L’avvocato può applicare il regime forfettario se esercita individualmente la professione e rispetta i requisiti previsti dalla legge. Nel 2026 il limite generale resta pari a 85.000 euro di compensi dell’anno precedente, il coefficiente di redditività dell’attività legale è del 78% e l’imposta sostitutiva è del 15%, ridotta al 5% quando ricorrono le condizioni previste per una nuova attività.
La particolarità rispetto a molti altri professionisti riguarda la previdenza: l’avvocato iscritto all’Albo fa riferimento alla Cassa Forense, non alla Gestione Separata INPS. Nel 2026 il contributo minimo soggettivo è pari a 2.790 euro, il minimo integrativo a 355 euro e sul reddito professionale 2026 trova applicazione, secondo le regole della Cassa, l’aliquota soggettiva del 17%. Il contributo integrativo resta pari al 4%.
Regime forfettario avvocato: risposta rapida
- limite generale: 85.000 euro di compensi dell’anno precedente;
- coefficiente di redditività: 78%;
- imposta sostitutiva: 15%, oppure 5% quando spettante;
- previdenza: Cassa Forense;
- minimo soggettivo 2026: 2.790 euro;
- minimo integrativo 2026: 355 euro;
- contributo soggettivo sul reddito 2026: 17% secondo le soglie e le regole Cassa;
- contributo integrativo: 4% del volume d’affari professionale secondo la disciplina dell’Ente;
- Modello 5: va trasmesso telematicamente alla Cassa e dichiara reddito e volume d’affari dell’anno precedente;
- IVA e ritenuta: nel forfettario non si addebita normalmente IVA e i compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto secondo le regole del regime.
Quando un avvocato può applicare il regime forfettario?
Il regime è riservato alle persone fisiche che esercitano arti o professioni individualmente e rispettano i requisiti previsti dalla Legge 190/2014. Per l’avvocato questo significa che l’attività professionale individuale può essere forfettaria, mentre l’esercizio attraverso strutture associative o societarie richiede verifiche differenti.
Nel 2026 il limite generale dei compensi dell’anno precedente è pari a 85.000 euro. Vanno inoltre verificate le cause di esclusione, le partecipazioni societarie, i rapporti con datori o ex datori e l’eventuale reddito da lavoro dipendente o pensione.
Il Vademecum fiscale 2026 di Cassa Forense conferma il limite di 85.000 euro e ricorda che il regime forfettario è il regime naturale delle persone fisiche che ne possiedono i requisiti.
Coefficiente 78% e calcolo delle tasse
Per gli avvocati il coefficiente di redditività è pari al 78%. Il reddito fiscale non viene quindi determinato sottraendo analiticamente le spese dello studio, ma applicando il 78% ai compensi fiscalmente rilevanti.
Dal reddito così determinato si deducono i contributi previdenziali obbligatori ammessi fiscalmente. Sul reddito residuo si applica poi l’imposta sostitutiva del 15% oppure del 5% quando spettante.
Esempio con 30.000 euro di compensi
Con 30.000 euro di compensi e coefficiente del 78%, il reddito forfettario lordo è pari a 23.400 euro. Da questa base vanno coordinati i contributi obbligatori Cassa Forense deducibili; l’imposta sostitutiva viene calcolata sul reddito residuo e non direttamente sui 30.000 euro incassati.
Esempio con 50.000 euro di compensi
Con 50.000 euro di compensi, il reddito forfettario lordo è pari a 39.000 euro. Anche in questo caso l’importo effettivo di imposta dipende dai contributi previdenziali obbligatori versati e dall’aliquota sostitutiva applicabile.
