I versamenti in conto aumento di capitale SRL riguardano un aumento già deliberato e in fase di sottoscrizione o completamento. Sono quindi diversi sia dai versamenti in conto futuro aumento di capitale, effettuati prima che l’operazione sia perfezionata, sia dai generici versamenti in conto capitale.
Nel 2026 la distinzione è importante soprattutto per la rappresentazione in bilancio e per capire quando le somme diventano definitivamente capitale sociale. L’OIC 28 differenzia inoltre il trattamento degli aumenti scindibili e inscindibili.
Cosa sono i versamenti in conto aumento capitale SRL?
Sono somme versate dai soci dopo che la società ha già deliberato un aumento di capitale, ma prima che la procedura sia completamente eseguita e iscritta al Registro Imprese. Il versamento è quindi collegato a una sottoscrizione concreta, non a un generico progetto futuro.
Qual è la differenza dal conto futuro aumento?
Nel conto futuro aumento capitale SRL il socio anticipa risorse per un aumento che deve ancora essere deliberato o perfezionato. Nel conto aumento, invece, esiste già una decisione societaria che definisce importo, termini e modalità della sottoscrizione.
È diverso dal versamento in conto capitale?
Sì. Il versamento in conto capitale rafforza il patrimonio netto senza essere destinato necessariamente a un aumento. Il conto aumento è invece strettamente collegato a una delibera di aumento già esistente.
Quando nasce il debito di sottoscrizione del socio?
Con la sottoscrizione il socio assume l’obbligo di eseguire il conferimento corrispondente alla nuova quota di capitale. La decisione di aumento stabilisce il termine entro cui esercitare il diritto di sottoscrizione e le modalità dell’operazione.
Quanto deve versare il socio alla sottoscrizione?
Per i conferimenti in denaro l’articolo 2481-bis prevede, in via ordinaria, il versamento di almeno il 25% della parte di capitale sottoscritta e dell’intero eventuale soprapprezzo. Se l’aumento è sottoscritto dal socio unico, il conferimento in denaro deve essere versato integralmente.
Cosa significa aumento scindibile?
L’aumento è scindibile quando la delibera consente espressamente che il capitale aumenti anche per un importo inferiore a quello massimo deliberato, in base alle sottoscrizioni effettivamente raccolte entro il termine.
Come si contabilizzano i versamenti in un aumento scindibile?
Secondo l’OIC 28, se alla chiusura dell’esercizio la procedura è ancora in corso, gli importi già sottoscritti in un aumento scindibile vengono rilevati nella voce “Versamenti in conto aumento del capitale sociale”, una riserva di capitale con uno specifico vincolo di destinazione.
Quando la riserva viene girata a capitale?
Quando l’aumento viene eseguito e l’attestazione degli amministratori viene iscritta al Registro Imprese, la riserva collegata alle sottoscrizioni viene riclassificata nella voce capitale sociale.
Cosa significa aumento inscindibile?
L’aumento è inscindibile quando deve essere sottoscritto integralmente entro il termine previsto. Se manca la previsione espressa della scindibilità, l’aumento non può considerarsi eseguito parzialmente soltanto perché alcuni soci hanno sottoscritto.
Come si contabilizzano i versamenti in un aumento inscindibile?
L’OIC 28 prevede che gli importi sottoscritti siano rilevati come debito verso i sottoscrittori finché non è certo che l’aumento sarà integralmente sottoscritto. Questo perché, se l’importo complessivo non viene raggiunto, le somme già versate devono essere restituite.
Se l’aumento inscindibile non viene sottoscritto tutto, cosa succede?
L’operazione non si perfeziona e i conferimenti eseguiti devono essere restituiti ai sottoscrittori. Non sarebbe corretto trasformarli automaticamente in un generico versamento in conto capitale senza una nuova e chiara volontà delle parti.
Se l’aumento scindibile viene sottoscritto solo in parte?
Se la delibera prevede espressamente la scindibilità, il capitale può aumentare per l’importo delle sottoscrizioni effettivamente raccolte. È proprio questa caratteristica che consente di considerare gli apporti già sottoscritti come destinati a un aumento parziale comunque efficace.
Cosa succede alle quote non sottoscritte?
La delibera può disciplinare la parte rimasta inoptata, consentendo in determinati casi che venga sottoscritta dagli altri soci o da terzi. In mancanza di una previsione coerente non è corretto assegnare automaticamente a un soggetto diverso la porzione non sottoscritta. Questa fase è importante perché può modificare gli equilibri tra i soci e determinare una diluizione delle percentuali originarie.
Come si gestisce la scadenza del termine di sottoscrizione?
