Aprire un’erboristeria con Partita IVA nel 2026 richiede di distinguere la semplice vendita di piante officinali e rimedi erboristici dalla preparazione personalizzata di miscele, dalla vendita di integratori, cosmetici e medicinali. ATECO 2025 prevede il codice specifico 47.73.20 – Commercio al dettaglio di rimedi erboristici.
Le note ISTAT includono nel 47.73.20 il commercio al dettaglio di piante officinali sfuse e di rimedi erboristici e precisano che vi rientrano sia le erboristerie sia gli erboristi indipendenti. Il codice, però, non rende equivalenti tutti i prodotti “naturali”: tè alimentari, integratori, cosmetici e medicinali fitoterapici seguono classificazioni e regole differenti.
Qual è il codice ATECO di un’erboristeria nel 2026?
Il riferimento ufficiale è 47.73.20 – Commercio al dettaglio di rimedi erboristici. Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 comprendono il commercio al dettaglio di piante officinali sfuse e di rimedi erboristici.
ISTAT specifica inoltre che in questa sottocategoria sono classificate sia l’attività di commercio al dettaglio svolta dalle erboristerie sia quella svolta da erboristi indipendenti. La scelta del codice deve comunque riflettere ciò che l’impresa vende realmente.
Cosa può vendere un’erboristeria con ATECO 47.73.20?
Il codice identifica la vendita al dettaglio di rimedi erboristici e piante officinali sfuse. Un negozio moderno può però avere un assortimento molto più ampio, con tisane alimentari, integratori, cosmetici, oli, prodotti per la cura della persona e altri articoli.
Quando queste linee diventano attività commerciali autonome e rilevanti, bisogna verificare l’attività prevalente e gli eventuali codici secondari invece di ricondurre ogni prodotto al 47.73.20.
Piante officinali sfuse: serve il titolo di erborista?
La risposta dipende da ciò che viene fatto con le piante. Il decreto legislativo 75/2018 distingue la vendita al consumatore finale dalle preparazioni estemporanee ad uso alimentare destinate al singolo cliente.
La semplice attività commerciale non deve quindi essere confusa con la preparazione personalizzata. La norma prevede espressamente un requisito professionale per determinate preparazioni estemporanee, non per il mero fatto che un negozio venda prodotti erboristici già conformi e regolarmente commercializzati.
Quando il titolo di erborista diventa necessario?
Il decreto legislativo 75/2018 stabilisce che le preparazioni estemporanee ad uso alimentare destinate al singolo cliente, vendute sfuse e non preconfezionate, costituite da piante tal quali, da sole o in miscela, oppure da estratti secchi o liquidi di piante, sono consentite ai farmacisti e a chi possiede il titolo di erborista conseguito secondo la normativa vigente.
Perciò un conto è rivendere una tisana o un preparato già commercializzato dal produttore; un altro è creare per il singolo cliente una preparazione estemporanea rientrante nella previsione della legge.
Un’erboristeria può attribuire effetti terapeutici ai propri prodotti?
No, non liberamente. La presentazione di un alimento, di una tisana o di un prodotto erboristico non può trasformarlo in un medicinale attraverso indicazioni terapeutiche non consentite. Le regole dipendono dalla categoria del prodotto e dalle indicazioni autorizzate.
Il Ministero della Salute distingue chiaramente i medicinali fitoterapici veri e propri dai prodotti di erboristeria e dalle erbe semplici: i medicinali fitoterapici sono medicinali approvati e sono venduti esclusivamente nelle farmacie.
Medicinali fitoterapici e rimedi erboristici sono la stessa cosa?
No. Un medicinale fitoterapico contiene principi attivi di origine vegetale ma è giuridicamente un medicinale. Il Ministero della Salute chiarisce che questi prodotti sono approvati secondo la disciplina farmaceutica e sono venduti esclusivamente nelle farmacie, alcuni con ricetta e altri come medicinali senza obbligo di prescrizione.
Un’erboristeria ordinaria non deve quindi trattare un medicinale fitoterapico come se fosse un normale rimedio erboristico vendibile in base al solo ATECO 47.73.20.
Integratori alimentari ed erboristeria usano lo stesso ATECO?
