Aprire un negozio di illuminazione con Partita IVA nel 2026 richiede di distinguere la vendita di lampade e lampadari dalla produzione e dall’installazione degli impianti elettrici. ATECO 2025 assegna al commercio al dettaglio il codice 47.55.30 – Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione.
Un punto vendita che commercializza lampadari, applique, plafoniere, lampade da tavolo, piantane e altri articoli di illuminazione svolge un’attività diversa da chi fabbrica i prodotti oppure realizza gli impianti negli edifici. Questa distinzione incide su ATECO, INPS e regime forfettario.
Qual è il codice ATECO di un negozio di illuminazione nel 2026?
Il riferimento ufficiale è 47.55.30 – Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione. Le note ATECO 2025 pubblicate da ISTAT prevedono una sottocategoria specifica per il commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione.
È quindi il codice da valutare quando il ricavo deriva principalmente dalla vendita al cliente finale di prodotti destinati all’illuminazione, senza confondere la rivendita con la fabbricazione o con la realizzazione degli impianti elettrici.
Quali prodotti può vendere un negozio di illuminazione?
Nell’assortimento possono rientrare lampadari, plafoniere, applique, piantane, lampade da tavolo, faretti e altri apparecchi destinati all’illuminazione di interni o esterni. La classificazione deve comunque seguire la natura effettiva dell’attività e dei prodotti venduti.
Negozio di lampadari e negozio di illuminazione usano lo stesso ATECO?
Sì, quando si tratta della normale vendita al dettaglio di lampadari e altri articoli per l’illuminazione. ATECO 47.55.30 non è limitato a una singola tipologia di lampada ma descrive il commercio al dettaglio dell’intera categoria di prodotti per l’illuminazione.
Illuminazione e mobili hanno lo stesso codice?
No. ATECO 2025 colloca nella stessa classe generale mobili e articoli per la casa, ma assegna codici distinti. I mobili per la casa utilizzano 47.55.10, mentre gli articoli per l’illuminazione utilizzano 47.55.30.
Se uno showroom vende stabilmente sia arredamento sia illuminazione, bisogna individuare l’attività prevalente e valutare l’eventuale codice secondario. Per i mobili è disponibile la guida sulla Partita IVA per un negozio di mobili.
Casalinghi e illuminazione sono la stessa attività?
No. Gli articoli per la casa, la tavola e la cucina hanno sottocategorie differenti all’interno della stessa area ATECO. Se il negozio vende anche utensili, articoli domestici o accessori per la casa, va verificata la loro rilevanza economica. Il confronto è approfondito nella guida sulla Partita IVA per un negozio di casalinghi.
Se produco lampade e lampadari quale ATECO uso?
La produzione propria non rientra automaticamente nel codice della rivendita. ATECO 2025 prevede 27.40.09 – Fabbricazione di altre apparecchiature per l’illuminazione per numerose produzioni del settore.
Le note ISTAT comprendono, tra gli esempi, la fabbricazione di lampade e lampadine, apparecchiature di illuminazione a soffitto o a parete come i lampadari, lampade da tavolo o da terra, torce, lanterne e riflettori. Una vera produzione deve quindi essere distinta dalla semplice rivendita.
Vendita e produzione possono stare nella stessa Partita IVA?
Sì. La stessa impresa può vendere prodotti acquistati da terzi e fabbricare articoli propri, ma quando entrambe le attività sono effettive bisogna individuare il codice prevalente ed eventuali codici secondari.
La produzione può modificare anche l’inquadramento previdenziale, soprattutto quando è svolta personalmente dal titolare con caratteristiche artigiane. I criteri generali sono spiegati nella guida sulla Partita IVA dell’artigiano.
Installare lampade e realizzare impianti è la stessa attività del negozio?
No. ATECO 2025 utilizza 43.21.01 – Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici per l’attività che comprende cablaggi, impianti elettrici e sistemi di illuminazione.
Vendere un lampadario non equivale quindi a realizzare un impianto elettrico. Se il negozio offre stabilmente installazione, collegamenti elettrici o lavori sull’impianto, bisogna verificare il corretto codice e i requisiti tecnici previsti per l’attività impiantistica. Per questi aspetti è utile confrontare la guida sulla Partita IVA dell’elettricista.