Cassa Forense 2026: contributi minimi e aliquote
Nel 2026 la previdenza dell’avvocato continua a fare riferimento alla Cassa Forense. Il Vademecum fiscale 2026 indica:
- contributo minimo soggettivo: 2.790 euro;
- contributo minimo integrativo: 355 euro;
- contributo di maternità: determinato annualmente;
- contributo integrativo in autoliquidazione: 4% secondo le regole sul volume d’affari;
- contributo soggettivo sul reddito 2026: 17% sulla parte eccedente la soglia reddituale prevista dalla Cassa, fino al tetto stabilito, con ulteriore contribuzione oltre il tetto secondo il regolamento.
Soglia e tetto reddituale 2026
Per il reddito professionale prodotto nel 2026, Cassa Forense indica l’aliquota del 17% sulla parte eccedente 16.412 euro fino al tetto reddituale di 131.800 euro; oltre il tetto è prevista la contribuzione ulteriore stabilita dall’Ente.
Contributo integrativo 4%
Per il 2026 il contributo integrativo in autoliquidazione resta al 4%, con le soglie indicate dalla Cassa. Il minimo integrativo annuale è pari a 355 euro.
Per l’approfondimento previdenziale completo consulta anche la guida APIVA su Cassa Forense 2026, contributi e Modello 5.
Modello 5/2026 e reddito prodotto nel 2026 non sono la stessa cosa
È importante distinguere l’anno in cui si presenta il Modello 5 dall’anno a cui si riferiscono i dati.
Il Modello 5/2026 comunica a Cassa Forense reddito netto professionale e volume d’affari relativi al 2025. Per quei dati l’aliquota soggettiva in autoliquidazione è del 16% secondo le regole applicabili al reddito 2025.
Il reddito prodotto nel 2026, invece, sarà comunicato con il Modello 5 dell’anno successivo e ricade nel nuovo sistema contributivo con aliquota soggettiva del 17% secondo soglie e tetti Cassa.
Quando si presenta il Modello 5?
Il Vademecum di Cassa Forense indica l’invio telematico entro il 30 settembre di ogni anno, con riferimento ai redditi prodotti nell’anno precedente. L’obbligo dichiarativo sussiste anche in diverse situazioni nelle quali reddito o volume d’affari siano pari a zero.
Imposta sostitutiva 5% o 15%
L’aliquota ordinaria del regime forfettario è del 15%. Può essere ridotta al 5% per i primi cinque periodi d’imposta quando ricorrono tutte le condizioni previste per una nuova attività.
Non è sufficiente aprire una nuova Partita IVA: bisogna verificare, tra gli altri aspetti, che l’attività non costituisca mera prosecuzione di una precedente attività professionale o lavorativa nei casi previsti dalla disciplina.
Per il quadro generale consulta la guida APIVA sui requisiti del regime forfettario.
Fattura dell’avvocato forfettario: 4% Cassa, bollo e ritenuta
La fattura dell’avvocato forfettario deve essere coerente con il regime fiscale e con la contribuzione professionale. Nelle operazioni interne rientranti nel regime non viene normalmente addebitata IVA e il compenso non viene assoggettato alla ritenuta d’acconto prevista per i professionisti ordinari.
Va inoltre gestito correttamente il contributo integrativo Cassa Forense del 4%, insieme all’eventuale imposta di bollo prevista per la fattura senza IVA.
La fatturazione elettronica è obbligatoria secondo la disciplina vigente. Per le regole generali puoi consultare la guida sulla fatturazione elettronica con Partita IVA.
Spese di studio, rimborsi e anticipazioni
Nel regime forfettario le spese effettive dello studio non vengono normalmente dedotte una per una. Canone di locazione, software, banche dati, formazione, assicurazione professionale, collaborazioni e altre spese sono assorbite fiscalmente dal coefficiente di redditività.
Dal 2025 la disciplina del lavoro autonomo ha modificato anche il trattamento di determinati rimborsi di spese analiticamente addebitati al committente. Il Vademecum fiscale 2026 di Cassa Forense richiama espressamente la nuova disciplina e la sua rilevanza anche per i forfettari.