No. Il commercio al dettaglio di integratori alimentari e prodotti dietetici ha il codice specifico 47.27.30. Se l’erboristeria vende stabilmente integratori, bisogna verificare se questa linea sia secondaria oppure rappresenti una parte rilevante o prevalente dell’attività.
Per gli obblighi collegati agli integratori puoi consultare la guida sulla Partita IVA per un negozio di integratori.
Botanicals negli integratori: quali regole valgono?
Il Ministero della Salute ricorda che l’impiego di sostanze e preparati vegetali negli integratori è disciplinato dalla normativa specifica sui botanicals. Non qualsiasi pianta, parte di pianta o estratto può essere usato liberamente in un integratore.
Se l’erboristeria si limita a rivendere prodotti di terzi, il suo ruolo è diverso da quello dell’operatore responsabile dell’integratore. Marchio proprio, importazione o produzione possono invece aumentare gli obblighi dell’impresa.
Tè, tisane alimentari ed erboristeria hanno lo stesso codice?
Non necessariamente. La semplice vendita alimentare di tè è compresa nel 47.27.90, mentre il 47.73.20 riguarda rimedi erboristici e piante officinali sfuse. Se il negozio realizza direttamente miscele di tè o produce infusi, può inoltre diventare rilevante 10.83.01.
Questi confini sono approfonditi nella guida sulla Partita IVA per un negozio di tè e tisane.
Cosmetici naturali e rimedi erboristici usano lo stesso ATECO?
No. Il commercio al dettaglio di cosmetici e articoli di profumeria è classificato in 47.75.00. Un’erboristeria che vende stabilmente creme, shampoo, saponi, oli cosmetici e altri prodotti per la cura della persona deve quindi considerare anche questa attività quando assume un peso economico autonomo.
Per la vendita di cosmetici puoi consultare la guida sulla Partita IVA per una profumeria.
Coltivare piante officinali è la stessa attività dell’erboristeria?
No. Il decreto legislativo 75/2018 disciplina coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali e le considera attività agricole nei casi previsti. La vendita al consumatore finale e le attività successive alla prima trasformazione restano invece soggette alle rispettive normative di settore.
Un’impresa agricola che coltiva piante officinali e possiede anche un punto vendita deve quindi distinguere la fase agricola dalla normale attività commerciale e dalle eventuali trasformazioni successive.
Come si apre un’erboristeria?
La normale attività di vendita viene avviata come impresa commerciale. Per una ditta individuale l’apertura passa generalmente attraverso la Comunicazione Unica.
Il Registro Imprese indica che ComUnica coordina attribuzione della Partita IVA, iscrizione al Registro delle Imprese e adempimenti INPS. Devono poi essere gestite le pratiche commerciali e gli eventuali adempimenti sanitari tramite il SUAP competente.
Per il procedimento generale puoi consultare la guida su come aprire una ditta individuale con ComUnica.
Serve la SCIA per aprire il negozio?
Per il commercio al dettaglio in sede fissa devono essere verificati gli adempimenti previsti dal Comune e dal SUAP competente, compresa la SCIA nei casi previsti. Se vengono venduti anche alimenti o integratori, oppure vengono svolte preparazioni e lavorazioni, devono essere valutati anche gli adempimenti specifici relativi a quelle attività.
Quale INPS paga il titolare dell’erboristeria?
Il titolare che esercita personalmente e abitualmente la normale attività commerciale viene generalmente inquadrato nella Gestione Commercianti INPS, quando ricorrono i requisiti previsti.
La circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026 fissa per i commercianti l’aliquota ordinaria al 24,48%, il minimale di reddito a 18.808 euro e il contributo ordinario annuo sul minimale a 4.611,64 euro.
Sul reddito superiore al minimale il 24,48% si applica fino alla prima fascia di 56.224 euro; sulla parte superiore l’aliquota sale al 25,48%, entro il massimale applicabile. Il quadro completo è nella guida sui contributi INPS Artigiani e Commercianti.
L’erboristeria può usare il regime forfettario?
Sì, se il titolare è una persona fisica, rispetta i requisiti del regime e non ricade in una causa di esclusione. Per la normale attività commerciale il coefficiente di redditività è 40%.
Con 10.000 euro di ricavi commerciali il reddito forfettario iniziale è quindi pari a 4.000 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori deducibili. I requisiti generali sono riepilogati nella guida sul regime forfettario 2026.
