La Partita IVA dell’osteopata nel 2026 va impostata tenendo conto di cambiamenti molto recenti. ATECO 2025 colloca espressamente l’osteopatia nel codice 86.96.09 — Attività di medicine complementari e alternative n.c.a., mentre molte guide continuano a riportare il precedente 86.99.09. La professione è sanitaria e nel 2026 entra nella fase operativa della transizione ordinistica.
Il DPCM 25 marzo 2026 ha disciplinato titoli pregressi ed esperienza professionale. La FNO TSRM e PSTRP ha inoltre annunciato che dal 14 settembre 2026 sarà possibile presentare le domande agli elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini territoriali. In assenza di una Cassa professionale autonoma, il libero professionista utilizza normalmente la Gestione Separata INPS.
Qual è il codice ATECO dell’osteopata nel 2026?
Il riferimento è 86.96.09. Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 includono espressamente i servizi terapeutici di medicina osteopatica nell’ambito multidisciplinare della prevenzione sanitaria.
Il codice va distinto dal 86.95.00 della fisioterapia e dal 86.99.09 delle altre attività varie per la salute umana. Per il metodo generale puoi consultare come scegliere il codice ATECO.
Il vecchio 86.99.09 è ancora corretto?
Non come riferimento specifico ATECO 2025. Con la nuova classificazione l’osteopatia ha una collocazione espressa nel 86.96.09. Una nuova apertura nel 2026 dovrebbe quindi partire dal codice aggiornato e non da quello riportato nelle guide precedenti alla revisione ATECO.
Cosa deve fare chi ha già una Partita IVA con 86.99.09?
Non serve aprire una seconda Partita IVA. Occorre invece controllare come la posizione è stata riclassificata con ATECO 2025 e verificare che il codice risultante descriva ancora l’attività realmente esercitata.
Se occorre una variazione, va aggiornata la posizione fiscale mantenendo coerenza tra codice ATECO, descrizione delle prestazioni e fatture. In presenza di più attività può essere utile verificare anche il codice ATECO prevalente e secondario.
L’osteopata è una professione sanitaria?
Sì. La professione è stata individuata dalla legge n. 3/2018 e istituita con il D.P.R. n. 131/2021. Il MUR descrive l’osteopata come professionista sanitario che svolge interventi di prevenzione e mantenimento della salute mediante trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie nell’ambito muscolo-scheletrico.
Che cosa cambia nel 2026?
Il DPCM 25 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 maggio 2026, definisce i criteri per valutare l’esperienza professionale e riconoscere l’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante.
Il provvedimento istituisce presso gli Ordini TSRM e PSTRP gli elenchi speciali ad esaurimento destinati alla fase transitoria.
Dal 14 settembre 2026 cosa succede?
La FNO TSRM e PSTRP ha comunicato che dal 14 settembre 2026 sarà possibile presentare le domande di iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento riservati agli osteopati in possesso dei requisiti.
Alla data del 2 settembre 2026 la finestra non è ancora aperta. Chi possiede un titolo pregresso deve quindi controllare le istruzioni operative della Federazione e dell’Ordine territoriale.
Chi può accedere agli elenchi speciali?
Il DPCM prevede requisiti formativi e professionali specifici. Tra le condizioni indicate rientra l’iscrizione entro il 31 agosto 2026 a un corso di formazione in osteopatia di almeno tre anni, oltre al possesso del titolo e degli ulteriori requisiti previsti.
Non si tratta quindi di un riconoscimento automatico per chiunque abbia svolto trattamenti osteopatici.
Come vengono trattati i titoli pregressi?
Il decreto disciplina il riconoscimento del titolo di osteopata e l’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante. Nei casi previsti, il percorso comprende un esame di abilitazione presso una delle università in cui è istituito il corso di laurea in Osteopatia.
Dopo il riconoscimento il professionista può iscriversi all’Albo dell’osteopata presso l’Ordine TSRM e PSTRP competente.
Dal 1° settembre 2026 chi può attivare nuovi corsi?
Il DPCM stabilisce che dal 1° settembre 2026 il corso di studio per conseguire il titolo della professione di osteopata può essere attivato soltanto dalle università, previo accreditamento del MUR.
Questo rende superate le guide che presentano ancora una scuola privata come normale percorso di accesso per chi inizia la formazione dopo tale data.
Osteopata e fisioterapista sono la stessa professione?
No. Il fisioterapista ha un proprio profilo sanitario e ATECO 86.95.00; l’osteopata ha un distinto profilo professionale e ATECO 86.96.09. Possedere una qualifica non attribuisce automaticamente le competenze dell’altra.
Per il confronto fiscale puoi consultare la guida sulla Partita IVA del fisioterapista.