Restano inoltre da distinguere le vere anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, che seguono regole proprie.
Contributi Cassa Forense e deducibilità nel forfettario
I contributi previdenziali obbligatori deducibili riducono il reddito su cui viene calcolata l’imposta sostitutiva. Questo passaggio è essenziale per stimare correttamente il carico fiscale dell’avvocato.
Non tutte le somme versate alla Cassa hanno però necessariamente lo stesso trattamento fiscale: bisogna distinguere contributo soggettivo, integrativo, maternità, eventuali versamenti volontari e altre componenti secondo le regole applicabili.
Lavoro dipendente, ex studio e cause ostative
Un avvocato che svolge anche lavoro dipendente deve verificare la compatibilità professionale e fiscale del rapporto. Nel 2026 il Vademecum Cassa Forense richiama anche il limite di 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente o pensione previsto dalla disciplina vigente per l’accesso al regime, salvo le eccezioni applicabili.
Va inoltre verificata la causa ostativa relativa alla prevalenza dei compensi nei confronti del datore o ex datore di lavoro. Per praticanti e passaggi da studio professionale a Partita IVA autonoma esistono casistiche specifiche.
APIVA approfondisce questi casi nelle guide su praticantato e Partita IVA e forfettario e lavoro dipendente.
Studio associato e società tra avvocati: attenzione al perimetro
Il regime forfettario è costruito per la persona fisica che esercita individualmente l’attività. L’esercizio professionale attraverso associazioni, società semplici o società tra avvocati segue regole differenti.
La partecipazione a determinate strutture può inoltre incidere sulle cause di esclusione dal forfettario personale. Prima di aderire o permanere nel regime va quindi verificata la forma attraverso cui viene esercitata la professione.
Quando il forfettario può essere poco conveniente per un avvocato?
Il forfettario può perdere convenienza quando lo studio sostiene costi reali molto elevati rispetto al 22% di costi implicitamente riconosciuti dal coefficiente del 78%.
Affitto, personale, collaborazioni, software giuridici, banche dati, trasferte e investimenti possono rendere utile un confronto con il regime ordinario. Va considerato anche il fatto che nel forfettario l’IVA sugli acquisti non viene normalmente detratta.
Checklist dell’avvocato prima di scegliere il forfettario
- verifica i requisiti generali del regime;
- controlla che l’attività sia esercitata individualmente;
- applica il coefficiente di redditività del 78%;
- stima imposta al 15% o al 5% se spettante;
- calcola separatamente Cassa Forense e imposta;
- distingui Modello 5/2026 dal reddito prodotto nel 2026;
- gestisci correttamente contributo integrativo 4% e bollo;
- verifica i contributi previdenziali deducibili;
- controlla lavoro dipendente, ex datore e partecipazioni;
- confronta costi reali, IVA indetraibile e regime ordinario.
Domande frequenti sul regime forfettario dell’avvocato
Qual è il coefficiente di redditività dell’avvocato?
Il coefficiente è del 78%.
Quanto paga Cassa Forense nel 2026?
Il minimo soggettivo è 2.790 euro e il minimo integrativo 355 euro. Sul reddito professionale 2026 si applica l’aliquota soggettiva del 17% secondo soglie e regole Cassa; il contributo integrativo è del 4%.
Il Modello 5/2026 dichiara il reddito 2026?
No. Il Modello 5/2026 dichiara reddito e volume d’affari del 2025. Il reddito 2026 verrà comunicato con il Modello 5 dell’anno successivo.
L’avvocato forfettario applica la ritenuta d’acconto?
Normalmente no sui compensi soggetti all’imposta sostitutiva, secondo le regole del regime forfettario.
Può applicare il 5%?
Sì, se ricorrono tutte le condizioni previste per la nuova attività.
Il forfettario conviene sempre?
No. Dipende soprattutto da costi reali, struttura dello studio, previdenza, IVA sugli acquisti e situazione personale.