La Partita IVA dell’assistente sanitario nel 2026 richiede due verifiche che distinguono questa professione da molte altre dell’Ordine TSRM e PSTRP: non esiste un solo codice ATECO valido per ogni incarico e la previdenza del libero professionista è ENPAPI, non la Gestione Separata INPS. Il Ministero del Lavoro ha chiarito nel 2024 che il passaggio dell’Albo degli Assistenti sanitari alla FNO TSRM e PSTRP non ha eliminato l’obbligo previdenziale verso ENPAPI.
Gli aggiornamenti professionali ATECO 2025 indicano tre codici rappresentativi dell’attività autonoma: 86.99.09 per attività varie per la salute umana, 74.99.21 per consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e 88.99.01 per servizi di counselling. La scelta dipende quindi dal servizio effettivamente svolto e, se le attività sono più di una, può essere necessario indicare un codice prevalente e uno o più secondari.
Quali codici ATECO può usare un assistente sanitario nel 2026?
Gli elenchi aggiornati pubblicati dagli Ordini TSRM e PSTRP dopo la revisione ATECO 2025 indicano per l’Assistente sanitario:
- 86.99.09 — Altre attività varie per la salute umana n.c.a.;
- 74.99.21 — Attività di consulenza in materia di sicurezza e salute dei posti di lavoro;
- 88.99.01 — Servizi di counselling.
Non bisogna scegliere il codice sulla sola qualifica professionale. Occorre descrivere ciò che produce realmente i compensi. Il criterio generale è approfondito nella guida su come scegliere il codice ATECO.
Quando usare ATECO 86.99.09?
Il codice 86.99.09 è il riferimento naturale quando l’attività prevalente consiste in prestazioni professionali riconducibili alla prevenzione, promozione ed educazione alla salute della persona, della famiglia o della collettività.
Può essere coerente, per esempio, con attività di prevenzione sanitaria, programmi di screening, educazione alla salute, sorveglianza e promozione di corretti stili di vita svolti nell’ambito delle competenze professionali.
Quando usare ATECO 74.99.21?
74.99.21 riguarda la consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. È quindi rilevante quando l’assistente sanitario opera prevalentemente in progetti di prevenzione occupazionale, promozione della salute dei lavoratori, programmi di sorveglianza e consulenza tecnica coerenti con il proprio profilo.
Non va però utilizzato automaticamente per ogni incarico svolto in azienda: conta il contenuto effettivo del servizio e il ruolo professionale assunto.
Quando usare ATECO 88.99.01 per il counselling?
88.99.01 — Servizi di counselling può essere pertinente quando il lavoro autonomo consiste prevalentemente in interventi di counselling e supporto motivazionale coerenti con la prevenzione e la promozione della salute.
La professione di assistente sanitario comprende infatti interventi educativi e motivazionali, ma il codice non deve essere utilizzato per attività che escono dal perimetro professionale o che appartengono a professioni regolamentate differenti, come la psicoterapia.
Se svolge più attività servono più codici ATECO?
Può essere necessario. Un assistente sanitario può, per esempio, svolgere sia attività sanitaria di prevenzione sia consulenza sulla salute nei luoghi di lavoro. Se entrambe sono autonome e producono compensi, si può indicare un codice principale e uno secondario.
La prevalenza va individuata sulla base dell’attività effettiva e dei compensi. La guida sul codice ATECO prevalente e secondario spiega come gestire più attività.
Chi è l’assistente sanitario?
Il profilo professionale è individuato dal D.M. 17 gennaio 1997, n. 69. L’assistente sanitario è il professionista della prevenzione, promozione ed educazione alla salute, con attività rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività.
Individua bisogni di salute e fattori di rischio, programma e realizza interventi preventivi ed educativi, partecipa a programmi di screening e sorveglianza, collabora alla tutela della salute nei diversi contesti di vita e di lavoro e contribuisce alla formazione del personale di supporto.
Serve la laurea e l’iscrizione all’Albo?
Sì. Per esercitare occorre il titolo abilitante previsto dall’ordinamento o un titolo riconosciuto e l’iscrizione all’Albo degli Assistenti sanitari presso l’Ordine TSRM e PSTRP territorialmente competente.
