L’odontoiatra può applicare il regime forfettario se esercita individualmente la professione e rispetta tutti i requisiti previsti dalla legge. Per l’attività odontoiatrica con ATECO 86.23.00 il coefficiente di redditività è del 78%; l’imposta sostitutiva è normalmente del 15% e può scendere al 5% quando ricorrono le condizioni previste per una nuova attività.
Il punto decisivo è coordinare correttamente fiscalità e previdenza. L’odontoiatra iscritto all’Albo fa riferimento all’ENPAM: la Quota A è dovuta in base all’iscrizione e all’età, mentre la Quota B riguarda il reddito libero-professionale. Nel Modello D 2026, relativo ai redditi prodotti nel 2025, l’aliquota intera Quota B è del 19,5% fino a 150.000 euro, con regole ridotte per specifiche situazioni.
Regime forfettario odontoiatra: risposta rapida
- ATECO: 86.23.00 – Attività odontoiatriche;
- coefficiente di redditività: 78%;
- limite generale: 85.000 euro di compensi dell’anno precedente;
- imposta sostitutiva: 15%, oppure 5% quando spettante;
- previdenza: ENPAM;
- Quota A 2026: importo variabile in base all’età;
- Quota B: sul reddito libero-professionale eccedente la parte già coperta dalla Quota A;
- aliquota intera Modello D 2026: 19,5% sul reddito 2025 fino a 150.000 euro, poi 1% sull’eccedenza;
- Modello D 2026: dichiara i redditi libero-professionali prodotti nel 2025;
- fatture sanitarie: vanno coordinate con Sistema Tessera Sanitaria e disciplina fiscale della prestazione.
Quando un odontoiatra può usare il regime forfettario?
Il regime può essere applicato dall’odontoiatra persona fisica che esercita individualmente la professione e rispetta i requisiti previsti dalla Legge 190/2014.
Nel 2026 il limite generale dei compensi dell’anno precedente resta pari a 85.000 euro. Devono inoltre essere verificate le altre condizioni del regime: eventuale lavoro dipendente, partecipazioni societarie, rapporti con datore o ex datore e le ulteriori cause di esclusione.
La verifica non va fatta soltanto all’apertura: deve essere ripetuta ogni anno. Per esempio, l’ingresso in una società odontoiatrica, l’avvio di un’attività parallela o un cambiamento nel rapporto di lavoro possono incidere sulla permanenza nel forfettario.
Per il quadro completo consulta la guida APIVA sui requisiti del regime forfettario.
Coefficiente 78% e calcolo delle tasse
Per l’attività odontoiatrica della divisione 86 il coefficiente di redditività è del 78%. Il sistema considera quindi fiscalmente reddito il 78% dei compensi e riconosce in modo forfettario una quota di costi pari al restante 22%.
Il 78% non è un’aliquota di imposta. Dal reddito forfettario lordo si deducono i contributi previdenziali obbligatori ammessi fiscalmente; sul reddito residuo si applica l’imposta sostitutiva del 15% oppure del 5% quando spettante.
Esempio con 30.000 euro di compensi
Con 30.000 euro di compensi, il reddito forfettario lordo è pari a 23.400 euro. Da questo importo vanno poi coordinati i contributi ENPAM deducibili secondo le regole applicabili. L’imposta sostitutiva non viene quindi calcolata direttamente sui 30.000 euro incassati.
Esempio con 50.000 euro di compensi
Con 50.000 euro di compensi il reddito forfettario lordo è pari a 39.000 euro. Il carico finale dipende dalla contribuzione ENPAM effettivamente dovuta e dall’aliquota fiscale del 15% o del 5%.
ENPAM: differenza tra Quota A e Quota B
Per l’odontoiatra la previdenza non funziona come la Gestione Separata INPS. Il riferimento è ENPAM, che distingue due componenti principali.
- Quota A: contribuzione previdenziale di base collegata all’iscrizione e all’età;
- Quota B: contribuzione sul reddito prodotto con l’attività libero-professionale odontoiatrica.
Quota A e Quota B non sono alternative. L’odontoiatra può essere tenuto a entrambe, con basi di calcolo e modalità differenti.
Per il quadro completo consulta la guida APIVA su ENPAM 2026: Quota A, Quota B e Modello D.
