La Partita IVA del consulente finanziario autonomo nel 2026 utilizza, per la consulenza finanziaria indipendente, il codice ATECO 66.19.22 — Altre attività di consulenza finanziaria. Le note ufficiali ATECO 2025 includono espressamente in questo codice l’attività dei consulenti finanziari indipendenti.
L’apertura fiscale, però, è solo uno dei passaggi. La consulenza in materia di investimenti è un’attività regolamentata: la persona fisica che vuole operare come consulente finanziario autonomo deve essere iscritta nell’apposita sezione dell’Albo unico dei consulenti finanziari tenuto dall’OCF, possedere i requisiti previsti dalla normativa e rispettare specifici obblighi di indipendenza, professionalità e responsabilità.
Qual è il codice ATECO del consulente finanziario autonomo nel 2026?
ATECO 2025 colloca la consulenza finanziaria nel gruppo 66.19.2. Per il consulente finanziario autonomo o indipendente il riferimento è 66.19.22 — Altre attività di consulenza finanziaria.
ISTAT distingue questo codice dal 66.19.21, relativo alla consulenza finanziaria fornita da consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. La distinzione è importante perché le due figure hanno regole professionali, rapporti con gli intermediari e modelli di remunerazione differenti. Per il criterio generale puoi consultare la guida su come scegliere il codice ATECO.
Consulente finanziario autonomo e consulente finanziario indipendente sono la stessa figura?
Nella pratica le due espressioni vengono spesso utilizzate per indicare la stessa figura: il consulente finanziario autonomo di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico della Finanza, che presta consulenza in materia di investimenti senza essere legato a un intermediario che distribuisce i prodotti consigliati.
La denominazione normativa da utilizzare nei rapporti professionali è comunque quella prevista dal TUF e dall’Albo OCF. Il termine “indipendente” descrive il requisito sostanziale di autonomia e assenza di incentivi da soggetti diversi dal cliente.
Che cosa può fare un consulente finanziario autonomo?
Il consulente finanziario autonomo può prestare consulenza in materia di investimenti nei limiti previsti dall’articolo 18-bis del D.Lgs. 58/1998. La Consob chiarisce che il servizio può riguardare valori mobiliari e quote di organismi di investimento collettivo.
Il consulente può quindi analizzare il portafoglio del cliente, valutare obiettivi e profilo di rischio, formulare raccomandazioni personalizzate e assistere il cliente nelle scelte d’investimento. Non può però trasformarsi in un intermediario che detiene o movimenta direttamente denaro e strumenti finanziari del cliente.
Può detenere denaro o titoli del cliente?
No. L’articolo 18-bis del TUF stabilisce espressamente che il consulente finanziario autonomo presta il servizio senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti.
Anche la disciplina Consob vieta al consulente di ricevere deleghe che gli consentano di disporre delle somme o dei valori del cliente. Il cliente mantiene quindi il rapporto operativo con banca, SIM o altro intermediario presso cui sono depositati gli strumenti finanziari.
Serve l’iscrizione all’OCF?
Sì. Il consulente finanziario autonomo deve essere iscritto nella specifica sezione dell’Albo unico dei consulenti finanziari tenuto dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari, OCF.
L’apertura della Partita IVA non sostituisce l’iscrizione professionale. Senza i requisiti e l’iscrizione previsti non è possibile esercitare professionalmente verso il pubblico la consulenza in materia di investimenti riservata dalla normativa.
Quali requisiti professionali servono?
Il D.M. 24 dicembre 2008, n. 206 richiede per l’iscrizione un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore previsto dalla norma e un’adeguata conoscenza specialistica nelle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche rilevanti.
Questa preparazione viene normalmente verificata tramite una prova valutativa. La normativa prevede specifici casi di esonero collegati a esperienze professionali qualificate e documentate. Le condizioni concrete vanno sempre verificate secondo le regole OCF vigenti al momento della domanda.
Serve esperienza professionale precedente?
La disciplina dell’iscrizione considera sia la prova valutativa sia, nei casi previsti, l’esperienza professionale qualificata. Il Regolamento Intermediari richiede inoltre che il candidato fornisca all’OCF le informazioni necessarie per verificare struttura organizzativa, programma di attività e possesso dei requisiti applicabili.
Non è quindi corretto ridurre l’accesso alla professione al semplice possesso di una Partita IVA o di una laurea in economia.
Quali sono i requisiti di indipendenza?
L’indipendenza è uno dei punti centrali della professione. Il D.M. 206/2008 vieta rapporti patrimoniali, professionali o di altra natura con emittenti, intermediari e soggetti collegati quando tali rapporti possono condizionare l’indipendenza di giudizio.