L’apertura della Partita IVA non sostituisce i requisiti professionali. Prima si verifica il diritto a esercitare la professione, poi si apre e si configura correttamente la posizione fiscale.
L’assistente sanitario può lavorare come libero professionista?
Sì. Il profilo professionale può essere esercitato in strutture pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Nel 2026 diverse aziende sanitarie hanno pubblicato incarichi di lavoro autonomo specifici per Assistenti sanitari.
ASL 5 Liguria ha pubblicato nel luglio 2026 un avviso per un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo ad Assistente sanitario; anche altre aziende ospedaliere hanno attivato incarichi libero-professionali per progetti di prevenzione e medicina del lavoro.
Quando deve aprire la Partita IVA?
La Partita IVA è necessaria quando l’attività autonoma viene svolta con abitualità. Un incarico professionale continuativo, attività periodiche di prevenzione o counselling, collaborazioni ricorrenti con aziende o strutture e prestazioni programmate durante l’anno non sono attività meramente occasionali.
Il percorso fiscale generale è spiegato nella guida su come aprire Partita IVA da libero professionista.
Sotto 5.000 euro si può lavorare senza Partita IVA?
No, non automaticamente. I 5.000 euro non costituiscono una soglia fiscale generale che rende occasionale un’attività professionale abituale.
Un assistente sanitario con incarico ricorrente può quindi dover aprire la Partita IVA anche se il compenso del primo anno è inferiore a tale importo.
L’assistente sanitario è libero professionista o impresa?
Quando esercita personalmente la professione sanitaria, l’assistente sanitario opera normalmente come libero professionista. Computer, strumenti di lavoro, automobile o utilizzo di locali professionali non trasformano da soli l’attività in impresa.
Un diverso inquadramento deve essere valutato se viene creata una distinta organizzazione imprenditoriale con attività commerciali, personale e mezzi organizzati oltre la prestazione personale.
Serve la Camera di Commercio?
Per il solo esercizio personale della libera professione non è normalmente necessaria l’iscrizione al Registro Imprese. L’apertura della Partita IVA non comporta quindi automaticamente Camera di Commercio e diritto camerale.
Se viene avviata una distinta attività imprenditoriale o societaria, gli adempimenti devono essere verificati separatamente.
Quale previdenza paga l’assistente sanitario libero professionista?
Il libero professionista Assistente sanitario è soggetto a ENPAPI — Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica. Questo è un punto essenziale perché l’iscrizione all’Ordine TSRM e PSTRP potrebbe far pensare, erroneamente, alla Gestione Separata INPS.
Con l’Interpello n. 1/2024 il Ministero del Lavoro ha chiarito che la riforma degli Ordini del 2018 ha modificato la collocazione dell’Albo ma non ha eliminato l’obbligo di iscrizione e contribuzione ENPAPI per gli Assistenti sanitari che esercitano la libera professione.
ENPAPI è obbligatoria anche dopo il passaggio alla FNO TSRM e PSTRP?
Sì. Il Ministero del Lavoro ha ricostruito espressamente la questione e ha concluso che l’ENPAPI continua a garantire la tutela previdenziale obbligatoria degli Assistenti sanitari libero-professionisti.
Il cambio di Ordine professionale non ha quindi trasferito automaticamente questi professionisti alla Gestione Separata INPS.
Quanto si paga a ENPAPI?
La pagina contributiva corrente di ENPAPI indica un contributo soggettivo obbligatorio del 16% del reddito netto professionale, con possibilità di scegliere volontariamente un’aliquota superiore fino al 23%.
ENPAPI indica inoltre un contributo integrativo del 4% sui corrispettivi lordi e un contributo di maternità annuale. La pagina dell’Ente riporta un minimo soggettivo di 1.600 euro e un minimo integrativo di 150 euro, con le riduzioni, esoneri e frazionamenti previsti dal Regolamento di previdenza.
Il 4% ENPAPI si può addebitare al cliente?
Sì. Il contributo integrativo ENPAPI è una maggiorazione del 4% applicata ai corrispettivi lordi e deve essere evidenziata nel documento fiscale secondo le regole dell’Ente.
