciascuna componente trattata con il coefficiente corretto.
Per il caso specifico dello specializzando consulta la guida APIVA su medico specializzando e Partita IVA. Il pillar generale sulla Partita IVA del medico approfondisce invece ATECO, Albo e differenze tra medicina generale e specialistica.
Checklist prima di scegliere il forfettario
- verifica tutti i requisiti generali del regime;
- individua il codice ATECO corretto per l’attività medica effettiva;
- applica il coefficiente di redditività del 78% quando spettante;
- distingui imposta fiscale e contribuzione ENPAM;
- separa Quota A e Quota B;
- verifica l’aliquota Quota B applicabile alla tua posizione;
- presenta correttamente il Modello D;
- se sei dipendente ASL, controlla soglia 35.000 euro e compatibilità del rapporto;
- se sei convenzionato SSN, separa i redditi dalle componenti libero-professionali;
- confronta costi reali, IVA ed ENPAM con il regime ordinario.
Domande frequenti sul regime forfettario del medico
Qual è il coefficiente di redditività?
Per le attività mediche della divisione 86 qui considerate il coefficiente è del 78%.
Un medico dipendente ASL può usare il forfettario?
Può essere possibile se sono rispettate le regole fiscali e di compatibilità del rapporto di lavoro. Nel 2026 la soglia della causa ostativa legata al reddito da lavoro dipendente è 35.000 euro.
Quanto paga di Quota A ENPAM nel 2026?
L’importo dipende dall’età: da 304,73 euro fino a 30 anni fino a 2.049,83 euro dai 40 anni fino all’età di pensionamento della Quota A, oltre al contributo maternità previsto per il 2026.
Quanto è l’aliquota Quota B nel Modello D 2026?
L’aliquota intera sul reddito professionale prodotto nel 2025 è del 19,5% fino a 150.000 euro, con possibili aliquote ridotte nei casi previsti.
Il Modello D 2026 riguarda il reddito 2026?
No. Il Modello D 2026 riguarda il reddito libero-professionale prodotto nel 2025.
Il forfettario conviene sempre a un medico?
No. Dipende da costi reali, attività svolta, ENPAM, rapporto di lavoro, IVA sugli acquisti e struttura professionale.