Aprire la Partita IVA come mediatore familiare nel 2026 richiede di coordinare due piani distinti: l’inquadramento fiscale dell’attività e i requisiti professionali previsti dal decreto interministeriale 27 ottobre 2023, n. 151. ATECO 2025 non contiene una voce denominata esattamente “mediazione familiare”; la voce specifica più coerente per l’attività professionale non clinica rivolta alla coppia e alla famiglia è 88.99.02 — Consulenza familiare.
Il codice ATECO, però, non sostituisce i requisiti per esercitare. Dal 15 novembre 2023 la professione è disciplinata da regole precise su formazione, attestazione o certificazione professionale, aggiornamento, deontologia e onorabilità. Inoltre, l’eventuale iscrizione nell’elenco dei mediatori familiari presso un Tribunale è un tema distinto dall’apertura della Partita IVA.
Qual è il codice ATECO del mediatore familiare nel 2026?
ATECO 2025 ha introdotto il codice 88.99.02 — Consulenza familiare. La denominazione ufficiale è consultabile anche nel vocabolario pubblico ATECO 2025, che esclude espressamente da questa voce i corsi dedicati alla famiglia e alle relazioni genitore-figlio.
Per il mediatore familiare che svolge professionalmente attività non clinica di gestione e facilitazione del conflitto familiare, il 88.99.02 è il riferimento più coerente. Non va però presentato come un “codice riservato” ai mediatori familiari: la denominazione ufficiale resta consulenza familiare e la scelta deve sempre corrispondere alle prestazioni effettivamente fatturate.
Perché non esiste un codice chiamato “mediazione familiare”?
La classificazione ATECO descrive attività economiche, non necessariamente titoli professionali. INAPP colloca il servizio di mediazione familiare nell’area dei servizi sociali professionali associata ai codici della classe 88.99, mentre ATECO 2025 ha creato la voce specifica 88.99.02 per la consulenza familiare.
Se il professionista svolge stabilmente anche attività diverse — per esempio formazione, docenza o altre consulenze autonome — può essere necessario valutare ulteriori codici ATECO.
Chi è il mediatore familiare secondo la normativa?
Il decreto interministeriale 27 ottobre 2023, n. 151 definisce il mediatore familiare come una figura terza e imparziale, con formazione specifica, che interviene nelle situazioni di cessazione o difficoltà relazionale della coppia prima, durante o dopo la separazione.
Il suo compito è facilitare un percorso di riorganizzazione delle relazioni e favorire accordi direttamente negoziati dalle persone coinvolte, con particolare attenzione alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale.
È una professione regolamentata?
Sì. Il decreto 151/2023 disciplina requisiti per l’esercizio, formazione iniziale e continua, deontologia, compensi e trattamento dei dati. Questo significa che non basta aprire la Partita IVA o seguire un corso qualsiasi per potersi presentare professionalmente come mediatore familiare.
Esiste un Ordine o un Albo nazionale?
No. La professione continua a essere esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 4/2013. Non esiste quindi un Ordine professionale nazionale equivalente a quello degli psicologi, degli avvocati o degli assistenti sociali.
Le associazioni professionali possono avere un ruolo rilevante nel sistema previsto dalla legge 4/2013, ma non vanno descritte come Ordini pubblici.
Quali requisiti servono per esercitare?
Il decreto 151/2023 richiede requisiti di onorabilità, formazione iniziale e aggiornamento continuo e prevede, per l’esercizio professionale, il possesso di una delle qualificazioni indicate dall’articolo 4. Tra queste rientrano l’attestazione rilasciata da associazioni professionali inserite nella seconda sezione dell’elenco ministeriale oppure la certificazione di conformità del professionista alla norma tecnica UNI 11644 rilasciata da un organismo accreditato.
Prima di iniziare l’attività bisogna quindi verificare il proprio percorso concreto rispetto al decreto, senza confondere un semplice attestato di partecipazione con i requisiti richiesti per l’esercizio.
Quanto dura la formazione iniziale?