Non va confuso con la rivalsa INPS del 4% utilizzata dai professionisti della Gestione Separata: qui si tratta del contributo integrativo della Cassa professionale ENPAPI.
E se l’assistente sanitario lavora anche come dipendente?
Il Regolamento ENPAPI prevede l’obbligo di iscrizione per gli Assistenti sanitari che esercitano attività libero-professionale anche quando svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente, secondo le condizioni previste dalla normativa previdenziale dell’Ente.
Se il datore è una Pubblica Amministrazione, prima di iniziare l’attività autonoma devono essere verificate anche compatibilità e autorizzazioni. Il tema generale è approfondito nella guida su dipendente pubblico e Partita IVA.
Collaborazioni coordinate e continuative: cambia la gestione ENPAPI?
Sì. Il Regolamento distingue la libera professione autonoma dalla collaborazione coordinata e continuativa: per le collaborazioni indicate dal Regolamento opera la Gestione Separata ENPAPI, che è distinta dalla Gestione principale dell’Ente.
È quindi necessario qualificare correttamente il rapporto contrattuale prima di determinare contribuzione e adempimenti.
L’assistente sanitario può usare il regime forfettario?
Sì, se rispetta tutti i requisiti previsti e non ricade in una causa di esclusione. La soglia ordinaria è pari a 85.000 euro di ricavi o compensi, oltre alle altre condizioni stabilite dalla legge.
Vanno verificati anche redditi da lavoro dipendente, partecipazioni e rapporti con ex datori di lavoro. Il quadro è riepilogato nei requisiti del regime forfettario.
Qual è il coefficiente di redditività?
Per le attività professionali sanitarie e di consulenza riconducibili a 86.99.09 e 74.99.21, nel periodo transitorio collegato ad ATECO 2025 il coefficiente utilizzato nel regime forfettario è normalmente del 78%.
Quando l’attività prevalente viene classificata come 88.99.01 — servizi di counselling — è opportuno verificare il raccordo applicabile nel caso concreto prima del calcolo definitivo, soprattutto in presenza di più codici. Il meccanismo generale è spiegato nella guida al coefficiente di redditività.
Esempio con 40.000 euro di compensi
Supponiamo 40.000 euro di compensi professionali attribuiti a un’attività con coefficiente del 78%. Il reddito forfettario lordo è 31.200 euro. Sul reddito professionale così determinato va poi coordinata la contribuzione ENPAPI dovuta secondo il Regolamento dell’Ente.
Applicando a titolo puramente esemplificativo il 16% a 31.200 euro, il contributo soggettivo sarebbe 4.992 euro, fermo il contributo integrativo del 4%, il contributo di maternità e le regole effettive su minimi, deduzioni e conguagli. Il calcolo fiscale definitivo va effettuato sulla posizione reale.
Le prestazioni dell’assistente sanitario sono esenti IVA?
Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni sanitarie possono beneficiare dell’esenzione IVA quando ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 10, n. 18, del D.P.R. 633/1972.
Non ogni attività dell’assistente sanitario è però automaticamente una prestazione sanitaria esente: consulenza aziendale sulla salute nei luoghi di lavoro, formazione o alcuni servizi di counselling devono essere qualificati in base alla natura concreta del servizio.
Il forfettario cambia la questione IVA?
Nel regime forfettario l’IVA non viene normalmente addebitata secondo le regole proprie del regime. Questo non elimina la necessità di distinguere correttamente i diversi servizi, perché la classificazione incide su ATECO, fatturazione e possibili attività secondarie.
Fuori dal forfettario la natura sanitaria o consulenziale della singola prestazione diventa ancora più importante ai fini IVA.
L’assistente sanitario deve usare il Sistema Tessera Sanitaria?
Sì, per le spese sanitarie rese alle persone fisiche soggette all’obbligo. L’obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria è stato esteso anche agli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Assistente sanitario.
Se il professionista fattura invece una consulenza a un’azienda, un progetto a una struttura o un incarico a un ente, quella fattura non coincide automaticamente con una spesa sanitaria sostenuta direttamente dal paziente.
