Aprire un negozio di integratori alimentari con Partita IVA nel 2026 richiede di coordinare attività commerciale, codice ATECO e regole del settore alimentare. ATECO 2025 assegna il codice 47.27.30 – Commercio al dettaglio di integratori alimentari e prodotti dietetici alla vendita al dettaglio di integratori per il consumo umano e prodotti dietetici.
Gli integratori sono alimenti, non medicinali. Questo significa che il negozio deve rispettare gli obblighi applicabili agli operatori del settore alimentare e distinguere la semplice rivendita di prodotti già regolarmente immessi sul mercato dal caso in cui l’impresa importi, commercializzi per prima in Italia o venda prodotti a proprio marchio.
Qual è il codice ATECO di un negozio di integratori nel 2026?
Il riferimento ufficiale è 47.27.30 – Commercio al dettaglio di integratori alimentari e prodotti dietetici. Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 includono il commercio al dettaglio di integratori alimentari per il consumo umano, come integratori dietetici e prodotti dietetici.
Il codice è quindi adatto a un punto vendita specializzato in integratori e prodotti dietetici quando questa è l’attività commerciale prevalente.
Gli integratori sono alimenti o medicinali?
Gli integratori alimentari sono regolati come alimenti. Il Ministero della Salute li tratta nell’area dedicata agli alimenti a fini medici speciali e agli integratori e applica specifiche regole di composizione, etichettatura, presentazione e commercializzazione.
Un prodotto venduto come integratore non deve quindi essere presentato come se fosse un farmaco. I medicinali, compresi i medicinali vegetali quando rientrano nella relativa disciplina, appartengono a un settore diverso e non devono essere ricondotti automaticamente al codice del negozio di integratori.
Che cosa significa essere OSA?
OSA significa Operatore del Settore Alimentare. Il Ministero della Salute chiarisce che gli integratori alimentari, in quanto alimenti, possono essere commercializzati dagli operatori del settore alimentare.
Gli OSA devono rispettare gli obblighi di registrazione previsti dalla normativa alimentare e comunicare le strutture poste sotto il loro controllo che svolgono fasi come deposito, distribuzione o importazione, secondo il ruolo effettivamente svolto dall’impresa. La semplice apertura della Partita IVA non sostituisce questi adempimenti.
Un semplice rivenditore deve notificare ogni integratore al Ministero?
Non automaticamente. La notifica riguarda l’immissione in commercio del prodotto e deve essere gestita dall’OSA responsabile del prodotto soggetto a notifica. Un negozio che si limita a rivendere prodotti già regolarmente commercializzati non deve essere confuso con l’impresa responsabile della prima immissione in commercio, dell’importazione o del prodotto a proprio marchio.
Prima di acquistare merce da distribuire è comunque prudente verificare che i prodotti siano correttamente commercializzabili in Italia e che il fornitore o l’OSA responsabile abbia assolto gli obblighi di propria competenza.
Quando serve la notifica NSIS dell’etichetta?
Il Ministero prevede la notifica elettronica tramite NSIS – Alimenti soggetti a notifica al momento della prima immissione in commercio di un integratore da parte dell’OSA responsabile. La procedura è descritta nel servizio ufficiale sulla nuova notifica di un integratore alimentare.
La notifica viene effettuata per il singolo prodotto e comprende l’etichetta e le informazioni richieste dal sistema. È particolarmente rilevante per chi introduce il prodotto sul mercato italiano come soggetto responsabile, per esempio in presenza di importazione o marchio proprio.
La notifica ministeriale è un’autorizzazione?
No. Il Ministero precisa che la notifica e l’inserimento nel Registro nazionale degli integratori non costituiscono un’autorizzazione, un’approvazione implicita o un’attestazione automatica di conformità del prodotto.
La responsabilità della conformità alla normativa alimentare resta in capo all’OSA responsabile. Il Registro nazionale degli integratori alimentari consente di consultare i prodotti notificati, ma la presenza nel registro non sostituisce i controlli di conformità richiesti all’impresa.
Che cosa cambia se vendo integratori a marchio mio?
Il marchio proprio aumenta le responsabilità dell’impresa. Se il negozio diventa il soggetto responsabile dell’alimento commercializzato, deve verificare etichettatura, composizione, notifica e tutti gli obblighi previsti per l’OSA responsabile del prodotto.
