La ritenuta d’acconto nel regime forfettario normalmente non viene applicata ai ricavi e ai compensi soggetti all’imposta sostitutiva. L’articolo 1, comma 67, della Legge 190/2014 stabilisce infatti che questi importi non sono assoggettati a ritenuta da parte del sostituto d’imposta, purché il contribuente rilasci l’apposita dichiarazione prevista dalla norma.
Bisogna però distinguere due situazioni diverse: la ritenuta che un cliente potrebbe applicare sul compenso incassato dal forfettario e le ritenute che lo stesso contribuente dovrebbe eventualmente operare quando paga dipendenti, professionisti o altri soggetti. Le due regole non coincidono.
Il regime forfettario applica la ritenuta d’acconto?
Sui ricavi e compensi che rientrano nel regime forfettario, normalmente no.
Il comma 67 della Legge 190/2014 stabilisce che tali somme non sono assoggettate alla ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
Il motivo è che il reddito dell’attività viene assoggettato all’imposta sostitutiva propria del regime forfettario e non segue il normale meccanismo della ritenuta applicata ai compensi professionali soggetti a IRPEF.
Cosa deve fare il forfettario per non subire la ritenuta?
La legge richiede che il contribuente rilasci al sostituto d’imposta una apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito al quale si riferiscono le somme è soggetto a imposta sostitutiva.
Non è quindi sufficiente ragionare soltanto sul fatto che la Partita IVA sia registrata come forfettaria: il soggetto che effettua il pagamento deve essere informato della non applicazione della ritenuta secondo quanto previsto dal comma 67.
Quale dicitura usare nella fattura del forfettario?
Il comma 67 non stabilisce una formula testuale obbligatoria unica, ma richiede che risulti che il reddito è soggetto a imposta sostitutiva.
Una formulazione coerente può indicare, per esempio, che il compenso non è assoggettato a ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della Legge 190/2014 in quanto relativo a reddito soggetto a imposta sostitutiva.
La dicitura deve comunque essere utilizzata insieme alle altre indicazioni corrette della fattura. Per la compilazione completa consulta prima fattura con Partita IVA.
Nella fattura elettronica del forfettario va indicata la ritenuta?
Se il compenso rientra nella regola del comma 67 e non è soggetto a ritenuta, non bisogna inserire automaticamente una ritenuta come se si trattasse di una normale fattura professionale soggetta a IRPEF.
La fattura elettronica deve essere predisposta coerentemente con il regime fiscale e con la natura effettiva dell’operazione. Per gli altri aspetti del file elettronico consulta fatturazione elettronica e Partita IVA.
Se il cliente è un’impresa o un professionista cambia qualcosa?
È proprio quando il cliente riveste la qualifica di sostituto d’imposta che la regola del comma 67 assume particolare importanza.
Un professionista in regime ordinario può normalmente subire la ritenuta quando viene pagato da un sostituto d’imposta e ricorrono i presupposti previsti. Il compenso soggetto al regime forfettario segue invece la specifica esclusione prevista dalla Legge 190/2014.
Se il cliente è un privato si applica la ritenuta?
Il cliente privato consumatore normalmente non agisce come sostituto d’imposta per il pagamento di una prestazione professionale.
Nel caso del forfettario resta comunque importante documentare correttamente l’operazione e non confondere l’assenza della ritenuta con l’assenza degli altri eventuali obblighi della fattura.
Regime forfettario e regime ordinario: cosa cambia per la ritenuta?
La differenza è sostanziale.
- forfettario: i ricavi e compensi soggetti al regime non subiscono la ritenuta d’acconto secondo il comma 67;
- regime ordinario: per i compensi professionali può essere applicata la ritenuta quando il pagamento viene effettuato da un sostituto d’imposta e ricorrono i relativi presupposti.
Per il confronto complessivo tra i due sistemi consulta regime forfettario o ordinario.
La ritenuta d’acconto è la stessa cosa dell’acconto delle tasse?
No. Sono due concetti completamente differenti.
La ritenuta è una somma trattenuta dal soggetto che effettua un determinato pagamento quando la disciplina lo prevede. L’acconto dell’imposta sostitutiva è invece un versamento anticipato dell’imposta dovuta dal contribuente forfettario.
Per primo acconto, secondo acconto, metodo storico e codici F24 consulta acconto del regime forfettario.
Il forfettario è sostituto d’imposta?
Il comma 69 della Legge 190/2014 stabilisce una regola specifica: il contribuente forfettario non è normalmente tenuto a operare le ritenute alla fonte previste dal Titolo III del DPR 600/1973.
La stessa disposizione contiene però un’eccezione espressa per le ritenute previste dagli articoli 23 e 24 del DPR 600/1973.
Se un forfettario paga un altro professionista deve applicare il 20%?
Non automaticamente.
La regola del comma 69 esonera il contribuente forfettario dall’operare le ritenute alla fonte del Titolo III, fatte salve le eccezioni espressamente indicate dalla norma.
Il pagamento di una fattura ricevuta da un altro professionista non deve quindi essere gestito semplicemente copiando il comportamento di un’impresa in regime ordinario senza prima verificare la disciplina applicabile al forfettario.
Se il forfettario ha dipendenti deve applicare le ritenute?