L’articolo 5 del decreto 151/2023 stabilisce che il corso di formazione iniziale preveda almeno 240 ore di lezioni teorico-pratiche, con almeno il 70% dedicato alle materie della mediazione familiare. Una quota rilevante del monte ore deve essere svolta in presenza o in modalità audiovisiva sincrona secondo le condizioni previste dalla norma.
Serve una laurea?
L’accesso alla formazione e la verifica dei titoli devono essere effettuati sulla disciplina vigente e sul percorso riconosciuto scelto. I corsi conformi al decreto richiedono requisiti di accesso specifici: non è corretto presentare come sufficiente un generico corso breve privo del quadro formativo previsto dal D.M. 151/2023.
È obbligatorio l’aggiornamento professionale?
Sì. Il decreto prevede l’aggiornamento professionale continuo. Non si tratta quindi di una formazione che si esaurisce con il primo attestato: il mediatore deve mantenere aggiornate le proprie competenze secondo le regole vigenti.
Cos’è l’elenco dei mediatori familiari presso il Tribunale?
Presso ogni Tribunale è istituito un elenco dei mediatori familiari utilizzabile nell’ambito delle procedure giudiziarie. È un elenco territoriale previsto dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e non va confuso con un Albo nazionale della professione.
Per lavorare privatamente bisogna essere nell’elenco del Tribunale?
Non è corretto equiparare l’iscrizione nell’elenco del Tribunale al requisito generale per ogni incarico privato. Per esercitare la professione valgono i requisiti del D.M. 151/2023; per accedere all’elenco giudiziario esistono invece requisiti ulteriori specifici.
Quali requisiti servono per l’elenco del Tribunale?
La normativa prevede, tra l’altro, l’iscrizione da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell’elenco ministeriale, oltre ad adeguata formazione e specifica competenza nel diritto di famiglia, tutela dei minori e violenza domestica e di genere. La domanda viene presentata al presidente del Tribunale competente con la documentazione prevista.
Mediatore familiare e avvocato sono la stessa figura?
No. Il mediatore familiare facilita la comunicazione e la negoziazione tra le persone coinvolte, ma non sostituisce l’avvocato nella consulenza legale riservata, nella rappresentanza o nella difesa giudiziale. Se un professionista possiede entrambe le qualifiche deve mantenere chiari ruolo, incarico e conflitti di interesse.
Mediatore familiare e psicologo sono la stessa professione?
No. La mediazione familiare non autorizza diagnosi, trattamento psicologico o psicoterapia. Quando la richiesta riguarda salute mentale, diagnosi o interventi clinici occorre il professionista sanitario abilitato. Il confronto fiscale è disponibile nella guida sulla Partita IVA dello psicologo.
Qual è la differenza tra mediatore familiare e counselor?
Il counselor opera nell’ambito del counselling non clinico, mentre il mediatore familiare ha una disciplina specifica ed è centrato sulla gestione imparziale dei conflitti nella coppia e nella famiglia. Per il counselling esiste inoltre il codice ATECO 88.99.01. La guida dedicata è Partita IVA counselor.
Può occuparsi di separazione e affidamento dei figli?
Può facilitare la comunicazione e la costruzione di accordi tra i genitori nel perimetro della mediazione familiare, ma non decide l’affidamento e non sostituisce giudice o avvocati. Gli eventuali accordi devono essere gestiti nel rispetto delle procedure giuridiche applicabili e dell’interesse dei minori.
Può lavorare quando esiste violenza domestica?
La presenza di violenza domestica o di genere impone particolare cautela e l’applicazione rigorosa delle regole professionali e di sicurezza previste dalla normativa. Il mediatore non deve trattare la mediazione come un automatismo quando mancano condizioni di equilibrio, libertà e sicurezza delle persone coinvolte.
Quando serve la Partita IVA?
La Partita IVA serve quando l’attività autonoma viene esercitata con abitualità: studio professionale, incarichi ricorrenti, promozione continuativa del servizio, collaborazioni con enti o professionisti e una stabile organizzazione dell’attività sono elementi tipici.