Si può chiedere la riduzione INPS del 35%?
Il commerciante in regime forfettario che possiede i requisiti può aderire al regime previdenziale agevolato con riduzione contributiva del 35%. Per una nuova attività nel 2026 la richiesta deve essere gestita secondo le procedure INPS con tempestività dopo l’iscrizione.
Il funzionamento è spiegato nella guida sulla riduzione INPS del 35%.
Vendere prodotti erboristici online cambia il codice?
Il canale online non elimina la necessità di classificare correttamente i prodotti venduti. Rimedi erboristici, integratori, cosmetici, alimenti e medicinali restano categorie diverse anche quando vengono venduti tramite un sito.
Per i medicinali valgono regole specifiche: il Ministero della Salute prevede che la vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione sia riservata alle farmacie e agli esercizi commerciali autorizzati secondo la disciplina farmaceutica. Per gli aspetti generali dell’e-commerce puoi consultare la guida sulla Partita IVA per un negozio online.
Quanto costa aprire un’erboristeria?
I costi possono comprendere affitto e cauzione, arredi, contenitori e scaffalature, primo assortimento, bilance, materiali per confezionamento, software gestionale, sistemi di pagamento, assicurazioni ed eventuale e-commerce.
Se l’attività svolge preparazioni consentite, vende alimenti sfusi o amplia l’assortimento a integratori e cosmetici, possono aumentare gli adempimenti e i costi organizzativi. Nel forfettario i costi reali non vengono dedotti analiticamente, quindi la convenienza va valutata sulla marginalità effettiva.
Checklist prima di aprire un’erboristeria
- Valutare 47.73.20 per la vendita di rimedi erboristici e piante officinali sfuse.
- Distinguere la semplice vendita dalle preparazioni estemporanee destinate al singolo cliente.
- Verificare il titolo professionale quando si effettuano preparazioni riservate dalla legge a farmacisti o titolari del titolo di erborista.
- Non attribuire liberamente proprietà terapeutiche a prodotti che non sono medicinali.
- Separare i medicinali fitoterapici dai normali prodotti di erboristeria.
- Distinguere gli integratori 47.27.30, i tè alimentari 47.27.90 e i cosmetici 47.75.00.
- Aprire l’impresa tramite ComUnica e verificare SCIA e adempimenti applicabili.
- Impostare la Gestione Commercianti INPS.
- Valutare regime forfettario e riduzione INPS del 35% quando spettanti.
- Gestire l’e-commerce rispettando la disciplina specifica di ogni categoria di prodotto.
Domande frequenti sulla Partita IVA per erboristeria
Qual è il codice ATECO di un’erboristeria?
ATECO 2025 prevede 47.73.20 per il commercio al dettaglio di rimedi erboristici e piante officinali sfuse.
Serve sempre il titolo di erborista per aprire il negozio?
Non per la semplice rivendita in quanto tale. Il titolo diventa però rilevante per le preparazioni estemporanee ad uso alimentare destinate al singolo cliente previste dal decreto legislativo 75/2018.
Un’erboristeria può vendere medicinali fitoterapici?
I medicinali fitoterapici sono medicinali e il Ministero della Salute precisa che sono venduti esclusivamente nelle farmacie.
Qual è il coefficiente forfettario?
Per la normale attività commerciale è 40%, quando il contribuente possiede tutti i requisiti del regime.
Se stai progettando l’erboristeria nel suo complesso — locale, assortimento, sfuso, fornitori, stock, gestionale, e-commerce e sostenibilità economica — consulta la guida su come aprire un’erboristeria.
Partita IVA erboristeria nel 2026: cosa verificare
Il passaggio decisivo è distinguere rimedi erboristici, piante officinali sfuse, preparazioni personalizzate, integratori, alimenti, cosmetici e medicinali. Il fatto che tutti possano essere percepiti come prodotti “naturali” non significa che abbiano la stessa disciplina.
Definiti assortimento, attività prevalente, eventuali codici secondari, requisiti professionali, ComUnica, SCIA, INPS e regime fiscale, il negozio può partire con un inquadramento coerente. Le altre guide dedicate alle singole professioni e attività sono raccolte nella sezione Professioni e attività.