Quota A ENPAM 2026: importi per età
Gli importi ufficiali ENPAM aggiornati al 2026 sono:
- 304,73 euro fino al compimento dei 30 anni;
- 591,47 euro dai 30 ai 35 anni;
- 1.109,92 euro dai 35 ai 40 anni;
- 2.049,83 euro dai 40 anni fino all’età di pensionamento della Quota A.
A queste somme si aggiunge il contributo annuale per maternità, adozione e aborto, pari nel 2026 a 84,26 euro.
La Quota A può essere versata in unica soluzione oppure, con domiciliazione, in quattro o otto rate secondo le scadenze ENPAM. Gli importi e le modalità sono pubblicati nella pagina ufficiale Contributi di Quota A.
Quota B ENPAM: come si calcola
La Quota B riguarda il reddito libero-professionale prodotto con l’attività medica o odontoiatrica. Per il professionista in regime forfettario, ENPAM utilizza il reddito professionale dichiarato secondo le regole previste dall’Ente e collegato all’attività sanitaria.
Nel Modello D 2026, relativo ai redditi prodotti nel 2025, l’aliquota intera è del 19,5% fino a 150.000 euro; sulla parte eccedente il tetto si applica l’1%.
La percentuale non va applicata automaticamente a qualsiasi odontoiatra. ENPAM prevede aliquote ridotte o dimezzate per determinate categorie e situazioni previdenziali.
Quando l’aliquota può essere ridotta
In presenza dei requisiti previsti dall’Ente, per esempio in alcune situazioni con altra previdenza obbligatoria, può essere applicata una contribuzione ridotta. La posizione deve essere verificata prima della compilazione del Modello D: non è possibile scegliere liberamente l’aliquota più bassa.
Modello D ENPAM 2026: reddito, scadenza e differenza con il 2026
Il Modello D è la dichiarazione annuale con cui si comunica all’ENPAM il reddito libero-professionale prodotto nell’anno precedente.
Il Modello D 2026 dichiara quindi i redditi professionali del 2025, non quelli prodotti nel 2026. Per il 2026 la scadenza ordinaria del 31 luglio è stata prorogata al 4 settembre 2026.
Questa distinzione è importante anche quando si parla di aliquota Quota B: la percentuale riportata nella dichiarazione 2026 riguarda il reddito dell’anno precedente.
ENPAM specifica inoltre che il reddito da dichiarare comprende quello derivante dall’attività medica o odontoiatrica o da attività svolte grazie alla specifica competenza professionale. La pagina ufficiale è Modello D ENPAM.
Imposta sostitutiva 5% o 15%
L’aliquota ordinaria del regime forfettario è pari al 15%. Può essere ridotta al 5% per i primi cinque periodi d’imposta quando ricorrono tutte le condizioni previste per una nuova attività.
Non basta aprire per la prima volta uno studio odontoiatrico o iscriversi da poco all’Albo. Bisogna verificare le condizioni fiscali specifiche, compresa l’assenza di mera prosecuzione di una precedente attività nei casi previsti dalla legge.
L’agevolazione fiscale del 5% è distinta dalle regole ENPAM e non modifica automaticamente Quota A o Quota B.
Costi dello studio dentistico e convenienza del forfettario
Per l’odontoiatra la convenienza del forfettario va valutata con particolare attenzione perché i costi reali possono essere elevati. Il coefficiente del 78% riconosce forfettariamente costi pari al 22% dei compensi, ma uno studio odontoiatrico può sostenere spese superiori.
Tra i costi più rilevanti possono rientrare materiali odontoiatrici, laboratorio odontotecnico, assistenti, collaboratori, affitto, leasing, riunito, radiologia, sterilizzazione, software, assicurazione, formazione e manutenzione delle apparecchiature.
Nel forfettario questi costi non vengono dedotti analiticamente e l’IVA sugli acquisti non viene normalmente recuperata. Un professionista che lavora prevalentemente come collaboratore presso studi di terzi può avere una struttura di costi molto diversa rispetto a chi gestisce uno studio proprio.