Alla scadenza bisogna verificare quante sottoscrizioni siano state raccolte e confrontarle con quanto previsto dalla delibera. Se l’aumento è scindibile, l’operazione può chiudersi per l’importo effettivamente sottoscritto. Se è inscindibile e manca l’integrale sottoscrizione, l’aumento non si perfeziona e le somme devono essere restituite. Non bisogna lasciare la procedura sospesa senza una ricostruzione formale dell’esito.
Il capitale può essere indicato come aumentato prima dell’iscrizione?
La società deve coordinare correttamente la rappresentazione contabile con gli adempimenti del Registro Imprese. Finché l’attestazione di esecuzione non viene depositata e iscritta, gli importi raccolti non vanno trattati in modo improprio come capitale già definitivamente aggiornato.
Entro quando va depositata l’attestazione dell’aumento?
L’articolo 2481-bis prevede che, entro 30 giorni dall’avvenuta sottoscrizione, gli amministratori depositino per l’iscrizione nel Registro Imprese l’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito.
Cosa cambia dopo il deposito dell’attestazione?
Con l’iscrizione dell’esecuzione al Registro Imprese la società può rappresentare definitivamente il nuovo capitale risultante dall’operazione. Le somme temporaneamente rilevate nella specifica riserva vengono riclassificate a capitale e la nuova struttura delle partecipazioni deve risultare coerente con le sottoscrizioni effettivamente perfezionate.
Il versamento modifica subito la percentuale del socio?
La percentuale cambia con l’effettiva esecuzione dell’aumento e l’attribuzione delle nuove partecipazioni. Il solo movimento bancario, isolato dalla sottoscrizione e dalla procedura societaria, non basta a modificare i diritti sociali.
Cosa succede al soprapprezzo?
L’eventuale soprapprezzo deve essere versato integralmente al momento della sottoscrizione. È una componente distinta dal capitale nominale e confluisce nel patrimonio netto secondo la disciplina applicabile.
Un terzo può sottoscrivere l’aumento?
Può accadere se la delibera e l’atto costitutivo consentono l’ingresso di terzi o disciplinano la parte non sottoscritta dai soci. Bisogna rispettare il diritto di sottoscrizione spettante ai soci e le regole già descritte nella guida sull’aumento capitale SRL.
Si possono versare beni o crediti invece del denaro?
Sì, se l’aumento prevede conferimenti in natura o crediti e vengono rispettate le regole dell’articolo 2464 e della relazione di stima dell’articolo 2465. Vedi anche conferimenti SRL.
Il conto aumento genera interessi?
No, non è un finanziamento fruttifero. La somma viene versata in esecuzione di una sottoscrizione di capitale. Se l’operazione inscindibile fallisce e nasce un obbligo di restituzione, il rapporto successivo deve essere valutato sulla base della causa concreta e dei tempi di rimborso.
Esempio: aumento scindibile da 100.000 euro
La SRL delibera un aumento fino a 100.000 euro dichiarandolo espressamente scindibile. Alla chiusura dell’esercizio sono state raccolte sottoscrizioni per 65.000 euro. La procedura può completarsi per l’importo effettivamente sottoscritto e, durante la fase in corso, gli importi vengono rappresentati secondo l’OIC 28 come versamenti in conto aumento capitale.
Esempio: aumento inscindibile non completato
La società delibera un aumento inscindibile di 100.000 euro, ma entro il termine vengono sottoscritti soltanto 70.000 euro. Poiché non è stato raggiunto l’importo integrale, l’aumento non si perfeziona e le somme già versate devono essere restituite ai sottoscrittori.
Checklist durante l’aumento
- leggi la delibera notarile;
- verifica se l’aumento è scindibile o inscindibile;
- controlla il termine di sottoscrizione;
- verifica il 25% minimo o il versamento integrale del socio unico;
- versa integralmente il soprapprezzo;
- contabilizza correttamente le somme raccolte;
- controlla le sottoscrizioni finali;
- deposita l’attestazione entro 30 giorni dall’esecuzione;
- riclassifica le somme a capitale quando la procedura è completata.
Per la rappresentazione contabile il riferimento è l’OIC 28; per la disciplina societaria si applica l’articolo 2481-bis del Codice civile.
Domande frequenti
Conto aumento e conto futuro aumento sono la stessa cosa?
No. Nel conto aumento la delibera esiste già; nel conto futuro l’aumento deve ancora essere deliberato o perfezionato.
Se l’aumento inscindibile non è interamente sottoscritto, perdo il denaro?
No. Se l’operazione non si perfeziona, i conferimenti già eseguiti devono essere restituiti ai sottoscrittori.
Quanto devo versare alla sottoscrizione?
Di regola almeno il 25% del capitale sottoscritto e l’intero soprapprezzo; il socio unico versa integralmente il conferimento in denaro.
Entro quando gli amministratori devono depositare l’attestazione?
Entro 30 giorni dall’avvenuta sottoscrizione dell’aumento eseguito.