La procedura generale è spiegata nella guida su come aprire Partita IVA da libero professionista.
Sotto 5.000 euro si può evitare la Partita IVA?
Non automaticamente. I 5.000 euro non sono una soglia generale che rende occasionale un’attività abituale. La necessità della Partita IVA dipende soprattutto dal modo in cui l’attività viene svolta.
Serve la Camera di Commercio?
Per la pura prestazione professionale personale non deriva automaticamente l’iscrizione al Registro Imprese. L’inquadramento può cambiare se viene organizzata un’attività imprenditoriale distinta e più ampia rispetto alla prestazione intellettuale del singolo professionista.
Quale previdenza paga il mediatore familiare?
Non esiste una Cassa previdenziale dedicata. Il libero professionista privo di altra previdenza obbligatoria utilizza normalmente la Gestione Separata INPS.
La circolare INPS n. 8/2026 indica il 26,07% per i professionisti senza altra previdenza obbligatoria e il 24% nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati presso altra forma obbligatoria.
Ci sono contributi minimi fissi?
No. Nella Gestione Separata non esiste il minimale contributivo fisso tipico di artigiani e commercianti. Il reddito minimale annuale rileva invece per l’accredito dell’intero anno contributivo.
Si può applicare la rivalsa INPS del 4%?
Sì. La rivalsa del 4% è facoltativa, costituisce parte del compenso e non trasferisce al cliente l’obbligo contributivo del professionista.
Può usare il regime forfettario?
Sì, se rispetta i requisiti e non ricade nelle cause di esclusione. Le condizioni generali sono riepilogate nella guida sul regime forfettario.
Qual è il coefficiente di redditività?
Per l’attività ricondotta al codice 88.99.02 il coefficiente applicato nel regime forfettario è 78%. Il nuovo codice deriva dalla precedente attività 88.99.00 e mantiene l’inquadramento dell’area dei servizi professionali di assistenza sociale non residenziale.
Il funzionamento generale è spiegato nella guida sul coefficiente di redditività.
Esempio di tasse e INPS
Con 30.000 euro di compensi e coefficiente del 78%, il reddito forfettario iniziale è 23.400 euro. Su questa base si calcolano i contributi; i contributi deducibili riducono poi la base dell’imposta sostitutiva, normalmente del 15% o del 5% quando spettante.
Le prestazioni sono esenti IVA?
Non automaticamente. La mediazione familiare non è una prestazione sanitaria. Fuori dal regime forfettario occorre applicare il trattamento IVA previsto per la concreta prestazione, senza usare l’esenzione sanitaria soltanto perché l’attività riguarda relazioni familiari o viene svolta da una persona che possiede anche una qualifica sanitaria.
Serve il Sistema Tessera Sanitaria?
Non per il solo fatto di esercitare come mediatore familiare. La prestazione di mediazione familiare non diventa spesa sanitaria e non genera automaticamente gli adempimenti del Sistema Tessera Sanitaria.
Serve la fattura elettronica?
Sì, valgono le regole generali della fatturazione elettronica. SdI, bollo e conservazione sono approfonditi nella guida sulla fatturazione elettronica.
Come si descrive la prestazione in fattura?
È utile utilizzare una descrizione coerente con il contratto, per esempio “incontro di mediazione familiare” o “percorso di mediazione familiare”, evitando diciture che facciano sembrare la prestazione psicoterapia, consulenza legale o altra attività riservata.
Come si stabilisce il compenso?
Il decreto 151/2023 disciplina anche i criteri e i parametri del compenso professionale. Prima dell’incarico è comunque buona prassi concordare per iscritto costi, durata degli incontri, eventuali attività preparatorie, spese e condizioni di pagamento, mantenendo trasparenza verso entrambe le parti.
Privacy e riservatezza
La mediazione familiare comporta normalmente il trattamento di informazioni personali, economiche, relazionali e talvolta molto delicate sui figli. Il decreto dedica una disciplina specifica anche al trattamento dei dati: documenti, appunti, comunicazioni e incontri devono essere gestiti con particolare attenzione alla riservatezza.