Se la produzione o il confezionamento vengono affidati a terzi, il rapporto contrattuale non elimina automaticamente le responsabilità dell’impresa che figura come operatore responsabile in etichetta. È quindi necessario definire con precisione ruoli, stabilimenti e documentazione prima della commercializzazione.
Produrre o confezionare integratori richiede gli stessi adempimenti del negozio?
No. Il Ministero della Salute prevede obblighi specifici per gli stabilimenti nazionali che producono o confezionano integratori alimentari. La pagina ufficiale sui requisiti di commercializzazione e produzione chiarisce che gli stabilimenti di produzione e confezionamento devono essere preventivamente autorizzati.
Un negozio che si limita a rivendere non deve quindi essere trattato come uno stabilimento produttivo. Se però l’impresa miscela, produce, confeziona o riconfeziona prodotti con una propria organizzazione, deve verificare il corretto inquadramento dell’attività e gli obblighi sanitari applicabili.
Cosmetici e integratori hanno lo stesso ATECO?
No. Il commercio al dettaglio di cosmetici e articoli di profumeria è classificato in 47.75.00. Se un punto vendita vende stabilmente sia integratori sia cosmetici, bisogna individuare l’attività prevalente e valutare un codice secondario.
APIVA ha già una guida dedicata alla Partita IVA per una profumeria.
Prodotti erboristici e medicinali vegetali: cosa cambia?
La parola “erboristico” può indicare prodotti molto diversi. Un integratore con sostanze vegetali resta un alimento quando rispetta la relativa disciplina; un medicinale vegetale appartiene invece al settore farmaceutico e non deve essere trattato come un normale integratore.
Per questo un negozio non dovrebbe usare la stessa classificazione o le stesse regole commerciali per qualunque prodotto di origine vegetale soltanto perché contiene estratti di piante.
Come si apre un negozio di integratori?
La normale attività viene avviata come impresa commerciale. Per una ditta individuale l’apertura passa generalmente attraverso la Comunicazione Unica, oltre agli adempimenti previsti per l’attività alimentare.
Il Registro Imprese indica che ComUnica coordina attribuzione della Partita IVA, iscrizione al Registro delle Imprese e adempimenti INPS. Vanno poi gestite le pratiche amministrative e sanitarie applicabili tramite gli enti competenti e il SUAP.
Per la procedura generale puoi consultare la guida su come aprire una ditta individuale con ComUnica.
Serve la SCIA per un negozio di integratori?
L’attività deve rispettare gli adempimenti previsti per il commercio e per il settore alimentare. La pratica concreta dipende da sede, organizzazione dell’attività e ruolo dell’impresa nella filiera. È quindi necessario verificare con il SUAP competente la SCIA commerciale e gli eventuali adempimenti sanitari richiesti per l’OSA.
Importazione, deposito, marchio proprio, produzione o confezionamento possono aumentare gli obblighi rispetto alla semplice rivendita di prodotti già regolarmente immessi sul mercato.
Quale INPS paga il titolare del negozio?
Il titolare che esercita personalmente e abitualmente la normale attività commerciale viene generalmente inquadrato nella Gestione Commercianti INPS, quando ricorrono i requisiti previsti.
La circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026 fissa per i commercianti l’aliquota ordinaria al 24,48%, il minimale di reddito a 18.808 euro e il contributo ordinario annuo sul minimale a 4.611,64 euro.
Sul reddito superiore al minimale il 24,48% si applica fino alla prima fascia di 56.224 euro; sulla parte eccedente l’aliquota sale al 25,48%, entro il massimale applicabile. Il quadro completo è nella guida sui contributi INPS Artigiani e Commercianti.
Il negozio di integratori può usare il regime forfettario?
Sì, quando il titolare è una persona fisica, rispetta tutti i requisiti previsti e non ricade in una causa di esclusione. Per la normale attività di commercio al dettaglio il coefficiente di redditività è 40%.
Con 10.000 euro di ricavi commerciali il reddito forfettario iniziale è quindi pari a 4.000 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori deducibili. I requisiti generali sono riepilogati nella guida sul regime forfettario 2026.
Produzione e commercio hanno sempre coefficiente 40%?
