Chi dà ripetizioni o lezioni private in modo abituale deve valutare l’apertura della Partita IVA anche se i compensi sono inferiori a 5.000 euro. Per tutoraggio scolastico, tutoraggio accademico e corsi di recupero, ATECO 2025 indica espressamente il codice 85.59.99 – Tutti gli altri servizi vari di istruzione e formazione n.c.a.. Il codice può però cambiare se l’attività riguarda esclusivamente lingue straniere, formazione professionale, musica, sport o altre materie con una voce specifica.
Per un insegnante privato bisogna inoltre distinguere tre situazioni: il tutor freelance che lavora per conto proprio, il docente già titolare di cattedra in una scuola e chi organizza una vera attività imprenditoriale di corsi. Cambiano regole fiscali, previdenza e, per i docenti scolastici, anche gli obblighi verso l’istituto.
Quando serve la Partita IVA per dare ripetizioni
Il criterio principale è l’abitualità dell’attività. Se offri lezioni durante l’anno, hai più studenti, promuovi stabilmente il servizio, fissi tariffe e orari e svolgi l’attività con continuità, la Partita IVA diventa normalmente il corretto inquadramento fiscale.
Non esiste una soglia generale di 5.000 euro che consenta di svolgere un’attività abituale senza Partita IVA. Quella cifra viene spesso confusa con regole previdenziali applicabili a determinate attività occasionali, ma non decide da sola se l’attività è professionale o occasionale.
Quando le lezioni possono essere occasionali
Una lezione isolata o un’attività realmente sporadica può essere valutata come occasionale. Deve però mancare una vera organizzazione professionale continuativa: non basta concentrare molte lezioni in pochi mesi o restare sotto una certa cifra per trasformare automaticamente un lavoro stabile in attività occasionale.
Se prevedi di insegnare con regolarità, la scelta va fatta sulla continuità reale del servizio e non sull’obiettivo di fatturato.
Codice ATECO 85.59.99 per tutor e ripetizioni
Le note ufficiali ISTAT di ATECO 2025 includono nel codice 85.59.99 i servizi di tutoraggio accademico universitario, gli altri servizi di tutoraggio, le attività di tutor dell’apprendimento e i corsi di recupero.
È quindi il riferimento da verificare per chi svolge ripetizioni scolastiche, supporto allo studio, preparazione di materie scolastiche o universitarie e tutoraggio individuale non riconducibile a una categoria didattica più specifica.
Il vecchio ATECO delle ripetizioni non va riutilizzato automaticamente
Molte guide online riportano ancora codici della precedente classificazione. Dal 2025 la classificazione operativa è ATECO 2025 e nel 2026 ISTAT ha aggiornato le tavole di raccordo senza modificare la struttura dei codici.
Per una nuova apertura è quindi necessario partire dall’attività effettiva e dalla classificazione vigente, non copiare un codice utilizzato in passato. Per il metodo generale puoi consultare come scegliere il codice ATECO.
Se insegni lingue straniere
Quando l’attività consiste specificamente in corsi di lingua straniera, ATECO 2025 prevede il codice 85.59.10 – Corsi di lingua straniera. Un insegnante che fa esclusivamente inglese, francese, spagnolo o altre lingue deve quindi verificare questa voce prima di utilizzare il codice residuale 85.59.99.
Se fai formazione professionale
Per corsi di formazione e aggiornamento professionale esiste invece 85.59.20. È un intento diverso dalle normali ripetizioni scolastiche o universitarie.
Se insegni soprattutto a imprese e professionisti, prepara corsi di aggiornamento o formazione tecnica, consulta anche la guida sulla Partita IVA del formatore.
Musica, sport e altre materie possono avere codici diversi
La parola “insegnante privato” non identifica sempre lo stesso ATECO. Lezioni di musica, attività sportive, corsi culturali e altre discipline possono appartenere a categorie specifiche della divisione 85.
La regola pratica è semplice: prima si identifica che cosa insegni realmente e come viene erogato il servizio, poi si sceglie il codice. Il 85.59.99 non deve diventare un contenitore automatico per qualsiasi forma di insegnamento.
Insegnante privato e formatore: qual è la differenza
Un insegnante privato che aiuta studenti con matematica, italiano, materie universitarie o recupero scolastico svolge un’attività diversa dal formatore che eroga corsi destinati allo sviluppo o aggiornamento di competenze professionali.
La distinzione è importante sia per l’ATECO sia per mantenere chiaro il servizio offerto al cliente.
Tutor individuale e vendita di corsi online non sono la stessa attività
Fare lezioni individuali via videochiamata resta normalmente una prestazione didattica personale. Vendere invece corsi preregistrati tramite una piattaforma o un proprio sito può avere caratteristiche economiche e IVA differenti.