Fattura elettronica al paziente, azienda o ente
Per le fatture sanitarie verso persone fisiche interessate dalla disciplina del Sistema Tessera Sanitaria si applicano le regole specifiche previste per tali documenti. Per fatture verso aziende, società, strutture o Pubbliche Amministrazioni si applicano le regole proprie dei rapporti B2B o B2G.
Per gli aspetti operativi puoi consultare la guida sulla fatturazione elettronica.
Assistente sanitario e TPALL: cosa cambia?
Entrambe sono professioni sanitarie della prevenzione e possono avere punti di contatto nell’area della salute nei luoghi di lavoro, ma hanno profili professionali diversi. Il TPALL è fortemente orientato a prevenzione, verifica e controllo tecnico in ambiente e sicurezza; l’assistente sanitario è centrato su prevenzione, promozione ed educazione alla salute.
Per confrontare ATECO e previdenza puoi leggere la guida sulla Partita IVA del TPALL. La differenza previdenziale è netta: il TPALL senza Cassa rientra normalmente nella Gestione Separata INPS, mentre l’Assistente sanitario libero-professionista è soggetto a ENPAPI.
Quanto costa iniziare come assistente sanitario?
L’apertura fiscale della Partita IVA del libero professionista non comporta di per sé un diritto camerale. I costi possono comprendere quota dell’Ordine, contributi ENPAPI, assicurazione professionale, commercialista, ECM, formazione, spostamenti, software, privacy e strumenti personali.
Chi svolge attività presso aziende o strutture di terzi può avere costi iniziali più contenuti rispetto a chi organizza propri locali o servizi complessi.
Checklist prima di aprire la Partita IVA
- verificare titolo abilitante e iscrizione all’Albo degli Assistenti sanitari;
- definire se l’attività prevalente è sanitaria, sicurezza nei luoghi di lavoro o counselling;
- scegliere tra ATECO 86.99.09, 74.99.21 e 88.99.01 in base al servizio;
- aprire la Partita IVA quando l’attività autonoma è abituale;
- iscriversi a ENPAPI secondo il rapporto professionale esercitato;
- distinguere Gestione principale e Gestione Separata ENPAPI nei casi previsti;
- valutare regime forfettario o ordinario;
- qualificare correttamente IVA e natura delle singole prestazioni;
- gestire il Sistema Tessera Sanitaria quando dovuto;
- verificare compatibilità, assicurazione, ECM, privacy e contratti.
Domande frequenti sulla Partita IVA dell’assistente sanitario
Qual è il codice ATECO?
Non esiste un solo codice universale: gli aggiornamenti ATECO 2025 indicano 86.99.09, 74.99.21 e 88.99.01 in base all’attività.
Quale previdenza paga l’assistente sanitario?
Il libero professionista è obbligatoriamente soggetto a ENPAPI, come chiarito dal Ministero del Lavoro.
Quanto è il contributo soggettivo ENPAPI?
La pagina contributiva corrente dell’Ente indica il 16% del reddito netto professionale, oltre al contributo integrativo del 4% e al contributo di maternità.
Può usare il forfettario?
Sì, se rispetta tutti i requisiti previsti.
Deve inviare le spese al Sistema TS?
Sì, per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche soggette all’obbligo di trasmissione.
Partita IVA assistente sanitario nel 2026: cosa verificare
La sequenza corretta è titolo e Albo → attività effettivamente svolta → ATECO 86.99.09, 74.99.21 o 88.99.01 → Partita IVA → ENPAPI → regime fiscale → IVA e Sistema TS → fatturazione. Il punto più importante è non applicare automaticamente la Gestione Separata INPS: per l’Assistente sanitario libero-professionista il Ministero del Lavoro ha confermato la tutela previdenziale obbligatoria ENPAPI.
Le altre guide dedicate alle singole attività sono raccolte nella sezione Professioni e attività.
Fonti ufficiali e professionali: Ordine TSRM e PSTRP Viterbo — ATECO 2025; FNO TSRM e PSTRP — Assistente sanitario; Ministero del Lavoro — Interpello n. 1/2024, previdenza Assistenti sanitari; ENPAPI — tipologia contributi; ENPAPI — Regolamento di previdenza; ASL 5 Liguria — incarico autonomo Assistente sanitario 2026; Agenzia delle Entrate — trasmissione spese sanitarie al Sistema TS.