Studio proprio e collaborazione: stessa aliquota, convenienza diversa
Due odontoiatri con lo stesso fatturato possono ottenere risultati molto differenti. Chi svolge consulenze o collaborazioni con costi contenuti può beneficiare maggiormente del coefficiente forfettario; chi sostiene elevati costi di struttura deve confrontare attentamente il risultato con il regime ordinario.
Fatture sanitarie, IVA e Sistema Tessera Sanitaria
L’attività odontoiatrica deve essere coordinata anche con le regole sanitarie e fiscali della prestazione. L’odontoiatra rientra tra i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria nei casi previsti.
Il regime forfettario e l’eventuale esenzione IVA delle prestazioni sanitarie sono concetti diversi. Nel valutare una prestazione occorre distinguere la disciplina fiscale propria del forfettario dalla natura sanitaria o non sanitaria dell’operazione.
Per questo tema consulta anche la guida APIVA sulle prestazioni sanitarie esenti IVA.
Per prestazioni verso persone fisiche e altri casi sanitari devono inoltre essere rispettate le regole vigenti sulla documentazione fiscale, sulla trasmissione al Sistema TS e sulla tutela dei dati sanitari.
Odontoiatra dipendente, collaboratore e libera professione
Un odontoiatra può affiancare alla propria attività autonoma un rapporto di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione compatibili con la professione.
Il lavoro dipendente può incidere sui requisiti del regime forfettario e, contemporaneamente, sulla misura della contribuzione Quota B quando ricorrono le condizioni ENPAM per un’aliquota ridotta.
Non bisogna quindi usare una sola simulazione standard per tutti: un odontoiatra esclusivamente libero professionista, uno dipendente che svolge anche visite private e uno che collabora stabilmente con cliniche o studi possono avere carichi previdenziali differenti.
Studio individuale, società odontoiatrica e attività accessorie
Il regime forfettario è riferito alla persona fisica che esercita individualmente l’attività. La partecipazione a società o l’esercizio attraverso strutture societarie può incidere sulle cause di esclusione e va analizzata separatamente.
Anche le attività accessorie meritano attenzione. La vendita di prodotti, l’attività formativa, consulenze non sanitarie o altre prestazioni economicamente autonome possono richiedere un inquadramento ulteriore e, se necessario, codici ATECO aggiuntivi.
Il pillar APIVA sulla Partita IVA dell’odontoiatra approfondisce ATECO 86.23.00, Albo e differenze da igienista dentale e odontotecnico.
Checklist prima di scegliere il forfettario
- verifica tutti i requisiti generali del regime;
- controlla che l’attività sia correttamente classificata con ATECO 86.23.00;
- applica il coefficiente di redditività del 78%;
- calcola separatamente imposta e contributi ENPAM;
- distingui Quota A e Quota B;
- verifica l’aliquota Quota B applicabile alla tua posizione;
- presenta correttamente il Modello D;
- stima i costi reali di studio, laboratorio e personale;
- considera IVA sugli acquisti e Sistema Tessera Sanitaria;
- confronta il risultato con il regime ordinario prima di scegliere.
Domande frequenti sul regime forfettario dell’odontoiatra
Qual è il coefficiente di redditività dell’odontoiatra?
Per l’attività odontoiatrica della divisione 86 il coefficiente è del 78%.
Quanto paga di Quota A ENPAM nel 2026?
L’importo dipende dall’età: da 304,73 euro fino a 30 anni fino a 2.049,83 euro dai 40 anni fino all’età di pensionamento della Quota A, oltre al contributo maternità previsto per il 2026.
Quanto è l’aliquota Quota B nel Modello D 2026?
L’aliquota intera sul reddito professionale prodotto nel 2025 è del 19,5% fino a 150.000 euro; possono esistere aliquote ridotte per specifiche situazioni.
Il Modello D 2026 riguarda il reddito 2026?
No. Il Modello D 2026 riguarda il reddito libero-professionale prodotto nel 2025.
L’odontoiatra può applicare il 5% fiscale?
Sì, se ricorrono tutte le condizioni previste per la nuova attività.
Il forfettario conviene sempre a un dentista?
No. La convenienza dipende soprattutto dai costi reali dello studio, dai materiali, dal laboratorio, dal personale, dalla contribuzione ENPAM e dall’IVA sugli acquisti.