Quando l’osteopata deve aprire la Partita IVA?
La Partita IVA è necessaria quando l’attività autonoma è svolta con abitualità. Ricevere clienti con continuità, promuovere stabilmente i servizi, organizzare uno studio o collaborare regolarmente con strutture sono elementi tipici.
La procedura generale è spiegata nella guida su come aprire Partita IVA da libero professionista.
Sotto 5.000 euro si può evitare la Partita IVA?
Non automaticamente. I 5.000 euro non rappresentano una soglia fiscale generale che rende occasionale un’attività esercitata stabilmente. Conta soprattutto il carattere abituale o occasionale del lavoro.
Serve la Camera di Commercio?
Per la sola attività professionale personale non va aggiunta automaticamente l’iscrizione al Registro Imprese. Se viene organizzata una distinta attività imprenditoriale o una società, gli adempimenti devono essere valutati separatamente.
Quale previdenza paga l’osteopata?
L’osteopata non dispone di una Cassa previdenziale autonoma. Per il libero professionista senza altra forma previdenziale obbligatoria il riferimento ordinario è quindi la Gestione Separata INPS.
La circolare INPS n. 8/2026 fissa aliquote, minimale e massimale per l’anno.
Quanto paga di INPS nel 2026?
Per il professionista senza altra previdenza obbligatoria l’aliquota complessiva è del 26,07%. Per pensionati o soggetti già assicurati presso altra forma obbligatoria, nei casi in cui la Gestione Separata resti dovuta, l’aliquota è del 24%.
Ci sono contributi minimi fissi?
No. La Gestione Separata dei professionisti non prevede il contributo minimo fisso tipico di Artigiani e Commercianti. Il minimale di reddito 2026 di 18.808 euro rileva ai fini dell’accredito dell’intero anno pensionistico.
Qual è il massimale INPS 2026?
Per il 2026 il massimale di reddito della Gestione Separata è pari a 122.295 euro. I contributi vengono calcolati fino a questo limite, tenendo conto della posizione previdenziale complessiva dell’interessato.
Minimale e massimale hanno quindi funzioni diverse: il primo rileva per l’accredito dell’intero anno, il secondo pone il limite superiore alla base contributiva.
L’osteopata può applicare la rivalsa INPS del 4%?
Il libero professionista iscritto alla Gestione Separata può indicare in fattura una rivalsa fino al 4% quando decide di addebitarla al cliente. È una facoltà e non sostituisce i contributi dovuti all’INPS.
La rivalsa costituisce parte del compenso del professionista e va gestita coerentemente anche ai fini fiscali e del controllo delle soglie del regime forfettario.
Osteopata dipendente e Partita IVA possono convivere?
Sì, salvo incompatibilità contrattuali o normative. La presenza di un rapporto di lavoro dipendente può incidere sull’aliquota della Gestione Separata e sull’accesso al regime forfettario, ma non impedisce in assoluto l’attività autonoma.
Per il quadro fiscale generale puoi consultare Partita IVA e lavoro dipendente.
L’osteopata può usare il regime forfettario?
Sì, se rispetta i requisiti e non ricade in una causa di esclusione. La soglia ordinaria è pari a 85.000 euro di ricavi o compensi.
Il quadro completo è nella guida sui requisiti del regime forfettario.
Qual è il coefficiente di redditività?
Per l’attività classificata con ATECO 86.96.09 il coefficiente utilizzato nel forfettario è del 78%. Con 40.000 euro di compensi il reddito forfettario iniziale è quindi 31.200 euro.
Il meccanismo generale è spiegato nella guida sul coefficiente di redditività.
Esempio di tasse e INPS
Con 40.000 euro di compensi e coefficiente del 78%, il reddito iniziale è 31.200 euro. Applicando in modo semplificato il 26,07%, i contributi teorici sono circa 8.134 euro.
Dopo la deduzione dei contributi ammessi si applica l’imposta sostitutiva del 15%, oppure del 5% se ricorrono tutti i requisiti previsti per la nuova attività.
Le prestazioni dell’osteopata sono esenti IVA nel 2026?
Non automaticamente. La professione sanitaria e l’esenzione IVA seguono regole diverse. L’Agenzia delle Entrate ha affrontato specificamente il tema con la Risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026.
Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate richiamano il chiarimento del 2026. Alla data del 2 settembre 2026 non va quindi applicata automaticamente l’esenzione dell’articolo 10, n. 18, del D.P.R. 633/1972 alle prestazioni dell’osteopata solo sulla base del riconoscimento sanitario della professione.
L’iscrizione all’Ordine rende automaticamente esente l’IVA?
No. L’assetto ordinistico e il trattamento IVA sono disciplinati da norme differenti. Un successivo intervento normativo o chiarimento fiscale potrà modificare il quadro, ma non va anticipato prima che esista.