Se il prodotto principale è un corso digitale registrato, consulta anche vendere corsi online: ATECO, IVA e requisiti.
Come aprire la Partita IVA da insegnante privato
Se l’attività viene svolta personalmente come lavoro autonomo, senza una struttura imprenditoriale organizzata, l’apertura può avvenire come libero professionista comunicando all’Agenzia delle Entrate l’inizio dell’attività e il codice ATECO corretto.
Non è automaticamente necessaria l’iscrizione alla Camera di Commercio soltanto perché si impartiscono ripetizioni. L’inquadramento cambia se viene creata una vera organizzazione d’impresa con struttura, personale, sede e offerta di corsi organizzati. Per il percorso generale consulta aprire la Partita IVA da libero professionista.
INPS dell’insegnante privato
Il libero professionista senza una propria Cassa previdenziale viene normalmente iscritto alla Gestione Separata INPS. Per il 2026 l’INPS indica per i professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie l’aliquota complessiva del 26,07%.
Se il professionista è già assicurato presso un’altra forma pensionistica obbligatoria o è pensionato, la situazione contributiva è diversa e va verificata separatamente. Questo punto è particolarmente importante per chi insegna già come dipendente e svolge anche lezioni private.
Regime forfettario per insegnanti e tutor
Un insegnante privato può accedere al regime forfettario se rispetta i requisiti generali e non ricade in una causa di esclusione. Il fatto di svolgere ripetizioni non garantisce automaticamente l’accesso: vanno controllati anche eventuale lavoro dipendente, partecipazioni societarie e rapporti con datori di lavoro attuali o precedenti.
Per il controllo aggiornato consulta i requisiti del regime forfettario.
Coefficiente di redditività
Per le attività di istruzione riconducibili alla divisione 85, il regime forfettario utilizza normalmente un coefficiente di redditività del 78%. Questo significa che il reddito fiscale non viene calcolato sottraendo una per una le spese sostenute, ma applicando il coefficiente ai compensi fiscalmente rilevanti e deducendo successivamente i contributi previdenziali secondo le regole del regime.
Il coefficiente va comunque collegato al codice effettivamente utilizzato. Approfondimento: coefficiente di redditività nel forfettario.
Esempio con 20.000 euro di compensi
Con 20.000 euro di compensi e coefficiente del 78%, il reddito determinato forfettariamente è pari a 15.600 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali ammessi. L’imposta sostitutiva del forfettario si applica poi al reddito imponibile secondo l’aliquota spettante al contribuente.
È importante non confondere questa imposta con il particolare 15% previsto per alcune lezioni private svolte da docenti titolari di cattedra.
Il 15% speciale per i docenti titolari di cattedra
La normativa prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali con aliquota del 15% sui compensi derivanti da lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, salvo opzione per la tassazione ordinaria.
L’Agenzia delle Entrate dedica a questi compensi uno specifico rigo della dichiarazione. Non è però il “15% del regime forfettario”: sono due discipline diverse, con presupposti diversi. Se il docente svolge l’attività in modo abituale e deve aprire la Partita IVA, occorre coordinare correttamente inquadramento IVA, previdenza e tassazione applicabile al caso concreto.
Docente di scuola e lezioni private: i limiti dell’articolo 508
Per il personale docente della scuola esistono anche regole specifiche di incompatibilità. L’articolo 508 del D.Lgs. 297/1994 vieta di impartire lezioni private agli alunni del proprio istituto.
Quando le lezioni sono rivolte a studenti di altre scuole, il docente deve verificare gli obblighi di comunicazione e autorizzazione previsti per il proprio rapporto di lavoro. Queste regole sono separate dalla questione fiscale: essere autorizzati dalla scuola non elimina gli eventuali obblighi tributari e previdenziali.
Dipendente pubblico e Partita IVA
Chi è docente pubblico deve considerare anche la disciplina generale delle incompatibilità del pubblico impiego. Prima di aprire una posizione autonoma va quindi verificata la compatibilità dell’attività con il proprio contratto e l’eventuale autorizzazione necessaria.
Per il quadro generale consulta dipendente pubblico e Partita IVA.
Lezioni online e studenti in altre città
Le ripetizioni possono essere svolte in presenza oppure online. Il fatto che la lezione avvenga tramite Zoom, Meet o altra piattaforma non trasforma automaticamente la prestazione in vendita di un prodotto digitale: se l’insegnante eroga personalmente la lezione in diretta, resta centrale la prestazione professionale.