Sì, quando ricorrono le fattispecie degli articoli 23 e 24 richiamate espressamente dal comma 69.
L’esonero del forfettario non deve quindi essere interpretato come una regola secondo cui chi applica questo regime non possa mai avere obblighi da sostituto d’imposta.
La presenza di personale dipendente o di redditi assimilati richiede la gestione delle ritenute previste dalle relative disposizioni.
Cosa deve dichiarare il forfettario per i pagamenti senza ritenuta?
Il comma 69 prevede anche un obbligo informativo: nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati, secondo le istruzioni applicabili, il codice fiscale dei percettori dei redditi sui quali non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
L’esonero dall’effettuazione della ritenuta non significa quindi che il pagamento possa essere ignorato sotto il profilo dichiarativo.
Cosa succede se il cliente applica per errore una ritenuta al forfettario?
Bisogna prima verificare che tipo di ritenuta è stata effettivamente operata, se è stata certificata e se esistono le condizioni per correggere il pagamento o recuperare la somma.
Non è corretto presumere che qualsiasi ritenuta applicata per errore possa essere automaticamente sottratta dall’imposta sostitutiva.
Le istruzioni Redditi PF 2026 prevedono infatti nel quadro RS un prospetto specifico denominato “Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario – Casi particolari”, destinato soltanto alle tipologie di ritenuta che rientrano nelle condizioni previste dalle istruzioni.
Quando una ritenuta subita può essere scomputata?
Le istruzioni Redditi PF 2026 precisano che alcune ritenute subite dai contribuenti forfettari possono essere considerate ai fini dello scomputo dall’imposta sostitutiva e/o dall’IRPEF ordinaria quando ricorrono le condizioni previste.
Tra le condizioni indicate dall’Agenzia vi sono la regolare certificazione della ritenuta da parte del sostituto d’imposta e il fatto che non ne sia già stato richiesto il rimborso all’Agenzia delle Entrate.
Il prospetto è dedicato a casi particolari: prima di riportare una ritenuta nella dichiarazione bisogna quindi identificarne origine e natura.
Una ritenuta erronea del 20% si recupera sempre in dichiarazione?
No. Non esiste una regola generale secondo cui qualsiasi 20% trattenuto al forfettario possa essere inserito automaticamente nel prospetto dedicato ai casi particolari.
Occorre verificare la Certificazione Unica o altra certificazione ricevuta, il tipo di ritenuta, la causa del pagamento e le istruzioni della dichiarazione relativa al periodo d’imposta interessato.
Ritenuta d’acconto e prestazione occasionale sono la stessa cosa?
No. Il trattamento di una prestazione occasionale non deve essere trasferito automaticamente a una fattura emessa con Partita IVA in regime forfettario.
Nel lavoro autonomo occasionale può trovare applicazione la ritenuta quando il compenso viene corrisposto da un sostituto d’imposta. Il compenso derivante dall’attività forfettaria segue invece la disciplina del comma 67.
La distinzione è approfondita nella guida Partita IVA o prestazione occasionale.
Cosa controllare prima di emettere una fattura senza ritenuta?
- che il contribuente stia effettivamente applicando il regime forfettario;
- che il compenso appartenga al reddito soggetto al regime;
- che sia stata resa la dichiarazione prevista dal comma 67;
- che la fattura utilizzi correttamente il regime fiscale applicabile;
- che non venga inserita automaticamente una ritenuta non dovuta;
- che siano gestiti correttamente IVA, bollo e previdenza;
- che eventuali pagamenti effettuati dal forfettario vengano distinti dai compensi incassati;
- che siano considerate le eccezioni degli articoli 23 e 24;
- che eventuali ritenute effettivamente subite siano identificate prima della dichiarazione;
- che non venga richiesto contemporaneamente rimborso e scomputo della stessa ritenuta.
Fonti ufficiali sulla ritenuta nel regime forfettario
- Normattiva – Legge 190/2014, articolo 1, commi 67 e 69;
- Agenzia delle Entrate – Redditi PF 2026, Quadro RS;
- Agenzia delle Entrate – Redditi PF 2026, Quadro LM.
Domande frequenti sulla ritenuta d’acconto del forfettario
Un professionista forfettario deve applicare il 20% in fattura?
No, i compensi soggetti al regime forfettario non sono assoggettati alla normale ritenuta d’acconto prevista per i compensi professionali, secondo il comma 67 della Legge 190/2014.
Serve una dichiarazione al cliente?
Sì. Il comma 67 richiede un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme si riferiscono è soggetto a imposta sostitutiva.
Un forfettario trattiene il 20% quando paga un professionista?
Non automaticamente. Il comma 69 prevede un esonero dalle ritenute del Titolo III del DPR 600/1973, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.
Un forfettario con dipendenti opera le ritenute?
Sì, quando si applicano le ritenute degli articoli 23 e 24 del DPR 600/1973, espressamente escluse dall’esonero generale del comma 69.
Se ho subito una ritenuta posso sempre scalarla dalle tasse?
No. Redditi PF 2026 consente lo scomputo soltanto per le ritenute che rientrano nei casi e nelle condizioni previste, tra cui la regolare certificazione e l’assenza di una precedente richiesta di rimborso.