Aprire un negozio di pavimenti e rivestimenti con Partita IVA nel 2026 richiede di distinguere i rivestimenti finiti per pareti e pavimenti dai materiali da costruzione come piastrelle e mattoni, e la vendita dalla posa. ATECO 2025 prevede 47.53.20 – Commercio al dettaglio di rivestimenti per pareti e pavimenti per prodotti come carta da parati, laminati, pavimenti in vinile e rivestimenti in sughero.
Le piastrelle e gli altri materiali da costruzione non vanno però ricondotti automaticamente al 47.53.20: ATECO 2025 li colloca in 47.52.32 – Commercio al dettaglio di altri materiali da costruzione, mattoni e piastrelle n.c.a.. Se poi l’impresa esegue stabilmente la posa, diventa rilevante anche 43.33.00 – Rivestimento di pavimenti e di pareti.
Qual è il codice ATECO di un negozio di pavimenti e rivestimenti nel 2026?
Non esiste un unico codice valido per qualsiasi prodotto venduto. Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 distinguono i rivestimenti finiti dai materiali da costruzione.
- 47.53.20 — rivestimenti per pareti e pavimenti, come carta da parati, laminati, pavimenti in vinile e sughero;
- 47.52.32 — altri materiali da costruzione, mattoni e piastrelle n.c.a.;
- 47.53.11 — tappeti e moquette;
- 47.53.12 — tende;
- 43.33.00 — posa e rivestimento di pavimenti e pareti.
Cosa comprende ATECO 47.53.20?
47.53.20 – Commercio al dettaglio di rivestimenti per pareti e pavimenti comprende espressamente il commercio al dettaglio di carta da parati e altri rivestimenti per pareti, laminati, pavimenti in vinile e rivestimenti per pavimenti in sughero.
È quindi un riferimento importante per showroom e punti vendita specializzati in finiture decorative e rivestimenti finiti che non rientrano nella vendita di materiali edili come piastrelle e mattoni.
Piastrelle e ceramiche usano il codice 47.53.20?
No, non automaticamente. ATECO 2025 colloca il commercio al dettaglio di altri materiali da costruzione, tra cui mattoni e piastrelle, nel codice 47.52.32.
Le note ISTAT includono in questa voce anche pareti ventilate, legno, pannelli per pavimenti e materiale isolante. Un negozio specializzato principalmente in ceramiche e piastrelle deve quindi partire da questa classificazione anziché usare 47.53.20 soltanto perché i prodotti vengono applicati su pavimenti e pareti.
Laminato, vinile e sughero: quale ATECO?
ATECO 2025 cita espressamente laminati, pavimenti in vinile e rivestimenti in sughero nel 47.53.20. Per questi prodotti la classificazione è quindi diversa da quella dei materiali edili e delle piastrelle.
Carta da parati e rivestimenti murali hanno lo stesso codice?
Sì, quando si tratta della normale vendita al dettaglio di carta da parati e altri rivestimenti per pareti, il riferimento è 47.53.20. La posa della carta da parati, invece, è una prestazione distinta dalla vendita del prodotto.
Tappeti e moquette rientrano nel 47.53.20?
No. ATECO 2025 assegna a tappeti e moquette il codice specifico 47.53.11. Se il negozio vende stabilmente entrambe le categorie, bisogna individuare l’attività prevalente e valutare l’eventuale codice secondario.
Per questa attività è disponibile la guida sulla Partita IVA per un negozio di tappeti e moquette.
Tende e rivestimenti hanno lo stesso codice?
No. Le tende sono classificate in 47.53.12. Uno showroom che tratta tende, tappeti, carta da parati e pavimenti può quindi avere più attività commerciali vicine ma distinte.
Per vendita, produzione e installazione delle tende puoi consultare la guida sulla Partita IVA per un negozio di tende.
Quale ATECO si usa per posare pavimenti e rivestimenti?
Quando l’impresa svolge una vera attività autonoma di posa, ATECO 2025 prevede 43.33.00 – Rivestimento di pavimenti e di pareti.