Consulenza illuminotecnica e vendita sono la stessa attività?
Una normale assistenza commerciale nella scelta dei prodotti può essere accessoria alla vendita. Una vera attività autonoma di progettazione illuminotecnica, venduta e fatturata separatamente, deve invece essere valutata in base al contenuto professionale effettivo del servizio.
Non è quindi prudente utilizzare 47.55.30 come contenitore per qualunque consulenza o progettazione soltanto perché viene svolta all’interno di uno showroom.
Come si apre un negozio di illuminazione?
Il normale punto vendita viene avviato come impresa commerciale. Per una ditta individuale l’apertura passa generalmente attraverso la Comunicazione Unica.
Il Registro Imprese indica che ComUnica coordina attribuzione della Partita IVA, iscrizione al Registro delle Imprese, adempimenti INPS ed eventuale SCIA per il SUAP. Per la procedura generale puoi consultare la guida su come aprire una ditta individuale con ComUnica.
Serve la SCIA per aprire un negozio di illuminazione?
Per il commercio al dettaglio in sede fissa devono essere verificati gli adempimenti previsti dal Comune e dal SUAP competente, compresa la SCIA nei casi previsti. La normale vendita di lampade e articoli per l’illuminazione non richiede la qualifica tecnica necessaria per eseguire impianti elettrici.
Produzione e installazione sono attività differenti e possono richiedere ulteriori adempimenti e requisiti.
Quale INPS paga il titolare che vende lampade e lampadari?
Il titolare che esercita personalmente e abitualmente la normale attività commerciale viene generalmente inquadrato nella Gestione Commercianti INPS, quando ricorrono i requisiti di iscrizione.
La circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026 fissa per i commercianti l’aliquota ordinaria al 24,48%, il minimale di reddito a 18.808 euro e il contributo ordinario annuo sul minimale a 4.611,64 euro.
Sul reddito superiore al minimale il 24,48% si applica fino alla prima fascia di 56.224 euro; sulla parte superiore l’aliquota sale al 25,48%, entro il massimale applicabile. Il quadro completo è nella guida sui contributi INPS Artigiani e Commercianti.
Produzione o installazione possono cambiare la gestione INPS?
Sì. Una vera attività di fabbricazione o impiantistica può presentare caratteristiche artigiane e richiedere una gestione diversa dalla semplice rivendita. Nel 2026 l’aliquota ordinaria della Gestione Artigiani è del 24% e il contributo ordinario annuo sul minimale è pari a 4.521,36 euro.
L’inquadramento deve essere determinato sulla base dell’attività concreta e dei requisiti applicabili, non soltanto dal fatto che l’impresa disponga anche di un negozio.
Il negozio di illuminazione può usare il regime forfettario?
Sì, quando il titolare è una persona fisica, rispetta tutti i requisiti previsti e non ricade in una causa di esclusione. Per la normale vendita al dettaglio di articoli per l’illuminazione il coefficiente di redditività è 40%.
Con 10.000 euro di ricavi commerciali il reddito forfettario iniziale è quindi pari a 4.000 euro, prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori deducibili. I requisiti generali sono spiegati nella guida sul regime forfettario 2026.
Produzione e installazione hanno sempre coefficiente 40%?
No. Il 40% riguarda la normale attività commerciale. Fabbricazione e installazione appartengono a gruppi economici diversi e il coefficiente deve essere determinato in base alla relativa classificazione. Non va quindi applicato automaticamente il coefficiente del negozio a tutti i ricavi.
Il decreto legislativo 81/2025 mantiene nel periodo transitorio i coefficienti individuati tramite la corrispondente attività della classificazione precedente, fino all’approvazione dei coefficienti costruiti direttamente su ATECO 2025.
Quante tasse paga un negozio di illuminazione forfettario?
Per i ricavi della normale attività commerciale, dal reddito determinato con il coefficiente del 40% vengono dedotti i contributi previdenziali obbligatori deducibili. Sulla base risultante si applica l’imposta sostitutiva, normalmente al 15% oppure al 5% quando sono soddisfatte tutte le condizioni previste per una nuova attività.