No. Il 40% riguarda la normale attività commerciale. Produzione, confezionamento e altre attività economiche possono appartenere a gruppi differenti e il coefficiente deve essere verificato sulla relativa classificazione. Non va applicato automaticamente il coefficiente del negozio a tutti i ricavi.
Il decreto legislativo 81/2025 mantiene nel periodo transitorio i coefficienti individuati tramite la corrispondente attività della classificazione precedente, fino all’approvazione dei coefficienti costruiti direttamente su ATECO 2025.
Si può chiedere la riduzione INPS del 35%?
Il commerciante in regime forfettario che possiede i requisiti può aderire al regime previdenziale agevolato con riduzione contributiva del 35%. Per una nuova attività nel 2026 la richiesta deve essere gestita secondo le procedure INPS con tempestività dopo l’iscrizione. Il funzionamento è spiegato nella guida sulla riduzione INPS del 35%.
Vendere integratori online cambia il codice ATECO?
Non per il solo fatto di utilizzare Internet. Con ATECO 2025 il commercio diretto viene classificato soprattutto in base ai prodotti venduti. Se l’attività resta la vendita al dettaglio di integratori e prodotti dietetici, il riferimento continua a essere 47.27.30 anche quando gli ordini arrivano da un sito o da un marketplace.
Il canale online non elimina gli obblighi alimentari, le regole di etichettatura o le responsabilità dell’OSA. Per gli obblighi generali della vendita a distanza puoi consultare la guida sulla Partita IVA per un negozio online.
Quanto costa aprire un negozio di integratori?
I costi possono comprendere affitto e cauzione, arredi, scaffalature, primo assortimento, magazzino, software gestionale, sistemi di pagamento, assicurazioni, eventuale e-commerce e gestione amministrativa.
Marchio proprio, importazione, deposito, produzione o confezionamento possono aggiungere costi di conformità, notifiche, controlli documentali e gestione degli stabilimenti. Nel forfettario i costi reali non vengono dedotti analiticamente, quindi la convenienza va valutata sul margine effettivo dell’attività.
Checklist prima di aprire un negozio di integratori
- Utilizzare 47.27.30 per la vera vendita al dettaglio di integratori alimentari e prodotti dietetici.
- Verificare la registrazione e gli adempimenti applicabili come OSA.
- Distinguere la semplice rivendita dalla prima immissione in commercio, dall’importazione e dal marchio proprio.
- Verificare quando la notifica NSIS dell’integratore è a carico dell’impresa.
- Ricordare che la notifica e il Registro nazionale non equivalgono a un’autorizzazione ministeriale.
- Separare cosmetici, medicinali e altri prodotti che appartengono a discipline diverse.
- Verificare gli obblighi aggiuntivi per produzione e confezionamento.
- Aprire l’impresa tramite ComUnica e gestire le pratiche SUAP e alimentari necessarie.
- Impostare la Gestione Commercianti INPS.
- Valutare regime forfettario e riduzione INPS del 35% quando spettanti.
Domande frequenti sulla Partita IVA per integratori alimentari
Qual è il codice ATECO?
Per il commercio al dettaglio di integratori alimentari e prodotti dietetici ATECO 2025 prevede 47.27.30.
Un negoziante deve notificare ogni prodotto?
Non automaticamente. La notifica riguarda l’OSA responsabile della prima immissione in commercio del prodotto soggetto a notifica; il ruolo concreto dell’impresa va verificato.
La notifica equivale a un’autorizzazione del Ministero?
No. Il Ministero chiarisce che notifica e inserimento nel Registro non costituiscono approvazione o attestazione automatica di conformità.
Qual è il coefficiente forfettario della vendita?
Per la normale attività commerciale è 40%, quando il contribuente possiede tutti i requisiti del regime.
Partita IVA negozio di integratori nel 2026: cosa verificare
Il passaggio decisivo è capire il ruolo dell’impresa nella filiera: semplice rivenditore, importatore, soggetto che immette per primo il prodotto sul mercato, titolare di marchio proprio oppure produttore/confezionatore. Gli obblighi non sono identici.
Definiti ruolo, ATECO, adempimenti OSA, eventuale notifica, ComUnica, SUAP, INPS e regime fiscale, il negozio può partire con un inquadramento coerente. Le altre guide dedicate alle singole professioni e attività sono raccolte nella sezione Professioni e attività.