Osteopata, Sistema Tessera Sanitaria e fattura elettronica
La Risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026 ha chiarito, nel quadro fiscale allora vigente, che le prestazioni rese dall’osteopata non rientravano tra quelle da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della detrazione e che per tali prestazioni doveva essere emessa fattura elettronica.
Poiché il 2026 è anche l’anno in cui prosegue il completamento della disciplina professionale, questo punto va ricontrollato se successivi provvedimenti fiscali o sanitari modificano espressamente il trattamento. Fino ad allora non è corretto anticipare l’applicazione delle regole previste per altre professioni sanitarie.
Come fattura l’osteopata forfettario?
Nel regime forfettario il professionista non addebita IVA secondo le regole proprie del regime. In fattura devono essere indicati compenso, eventuale rivalsa previdenziale se applicata e le annotazioni richieste dal regime.
Può aprire uno studio proprio?
Sì, ma va distinta la semplice sede in cui il professionista riceve i clienti da una struttura sanitaria organizzata. Autorizzazioni, requisiti dei locali e comunicazioni possono dipendere dalla normativa regionale e dall’organizzazione concreta dell’attività.
Prima di assumere locali o organizzare servizi multidisciplinari è quindi opportuno verificare gli adempimenti con Regione, ASL e SUAP competenti, senza considerare automaticamente ogni studio personale una struttura sanitaria.
Serve l’assicurazione professionale?
Con la transizione verso l’assetto ordinistico assumono rilievo gli obblighi professionali e assicurativi applicabili alla posizione concreta. Chi opera nel 2026 deve verificare con l’Ordine territoriale la copertura RC adeguata alle prestazioni rese.
Può lavorare con fisioterapisti e medici?
Sì, nel rispetto delle competenze delle diverse professioni e delle regole della struttura. La collaborazione multidisciplinare non modifica il perimetro professionale dell’osteopata.
Se si apre una struttura sanitaria organizzata, autorizzazioni e requisiti possono essere diversi da quelli del semplice studio personale.
Quanto costa iniziare?
I costi possono comprendere Gestione Separata INPS, assicurazione, quota ordinistica quando dovuta, commercialista, studio, strumenti, privacy, software e formazione. Nel 2026, per chi possiede titoli pregressi, vanno considerati anche gli adempimenti della procedura transitoria.
Quali errori evitare?
- usare automaticamente il vecchio ATECO 86.99.09;
- confondere osteopata e fisioterapista;
- ignorare il DPCM 25 marzo 2026;
- non verificare la finestra dal 14 settembre 2026;
- presentare ancora le scuole private come normale percorso per i nuovi corsi dopo il 1° settembre 2026;
- considerare automaticamente esenti IVA tutte le prestazioni;
- usare una Cassa previdenziale inesistente al posto della Gestione Separata;
- considerare 5.000 euro una soglia generale per evitare la Partita IVA;
- confondere il riconoscimento sanitario con l’obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria.
Checklist prima di aprire la Partita IVA
- verificare titolo e posizione rispetto alla disciplina transitoria;
- controllare elenco speciale o Albo quando applicabile;
- utilizzare ATECO 86.96.09;
- aprire la Partita IVA quando l’attività è abituale;
- iscriversi alla Gestione Separata quando dovuta;
- valutare forfettario o ordinario;
- applicare il trattamento IVA vigente senza anticipare future esenzioni;
- impostare correttamente fatturazione elettronica e rivalsa previdenziale;
- verificare assicurazione e requisiti dello studio.
Domande frequenti sulla Partita IVA dell’osteopata
Qual è il codice ATECO?
86.96.09 — Attività di medicine complementari e alternative n.c.a.
Quale INPS paga?
Normalmente Gestione Separata: 26,07% nel 2026 senza altra previdenza obbligatoria.
Qual è il coefficiente forfettario?
78%.
Dal 14 settembre 2026 cosa cambia?
Si apre la presentazione delle domande agli elenchi speciali ad esaurimento per i soggetti che possiedono i requisiti.
Le prestazioni sono automaticamente esenti IVA?
No: occorre applicare il quadro fiscale vigente e gli eventuali successivi aggiornamenti.
Partita IVA osteopata nel 2026: cosa verificare
La sequenza corretta è titolo e transizione → elenco speciale o Albo → ATECO 86.96.09 → Partita IVA → Gestione Separata → regime fiscale → IVA e fatturazione. Nel 2026 affidarsi a una guida vecchia può portare a errori su codice ATECO, formazione, iscrizione, previdenza e trattamento fiscale.
Le altre guide dedicate alle professioni e attività sono raccolte nella sezione Professioni e attività.