Si può chiedere la riduzione INPS del 35%?
Il titolare in regime forfettario iscritto alla Gestione Artigiani o Commercianti può, quando possiede i requisiti, aderire al regime previdenziale agevolato con riduzione contributiva del 35%. Per una nuova attività nel 2026 la richiesta deve essere gestita secondo le procedure INPS con tempestività dopo l’iscrizione. Il funzionamento è spiegato nella guida sulla riduzione INPS del 35%.
Vendere lampade online cambia il codice ATECO?
Non per il solo fatto di usare Internet. Con ATECO 2025 il commercio diretto viene classificato soprattutto in base ai prodotti venduti. Se l’attività resta la vendita di articoli per l’illuminazione, il riferimento continua quindi a essere 47.55.30 anche quando gli ordini arrivano da un sito o da un marketplace.
L’e-commerce aggiunge però gli obblighi verso il consumatore, le regole IVA applicabili e, per determinati prodotti elettrici, gli ulteriori obblighi ambientali e di gestione del fine vita previsti dalla normativa di settore. Per la vendita a distanza puoi consultare la guida sulla Partita IVA per un negozio online.
Quanto costa aprire un negozio di illuminazione?
I costi dipendono dal modello commerciale. Possono comprendere affitto e cauzione, showroom, impianto dimostrativo, espositori, campionari, primo assortimento, magazzino, software gestionale, sistemi di pagamento, assicurazioni, e-commerce e gestione amministrativa.
Se l’impresa produce o installa bisogna considerare anche laboratorio, attrezzature, strumentazione elettrica, mezzi, dispositivi di sicurezza e personale. Nel forfettario i costi reali non vengono dedotti analiticamente, quindi la convenienza deve essere valutata sul margine effettivo delle diverse attività.
Checklist prima di aprire un negozio di illuminazione
- Utilizzare 47.55.30 per la vera vendita al dettaglio di articoli per l’illuminazione.
- Distinguere illuminazione e mobili 47.55.10.
- Separare la produzione propria, per cui può essere rilevante 27.40.09.
- Valutare 43.21.01 quando viene svolta una vera attività di installazione di impianti di illuminazione.
- Verificare i requisiti tecnici per eventuali lavori sugli impianti elettrici.
- Aprire l’impresa tramite ComUnica e verificare SCIA/SUAP.
- Impostare Gestione Commercianti o Artigiani sulla base dell’attività reale.
- Applicare il coefficiente del 40% soltanto ai ricavi della normale attività commerciale.
- Valutare la riduzione INPS del 35% se spettante.
- Gestire correttamente vendita online e obblighi collegati ai prodotti elettrici.
Domande frequenti sulla Partita IVA per illuminazione
Qual è il codice ATECO del negozio di illuminazione?
Per la normale vendita al dettaglio ATECO 2025 prevede 47.55.30.
Quale codice usa chi fabbrica lampadari?
Per numerose apparecchiature di illuminazione, compresi lampadari e lampade, va valutato 27.40.09.
Quale codice usa chi installa impianti di illuminazione?
ATECO 2025 prevede 43.21.01 per l’installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici.
Qual è il coefficiente forfettario della vendita?
Per la normale attività commerciale è 40%; produzione e installazione devono essere valutate separatamente.
Se stai progettando il punto vendita nel suo complesso — showroom, fornitori, campionari, preventivi, clienti professionali, RAEE, etichettatura ed e-commerce — consulta la guida su come aprire un negozio di illuminazione.
Partita IVA negozio di illuminazione nel 2026: cosa verificare
La sequenza corretta è distinguere vendita, produzione, progettazione e installazione. Un negozio che vende lampade e lampadari non svolge automaticamente la stessa attività di chi li fabbrica o realizza impianti elettrici negli edifici.
Definiti attività prevalente, eventuali codici secondari, ComUnica, SCIA, previdenza e regime fiscale, la posizione può essere impostata correttamente. Le altre guide dedicate alle singole professioni e attività sono raccolte nella sezione Professioni e attività.