Inoltre il consulente finanziario autonomo non può percepire benefici da soggetti diversi dal cliente per la prestazione del servizio di consulenza. Questo distingue il modello indipendente da attività remunerate tramite retrocessioni, provvigioni o incentivi collegati ai prodotti consigliati.
Come viene pagato il consulente finanziario autonomo?
Il compenso viene normalmente concordato con il cliente: per esempio a parcella, a forfait periodico o secondo un modello contrattuale coerente con la normativa applicabile. Il punto essenziale è che la remunerazione non comprometta l’indipendenza.
Il contratto dovrebbe specificare contenuto del servizio, durata, compenso, frequenza delle revisioni, modalità di comunicazione e responsabilità delle parti.
Serve un’assicurazione professionale?
Sì. Il D.M. 206/2008 prevede, tra i requisiti patrimoniali per l’iscrizione, una copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante da negligenza professionale.
La disciplina prevede una copertura minima di 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1.500.000 euro annui per il totale delle richieste, salvo aggiornamenti normativi o regolamentari da verificare al momento della stipula. La polizza deve operare per tutto il periodo di iscrizione.
Quando deve aprire la Partita IVA?
La Partita IVA è necessaria quando l’attività autonoma viene esercitata con abitualità. Un consulente iscritto all’OCF che acquisisce clienti, sottoscrive contratti di consulenza e fattura regolarmente le proprie prestazioni svolge una vera attività professionale abituale.
Il percorso fiscale generale è spiegato nella guida su come aprire Partita IVA da libero professionista.
Sotto 5.000 euro può lavorare senza Partita IVA?
No, non automaticamente. La soglia dei 5.000 euro non è un limite fiscale generale sotto il quale una professione abituale può essere esercitata senza Partita IVA.
Per una professione regolamentata come questa contano soprattutto organizzazione e continuità dell’attività, non il solo ammontare iniziale dei compensi.
È libero professionista o impresa?
Il consulente finanziario autonomo persona fisica che vende principalmente la propria prestazione intellettuale opera normalmente come libero professionista. L’iscrizione OCF non comporta automaticamente iscrizione al Registro Imprese.
Una società di consulenza finanziaria è invece una figura distinta, disciplinata dall’articolo 18-ter del TUF e soggetta a propri requisiti. Non va confusa con la Partita IVA individuale del consulente autonomo.
Serve la Camera di Commercio?
Per il solo esercizio personale della professione non è normalmente necessaria l’iscrizione al Registro Imprese. Se però vengono organizzate attività imprenditoriali ulteriori o viene costituita una società, il quadro cambia.
Forma giuridica e attività effettivamente esercitate devono quindi essere definite prima dell’apertura fiscale.
Quale INPS paga il consulente finanziario autonomo?
In assenza di una Cassa previdenziale autonoma dedicata alla professione, il libero professionista rientra normalmente nella Gestione Separata INPS.
Nel 2026 l’INPS indica per i professionisti non assicurati presso altra forma pensionistica obbligatoria un’aliquota complessiva del 26,07%. Per pensionati o soggetti già assicurati presso altra forma obbligatoria, nei casi previsti, l’aliquota è del 24%. Puoi approfondire nella guida alla Gestione Separata INPS 2026.
Ci sono contributi INPS fissi?
No, per il professionista iscritto alla Gestione Separata i contributi sono calcolati sul reddito e non esiste il contributo fisso minimale tipico di Artigiani e Commercianti.
Il minimale di reddito comunicato annualmente dall’INPS rileva però per l’accredito contributivo dell’intero anno.
La rivalsa INPS del 4% è obbligatoria?
No. Il professionista può addebitare una rivalsa del 4% al cliente, ma si tratta di una facoltà e non di un contributo versato direttamente dal cliente all’INPS.
L’obbligo previdenziale resta in capo al professionista e la rivalsa incassata concorre normalmente ai compensi.
Può usare il regime forfettario?
Sì, se rispetta tutti i requisiti previsti e non ricade in una causa di esclusione. La soglia ordinaria è pari a 85.000 euro di ricavi o compensi, oltre alle altre condizioni previste dalla legge.
Per verificare tutti i limiti puoi consultare i requisiti del regime forfettario.
Qual è il coefficiente di redditività?
Per le attività professionali del gruppo finanziario interessato il coefficiente va verificato attraverso la corrispondenza prevista nel periodo transitorio ATECO 2025. Per una nuova apertura è opportuno non dedurre il coefficiente dal solo numero del nuovo codice senza controllare la tabella di raccordo applicabile.
Il funzionamento generale è spiegato nella guida al coefficiente di redditività. Nel piano fiscale concreto va verificato il coefficiente corretto prima di stimare imposta sostitutiva e reddito imponibile.
Può lavorare contemporaneamente come consulente fuori sede?
La Consob chiarisce che l’iscrizione nelle diverse sezioni dell’Albo unico è soggetta a incompatibilità. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non può esercitare contemporaneamente l’attività di consulente finanziario autonomo.