Può lavorare online?
Gli incontri a distanza sono possibili quando compatibili con le regole professionali e con le caratteristiche del caso. Il professionista deve però garantire identificazione, riservatezza, qualità della comunicazione e sicurezza degli strumenti utilizzati, valutando se la modalità remota sia realmente adeguata alla situazione familiare.
Può lavorare con avvocati, psicologi e servizi sociali?
Sì. La mediazione familiare può inserirsi in una rete di professionisti, purché ruoli e confini restino chiari. Il mediatore mantiene terzietà e imparzialità e non deve trasformare la collaborazione in consulenza psicologica, legale o sociale riservata ad altre professioni.
Lavoro dipendente e Partita IVA possono convivere?
Sì, in linea generale. Vanno però verificati contratto di lavoro, incompatibilità, eventuali autorizzazioni nel pubblico impiego e cause ostative del forfettario. Il tema è approfondito nella guida su lavoro dipendente e Partita IVA.
Serve un’assicurazione professionale?
È opportuno verificare gli obblighi derivanti dalla disciplina professionale e dalle condizioni richieste dall’associazione, dall’organismo di certificazione o dal committente. Una copertura RC coerente con l’attività può tutelare il professionista rispetto alle responsabilità assunte.
Quanto costa iniziare?
I costi possono comprendere formazione e aggiornamento, attestazione o certificazione, commercialista, Gestione Separata, assicurazione, studio o piattaforme online, privacy, software e attività di promozione professionale.
Quali errori evitare?
- presentare 88.99.02 come un codice riservato per legge ai mediatori familiari;
- aprire Partita IVA senza verificare i requisiti del D.M. 151/2023;
- confondere associazione professionale, elenco del Tribunale e Ordine pubblico;
- pensare che l’elenco del Tribunale sia necessario per ogni incarico privato;
- svolgere consulenza legale o psicologica senza la relativa abilitazione;
- considerare 5.000 euro una soglia generale per evitare la Partita IVA;
- applicare automaticamente esenzioni IVA sanitarie;
- trascurare aggiornamento, deontologia e privacy.
Checklist prima di aprire la Partita IVA
- verificare i requisiti per l’esercizio professionale;
- controllare formazione iniziale e aggiornamento;
- verificare attestazione associativa o certificazione prevista;
- valutare 88.99.02 in base alle prestazioni effettive;
- aprire Partita IVA se l’attività è abituale;
- iscriversi alla Gestione Separata quando dovuta;
- valutare forfettario o ordinario;
- impostare correttamente IVA e fatturazione;
- regolare incarico, compensi, privacy e assicurazione;
- verificare separatamente i requisiti se si vuole entrare nell’elenco del Tribunale.
Domande frequenti sulla Partita IVA del mediatore familiare
Qual è il codice ATECO?
La voce più coerente è 88.99.02 — Consulenza familiare, da verificare rispetto ai servizi effettivamente svolti.
Esiste un Ordine?
No. La professione è regolamentata ma resta non organizzata in Ordini o Collegi.
Serve essere nell’elenco del Tribunale per lavorare privatamente?
Non è lo stesso requisito: l’elenco giudiziario ha condizioni ulteriori specifiche.
Quale INPS paga?
Normalmente Gestione Separata, 26,07% nel 2026 se non esiste altra previdenza obbligatoria.
Qual è il coefficiente forfettario?
78% per l’inquadramento nel 88.99.02.
Partita IVA mediatore familiare nel 2026: cosa verificare
La sequenza corretta è requisiti professionali → formazione e attestazione/certificazione → servizio effettivo → ATECO → Partita IVA → Gestione Separata → regime fiscale → IVA e fatturazione → incarico, deontologia e privacy. L’eventuale iscrizione nell’elenco del Tribunale va affrontata separatamente, perché riguarda un ulteriore livello di requisiti.
Le altre guide dedicate alle professioni e attività sono raccolte nella sezione Professioni e attività.