Le rimanenze di magazzino della ditta individuale sono le merci, materie prime, semilavorati e prodotti rimasti alla fine del periodo d’imposta. Nel 2026 il loro trattamento cambia molto in base al regime contabile: in contabilità ordinaria incidono sul reddito secondo l’articolo 92 del TUIR; in contabilità semplificata non concorrono alla determinazione del reddito con lo stesso meccanismo; nel forfettario non si deducono né si tassano analiticamente, ma possono diventare rilevanti quando si cambia regime IVA.
È quindi importante distinguere inventario fisico, libro degli inventari e scritture ausiliarie di magazzino: sono tre concetti collegati, ma non equivalenti.
Rimanenze di magazzino: risposta rapida
| Situazione | Regola principale |
|---|---|
| Contabilità ordinaria | Le variazioni delle rimanenze incidono sul reddito |
| Contabilità semplificata | Le rimanenze non determinano il reddito come nell’ordinaria |
| Regime forfettario | Nessuna deduzione o tassazione analitica delle rimanenze |
| Passaggio al forfettario | Possibile rettifica IVA sulle merci ancora in magazzino |
| Scritture ausiliarie di magazzino | Obbligatorie solo oltre specifiche soglie e condizioni |
Cosa sono le rimanenze finali?
Sono i beni dell’impresa che alla chiusura dell’esercizio non sono ancora stati venduti o utilizzati. Possono comprendere merci destinate alla rivendita, materie prime, semilavorati, prodotti finiti e, in alcuni casi, lavori o servizi in corso.
Per un negozio, ad esempio, sono rimanenze i prodotti ancora presenti sugli scaffali e in deposito al 31 dicembre. Per un’attività produttiva possono esserlo anche materie prime e semilavorati non ancora trasformati.
Rimanenze finali ed esistenze iniziali
In contabilità ordinaria le rimanenze finali di un esercizio diventano le esistenze iniziali dell’esercizio successivo. L’articolo 92, comma 7, del TUIR lo stabilisce espressamente. Il confronto tra consistenza iniziale e finale consente di attribuire correttamente al periodo il costo delle merci effettivamente vendute o utilizzate.
Come incidono sul reddito in contabilità ordinaria?
Per la ditta individuale in contabilità ordinaria, la variazione delle rimanenze finali rispetto alle esistenze iniziali concorre alla formazione del reddito d’impresa. In termini pratici, una crescita del magazzino può aumentare il risultato fiscale rispetto al semplice confronto tra incassi e pagamenti, perché una parte degli acquisti non è ancora stata economicamente consumata attraverso la vendita.
È uno dei motivi per cui il saldo bancario non coincide con l’utile fiscale: un’impresa può aver speso molto per acquistare merce e avere liquidità più bassa, ma se una parte consistente di quella merce è ancora in magazzino il costo non produce integralmente lo stesso effetto sul reddito dell’esercizio.
Come si valutano le rimanenze?
L’articolo 92 del TUIR prevede che le rimanenze siano raggruppate in categorie omogenee per natura e valore quando non sono valutate a costi specifici. Nel primo esercizio il valore unitario deriva dal rapporto tra costo complessivo dei beni prodotti o acquistati e quantità. Negli esercizi successivi operano i criteri previsti dalla norma.
- costo specifico, quando il bene è identificabile singolarmente;
- criterio fiscale a strati previsto dall’articolo 92;
- media ponderata, se adottata in bilancio;
- FIFO, se adottato in bilancio;
- metodo del prezzo al dettaglio per le attività che rispettano le condizioni previste.
Cosa significa categorie omogenee per natura e valore?
Non è corretto attribuire un unico valore medio a beni molto diversi tra loro. I prodotti devono essere raggruppati in categorie che abbiano caratteristiche economiche sufficientemente simili. In un negozio di elettronica, per esempio, smartphone di fascia alta e accessori di basso valore non dovrebbero essere trattati come se fossero un’unica categoria indistinta.
Serve fare un inventario fisico?
Per determinare correttamente le rimanenze serve conoscere la giacenza effettiva alla data di chiusura. Questo richiede normalmente una conta o una ricostruzione attendibile delle quantità realmente presenti. Differenze per cali, merce deteriorata, furti, resi e ammanchi devono essere gestite con documentazione coerente.
L’inventario fisico è quindi la verifica concreta dei beni presenti; il libro degli inventari è invece una scrittura contabile obbligatoria per l’imprenditore in ordinaria. Per la distinzione completa consulta bilancio e inventario della ditta individuale.
Le scritture ausiliarie di magazzino sono sempre obbligatorie?
No. Il fatto di possedere merci non significa automaticamente dover tenere una contabilità di magazzino analitica. L’articolo 1 del D.P.R. 695/1996 prevede l’obbligo quando, per due periodi d’imposta consecutivi, sono superati contemporaneamente 5,164 milioni di euro di ricavi e 1,1 milioni di euro di rimanenze. L’obbligo parte dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui le due condizioni risultano superate per la seconda volta consecutiva.
Queste sono le soglie normative aggiornate: online si incontrano ancora spesso i precedenti valori di 5.164.568,99 euro e 1.032.913,80 euro.
Cosa deve registrare la contabilità di magazzino?