La differenza non è solo nominale: il consulente fuori sede opera per conto di un intermediario, mentre il consulente autonomo deve preservare la propria indipendenza dal sistema distributivo.
Può ricevere provvigioni da banche, SGR o assicurazioni?
Il requisito di indipendenza impedisce al consulente autonomo di percepire benefici da soggetti diversi dal cliente per la consulenza prestata. Provvigioni o incentivi collegati ai prodotti finanziari consigliati possono quindi essere incompatibili con il modello autonomo.
È necessario analizzare attentamente ogni accordo commerciale collaterale prima di sottoscriverlo.
Deve aderire all’Arbitro per le Controversie Finanziarie?
I consulenti finanziari autonomi rientrano tra i soggetti sottoposti alla disciplina dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). La normativa prevede l’adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori nei casi previsti.
Il consulente deve quindi organizzare correttamente reclami, informazioni ai clienti e procedure interne coerenti con la regolamentazione Consob.
Quali obblighi organizzativi ha?
Il Regolamento Intermediari richiede procedure interne adeguate alla natura e alla dimensione dell’attività, registrazioni idonee a ricostruire il servizio prestato e misure per garantire diligenza, correttezza, trasparenza e tutela dell’interesse del cliente.
Questi obblighi incidono anche sui costi di avvio: software, conservazione documentale, privacy, cybersecurity, aggiornamento professionale e procedure di adeguatezza devono essere considerati nel budget.
Serve la fattura elettronica?
Sì, secondo le regole generali applicabili ai titolari di Partita IVA. Le parcelle verso clienti privati e altri committenti seguono la disciplina della fatturazione elettronica nei casi previsti.
Per gli aspetti operativi puoi consultare la guida sulla fatturazione elettronica.
Quanto costa iniziare?
I costi reali possono comprendere iscrizione e contributi OCF, assicurazione RC professionale, Gestione Separata INPS, commercialista, software di analisi e reportistica, strumenti per profilazione e adeguatezza, aggiornamento professionale, privacy, sito web e sistemi di sicurezza informatica.
Prima di stimare il costo annuo è opportuno verificare le tariffe OCF vigenti e il premio assicurativo effettivo, che dipende dalla copertura e dal profilo di rischio.
Checklist prima di aprire la Partita IVA
- verificare requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali;
- completare gli adempimenti necessari per l’iscrizione nella sezione OCF dei consulenti finanziari autonomi;
- utilizzare ATECO 2025 66.19.22 quando l’attività è consulenza finanziaria indipendente;
- aprire la Partita IVA quando l’attività è abituale;
- iscriversi alla Gestione Separata INPS quando dovuta;
- verificare il regime fiscale e il coefficiente forfettario applicabile;
- stipulare la copertura RC professionale richiesta;
- predisporre contratto, procedure interne, reclami e documentazione di consulenza;
- evitare incentivi o rapporti incompatibili con l’indipendenza;
- impostare correttamente fatturazione, privacy e sicurezza dei dati.
Domande frequenti sulla Partita IVA del consulente finanziario autonomo
Qual è il codice ATECO nel 2026?
66.19.22 — Altre attività di consulenza finanziaria, che include i consulenti finanziari indipendenti.
Serve l’OCF?
Sì. Per la consulenza in materia di investimenti come persona fisica autonoma serve l’iscrizione nella relativa sezione dell’Albo unico tenuto dall’OCF.
Può detenere i soldi del cliente?
No. Il consulente autonomo non può detenere fondi o strumenti finanziari appartenenti ai clienti.
Quale INPS paga?
In assenza di altra previdenza obbligatoria o Cassa dedicata, normalmente Gestione Separata INPS.
Può ricevere provvigioni da banche o emittenti?
Il modello autonomo richiede indipendenza e non consente benefici da soggetti diversi dal cliente per la consulenza prestata.
Partita IVA consulente finanziario autonomo nel 2026: cosa verificare
La sequenza corretta è requisiti professionali → iscrizione OCF → ATECO 66.19.22 → Partita IVA → Gestione Separata → regime fiscale → assicurazione RC → procedure interne e contratti. La differenza decisiva rispetto al consulente fuori sede è l’indipendenza: il consulente autonomo lavora nell’interesse del cliente, senza detenere i suoi fondi e senza essere remunerato dai produttori o distributori degli strumenti consigliati.
Le altre guide dedicate alle singole attività sono raccolte nella sezione Professioni e attività.
Fonti ufficiali: ISTAT — ATECO 2025; Normattiva — TUF, articolo 18-bis; Consob — consulenti finanziari autonomi; D.M. 24 dicembre 2008, n. 206 — requisiti professionali, indipendenza e assicurazione; INPS — Circolare n. 8/2026.