Le note ISTAT comprendono la posa o installazione in edifici di piastrelle, parquet e altri rivestimenti in legno, moquette e linoleum, rivestimenti in gomma o plastica, marmo, granito e ardesia, oltre alla posa di carta da parati e alla realizzazione di alcuni pavimenti continui.
Vendita e posa possono stare nella stessa Partita IVA?
Sì. La stessa impresa può vendere materiali e offrire anche la posa, ma se entrambe le attività vengono svolte realmente e fatturate in modo autonomo bisogna indicare correttamente l’attività prevalente e gli eventuali codici secondari.
Non è corretto trattare automaticamente tutto il corrispettivo come commercio soltanto perché il cliente acquista anche il materiale. La gestione è approfondita nella guida sul codice ATECO prevalente e secondario.
Parquet: vendita e posa sono la stessa attività?
No. La vendita del prodotto deve essere classificata in base alla sua natura commerciale; la posa in opera del parquet è espressamente compresa nel 43.33.00. Le note ISTAT includono anche levigatura, lucidatura e sigillatura del parquet quando fanno parte dell’attività di rivestimento.
Come si apre un negozio di pavimenti e rivestimenti?
Il normale punto vendita viene avviato come impresa commerciale. Per una ditta individuale l’apertura passa generalmente attraverso la Comunicazione Unica.
Il Registro Imprese indica che ComUnica coordina attribuzione della Partita IVA, iscrizione al Registro delle Imprese, adempimenti INPS ed eventuale SCIA per il SUAP. Per il procedimento generale puoi consultare la guida su come aprire una ditta individuale con ComUnica.
Serve la SCIA per il negozio?
Per il commercio al dettaglio in sede fissa devono essere verificati gli adempimenti previsti dal Comune e dal SUAP competente, compresa la SCIA nei casi previsti. La normale vendita di rivestimenti non richiede una specifica abilitazione professionale nazionale.
La posa e i lavori eseguiti negli edifici sono invece attività differenti e possono comportare un diverso inquadramento dell’impresa.
Quale INPS paga il titolare del negozio?
Il titolare che esercita personalmente e abitualmente la normale attività commerciale viene generalmente inquadrato nella Gestione Commercianti INPS, quando ricorrono i requisiti di iscrizione.
La circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026 fissa per i commercianti l’aliquota ordinaria al 24,48%, il minimale di reddito a 18.808 euro e il contributo ordinario annuo sul minimale a 4.611,64 euro.
Sul reddito superiore al minimale il 24,48% si applica fino alla prima fascia di 56.224 euro; sulla parte superiore l’aliquota sale al 25,48%, entro il massimale applicabile. Il quadro completo è nella guida sui contributi INPS Artigiani e Commercianti.
La posa può cambiare la gestione INPS?
Sì. Una vera attività personale e organizzata di posa e rivestimento può presentare caratteristiche artigiane. Nel 2026 l’aliquota ordinaria della Gestione Artigiani è del 24% e il contributo ordinario annuo sul minimale è pari a 4.521,36 euro.
L’inquadramento previdenziale deve essere determinato in base all’attività concreta e alla prevalenza effettiva, non soltanto dal fatto che l’impresa possieda anche uno showroom.
Il negozio può usare il regime forfettario?
Sì, quando il titolare è una persona fisica, rispetta tutti i requisiti previsti e non ricade in una causa di esclusione. Per la normale attività commerciale il coefficiente di redditività è 40%.
Con 10.000 euro di ricavi commerciali il reddito forfettario iniziale è quindi pari a 4.000 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori deducibili. I requisiti sono riepilogati nella guida sul regime forfettario 2026.
La posa ha sempre coefficiente 40%?
No. Il coefficiente del 40% riguarda il commercio. I lavori di rivestimento di pavimenti e pareti appartengono a un gruppo economico differente e il coefficiente deve essere determinato sulla relativa attività. Non è quindi corretto applicare automaticamente il 40% ai ricavi della posa.