Quando obbligatorie, le scritture ausiliarie devono seguire sistematicamente le variazioni delle consistenze e le quantità in entrata e uscita di merci, prodotti finiti, semilavorati e materie prime rilevanti. La disciplina consente anche esclusioni per categorie di trascurabile rilevanza entro le condizioni previste dall’articolo 14 del D.P.R. 600/1973.
Cosa cambia in contabilità semplificata?
Per le imprese minori in contabilità semplificata, l’articolo 66 del TUIR determina il reddito secondo un sistema improntato al criterio di cassa. Dal 2017 le rimanenze finali e le esistenze iniziali non entrano nella determinazione del reddito con il meccanismo tipico dell’ordinaria.
Questo non significa però che il magazzino “non esista”: le quantità effettive possono restare importanti per inventari gestionali, passaggi di regime, verifiche, cessioni d’azienda e altri adempimenti. Il valore delle merci va quindi comunque ricostruito quando serve.
E nel regime forfettario?
Nel regime forfettario il reddito si calcola applicando il coefficiente di redditività ai ricavi o compensi. Le merci acquistate e rimaste in magazzino non vengono quindi dedotte o tassate analiticamente come nella contabilità ordinaria.
Il magazzino può però diventare fiscalmente rilevante quando si entra nel forfettario provenendo da un regime IVA ordinario.
Passaggio al forfettario: attenzione alla rettifica IVA
Quando il cambio di regime modifica il diritto alla detrazione IVA, l’articolo 59 del D.Lgs. 10/2026, Testo unico IVA, prevede la rettifica per i beni non ancora ceduti o utilizzati. Le merci rimaste in magazzino sulle quali era stata detratta l’IVA possono quindi richiedere una rettifica nella dichiarazione relativa all’anno del passaggio.
È un passaggio diverso dalla tassazione delle rimanenze ai fini del reddito: riguarda l’IVA già detratta sugli acquisti.
Per il dettaglio operativo consulta anche rettifica IVA nel passaggio al regime forfettario.
Esempio pratico: negozio con merce invenduta
Una ditta in ordinaria acquista nell’anno merci per 60.000 euro. Al 31 dicembre risultano ancora prodotti in magazzino per un valore fiscale di 15.000 euro. Quel valore non può essere ignorato: entra nella determinazione delle rimanenze finali e diventerà esistenza iniziale del periodo successivo. Se invece la stessa ditta fosse in semplificata, il reddito non verrebbe determinato attraverso la variazione delle rimanenze secondo l’articolo 92.
Rimanenze e chiusura della ditta individuale
Prima di cessare l’attività bisogna verificare cosa accade alla merce residua. Vendita finale, trasferimento nell’ambito di una cessione d’azienda, destinazione personale o altre forme di fuoriuscita possono avere conseguenze diverse ai fini IVA e del reddito. Non è corretto chiudere la posizione e considerare automaticamente il magazzino pari a zero.
Per la procedura generale consulta come chiudere Partita IVA e ditta individuale e, in caso di trasferimento dell’attività, cessione della ditta individuale.
Quali norme valgono nel 2026?
Per il periodo d’imposta 2026 il riferimento principale per la valutazione fiscale resta l’articolo 92 del D.P.R. 917/1986. Per le imprese minori rileva l’articolo 66 del medesimo TUIR; per le scritture di magazzino il riferimento è il D.P.R. 600/1973 coordinato con il D.P.R. 695/1996. La rettifica IVA nei cambi di regime è disciplinata dall’articolo 59 del D.Lgs. 10/2026, Testo unico IVA.
Checklist di fine anno per il magazzino
- contare o ricostruire le giacenze effettive;
- separare merci, materie prime, semilavorati e prodotti finiti;
- individuare beni obsoleti, deteriorati o mancanti;
- raggruppare correttamente le categorie omogenee;
- applicare il criterio di valutazione adottato;
- riconciliare inventario fisico e contabilità;
- verificare il regime fiscale applicato;
- controllare eventuali passaggi di regime o cessazioni.
Per una visione complessiva consulta anche la guida alla ditta individuale.
Domande frequenti
Le rimanenze finali aumentano sempre le tasse?
Non automaticamente. In ordinaria la loro variazione concorre al reddito; in semplificata e forfettario operano regole diverse.
Una ditta individuale deve sempre tenere il registro di magazzino?
No. Le scritture ausiliarie diventano obbligatorie solo quando si verificano le soglie e le condizioni previste dalla legge.
Quali sono le soglie aggiornate?
Ricavi superiori a 5,164 milioni di euro e rimanenze superiori a 1,1 milioni di euro per due esercizi consecutivi, con decorrenza dell’obbligo secondo il D.P.R. 695/1996.
Nel forfettario devo valorizzare fiscalmente il magazzino?
Il reddito forfettario non si determina attraverso le rimanenze, ma il magazzino può essere rilevante in caso di passaggio di regime e rettifica IVA.
Rimanenze finali ed esistenze iniziali coincidono?
In ordinaria il valore finale dichiarato per un esercizio diventa l’esistenza iniziale del periodo successivo.
Posso chiudere la ditta lasciando merce in magazzino?
La merce residua deve essere gestita fiscalmente prima o contestualmente alla cessazione, verificando IVA, destinazione dei beni e regime applicato.