Piattaforme per ripetizioni e marketplace
Se trovi studenti tramite una piattaforma, bisogna distinguere il compenso dell’insegnante dalle eventuali commissioni del marketplace. La piattaforma può limitarsi a mettere in contatto docente e studente oppure intervenire nel pagamento e nella fatturazione. Prima di emettere il documento fiscale va quindi verificato chi è il cliente effettivo e chi incassa il corrispettivo.
Come fatturare le lezioni private
La fattura dovrebbe descrivere in modo coerente il servizio realmente reso, per esempio “lezioni private di matematica”, “tutoraggio universitario” o “corso di recupero”. Per chi utilizza la Partita IVA valgono le regole di fatturazione previste dal proprio regime fiscale.
Per gli aspetti operativi consulta fatturazione elettronica e Partita IVA.
Spese tipiche dell’insegnante privato
- computer, webcam e microfono;
- connessione internet;
- software e piattaforme per videolezioni;
- libri e materiale didattico;
- pubblicità e sito web;
- commissioni delle piattaforme;
- eventuale affitto di un’aula o spazio di lavoro;
- spostamenti per lezioni a domicilio.
Nel forfettario questi costi non vengono normalmente dedotti uno per uno: sono rappresentati in modo forfettario dal coefficiente di redditività. Nel regime ordinario o semplificato la valutazione segue invece le regole analitiche previste per i costi inerenti e documentati.
Quanto chiedere per una lezione privata
La tariffa deve coprire non soltanto l’ora trascorsa con lo studente, ma anche preparazione, correzione degli esercizi, materiale, piattaforme, contributi e imposte. Materia, livello scolastico o universitario, esperienza, modalità online o in presenza e durata del percorso incidono sul prezzo.
Errori frequenti
- pensare che sotto 5.000 euro la Partita IVA non serva mai;
- copiare un vecchio codice ATECO trovato online;
- usare 85.59.99 anche quando esiste un codice specifico per la materia insegnata;
- confondere tutoraggio scolastico e formazione professionale;
- confondere il 15% speciale dei docenti titolari di cattedra con il 15% del forfettario;
- ignorare la Gestione Separata INPS;
- per un docente pubblico, iniziare lezioni senza verificare incompatibilità e autorizzazioni;
- trattare una lezione online in diretta come se fosse automaticamente un corso digitale preregistrato.
Checklist prima di iniziare
- Definisci materia e tipo di insegnamento.
- Verifica se l’attività sarà abituale.
- Controlla il codice ATECO 2025 corretto.
- Distingui ripetizioni, lingue e formazione professionale.
- Verifica l’iscrizione alla Gestione Separata.
- Controlla requisiti e cause di esclusione dal forfettario.
- Se sei docente scolastico, verifica l’articolo 508 e le regole dell’istituto.
- Se sei titolare di cattedra, verifica il regime fiscale speciale sulle lezioni private.
- Organizza fatturazione, pagamenti e documentazione.
- Rivedi l’inquadramento se aggiungi corsi registrati o una struttura organizzata.
Fonti ufficiali
- ISTAT — ATECO 2025, struttura e note esplicative
- INPS — Gestione Separata, aliquote contributive 2026
- Agenzia delle Entrate — compensi per lezioni private e imposta sostitutiva
- Normattiva — D.Lgs. 297/1994
- Agenzia delle Entrate — quadro LM e regime forfettario
Domande frequenti
Qual è il codice ATECO per dare ripetizioni?
Per tutoraggio accademico, tutor dell’apprendimento e corsi di recupero ATECO 2025 include il codice 85.59.99. Se insegni esclusivamente lingue, formazione professionale, musica, sport o altre materie specifiche va verificato il codice dedicato.
Sotto 5.000 euro posso dare ripetizioni senza Partita IVA?
Non automaticamente. L’obbligo di Partita IVA dipende soprattutto dall’abitualità dell’attività, non da una soglia generale di 5.000 euro.
Quale INPS paga un insegnante privato?
Il libero professionista senza Cassa ricade normalmente nella Gestione Separata. Nel 2026 l’aliquota complessiva per il professionista non assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie è 26,07%; chi ha già altra previdenza deve verificare l’aliquota applicabile al proprio caso.
Il docente di ruolo paga sempre il 15% sulle ripetizioni?
La disciplina speciale prevede il 15% sui compensi da lezioni private e ripetizioni dei docenti titolari di cattedra, salvo opzione per la tassazione ordinaria. Va però coordinata con l’inquadramento complessivo dell’attività, soprattutto se le lezioni sono abituali e svolte con Partita IVA.
Un docente può fare ripetizioni agli studenti della propria scuola?
No. L’articolo 508 del D.Lgs. 297/1994 vieta al personale docente di impartire lezioni private agli alunni del proprio istituto. Per lezioni a studenti di altre scuole vanno verificati gli obblighi di comunicazione e autorizzazione previsti.