Il decreto legislativo 81/2025 mantiene nel periodo transitorio i coefficienti individuati tramite la corrispondente attività della classificazione precedente, fino all’approvazione dei coefficienti costruiti direttamente su ATECO 2025.
Si può chiedere la riduzione INPS del 35%?
Il titolare in regime forfettario iscritto alla Gestione Artigiani o Commercianti può, quando possiede i requisiti, aderire al regime previdenziale agevolato con riduzione contributiva del 35%. Per una nuova attività nel 2026 la richiesta deve essere gestita secondo le procedure INPS con tempestività dopo l’iscrizione. Il funzionamento è spiegato nella guida sulla riduzione INPS del 35%.
Vendere pavimenti online cambia l’ATECO?
Non per il solo fatto di utilizzare Internet. Con ATECO 2025 il commercio diretto viene classificato soprattutto in base ai prodotti venduti. Il canale online non trasforma quindi piastrelle in rivestimenti vinilici né modifica la distinzione tra 47.52.32 e 47.53.20.
Per gli obblighi generali delle vendite a distanza puoi consultare la guida sulla Partita IVA per un negozio online.
Quanto costa aprire un negozio di pavimenti e rivestimenti?
I costi possono comprendere affitto e cauzione, showroom, espositori e campionari, primo assortimento, magazzino, movimentazione di materiali pesanti, software gestionale, sistemi di pagamento, assicurazioni ed eventuale e-commerce.
Se l’impresa svolge anche posa bisogna considerare mezzi, attrezzature da taglio e posa, materiali di consumo, dispositivi di sicurezza e personale. Nel forfettario i costi reali non vengono dedotti analiticamente, quindi la convenienza deve essere valutata sul margine effettivo delle diverse attività.
Checklist prima di aprire un negozio di pavimenti e rivestimenti
- Usare 47.53.20 per carta da parati, laminati, pavimenti in vinile e sughero quando costituiscono la normale attività commerciale.
- Valutare 47.52.32 per piastrelle, mattoni e altri materiali da costruzione.
- Distinguere tappeti e moquette 47.53.11 e tende 47.53.12.
- Valutare 43.33.00 quando viene svolta una vera attività autonoma di posa o rivestimento.
- Separare vendita e posa nella classificazione e nella gestione dei ricavi.
- Aprire l’impresa tramite ComUnica e verificare SCIA/SUAP.
- Impostare Gestione Commercianti o Artigiani in base all’attività concreta.
- Applicare il coefficiente del 40% soltanto ai ricavi della normale attività commerciale.
- Valutare la riduzione INPS del 35% se spettante.
- Gestire correttamente l’eventuale vendita online.
Domande frequenti sulla Partita IVA per pavimenti e rivestimenti
Qual è il codice ATECO per laminati e pavimenti in vinile?
ATECO 2025 li include nel 47.53.20.
Le piastrelle usano lo stesso codice?
No. Il commercio al dettaglio di altri materiali da costruzione, mattoni e piastrelle n.c.a. è classificato in 47.52.32.
Qual è il codice per la posa?
Per una vera attività di rivestimento di pavimenti e pareti va valutato 43.33.00.
Qual è il coefficiente forfettario della vendita?
Per la normale attività commerciale è 40%; la posa deve essere valutata separatamente.
Se stai progettando il punto vendita nel suo complesso — showroom, campionari, sopralluoghi, sfridi, preventivi, logistica, posa e gestione delle commesse — consulta la guida su come aprire un negozio di pavimenti e rivestimenti.
Partita IVA negozio di pavimenti e rivestimenti nel 2026: cosa verificare
Il punto decisivo è non usare “pavimenti” come categoria fiscale unica. Piastrelle, laminati, vinile, sughero, tappeti e posa possono appartenere a codici differenti anche se vengono venduti nello stesso showroom.
Definiti prodotti prevalenti, eventuali codici secondari, ComUnica, SCIA, previdenza e regime fiscale, la posizione può essere impostata correttamente. Le altre guide dedicate alle singole professioni e attività sono raccolte nella sezione Professioni e attività.