Aprire la Partita IVA come operatore shiatsu nel 2026 è più semplice da inquadrare rispetto al passato perché ATECO 2025 ha creato una voce specifica per le tecniche di trattamento del corpo. Il codice di riferimento è 86.99.01 — Tecniche di trattamento del corpo, che include espressamente shiatsu, massaggio thailandese, watsu, tui na e qigong.
Il nuovo codice non trasforma però lo shiatsu in una professione sanitaria. Se l’attività non è estetica e non ha carattere terapeutico-riabilitativo riservato, il MIMIT la considera un’attività professionale libera che può ricadere nell’ambito della Legge 4/2013. Non esiste quindi un Albo pubblico obbligatorio degli operatori shiatsu.
Qual è il codice ATECO dello shiatsu nel 2026?
Il codice ATECO 2025 è 86.99.01 — Tecniche di trattamento del corpo. Le note ufficiali ISTAT indicano espressamente tra le attività incluse lo shiatsu, il massaggio thailandese, il watsu, il tui na e il qigong.
ISTAT distingue queste tecniche dall’osteopatia, rinviata al 86.96.09, e dalla kinesiologia specializzata, ricondotta al 86.99.09. Il codice deve quindi seguire l’attività realmente esercitata e non una generica etichetta di benessere.
Qual era il vecchio codice ATECO dello shiatsu?
Prima di ATECO 2025 l’operatore shiatsu veniva normalmente ricondotto alla voce residuale 96.09.09 — Altre attività di servizi per la persona n.c.a.. La nuova classificazione ha spostato le tecniche di trattamento del corpo nella divisione 86, assegnando loro una voce esplicita.
Chi possiede già una Partita IVA non deve aprirne una seconda: deve verificare la riclassificazione attribuita e la coerenza con l’attività effettiva. Per il metodo generale puoi consultare come scegliere il codice ATECO.
Il nuovo ATECO rende lo shiatsu una professione sanitaria?
No. ATECO è una classificazione economica e non attribuisce titoli sanitari. Il fatto che il codice 86.99.01 sia collocato tra le attività per la salute umana non autorizza diagnosi, cura, riabilitazione o altre attività riservate alle professioni sanitarie.
Lo stesso principio vale per molte attività che, pur collocate statisticamente vicino al settore salute, restano disciplinate da regole professionali proprie.
Lo shiatsu rientra nella Legge 4/2013?
Il MIMIT, con la Risoluzione n. 80994/2016, ha chiarito che l’attività di massaggio che non è estetica e non è sanitaria o terapeutico-riabilitativa può essere considerata libera e suscettibile di ricadere nella Legge 4/2013.
Per lo shiatsu questo significa che il professionista deve mantenere l’attività nel perimetro del benessere e delle tecniche non riservate, evitando di presentarsi come soggetto abilitato alla cura di patologie.
Esiste un Albo degli operatori shiatsu?
No, non esiste un Albo pubblico obbligatorio. Il MIMIT mantiene invece l’elenco delle associazioni professionali previsto dalla Legge 4/2013, nel quale possono essere presenti associazioni rappresentative anche del settore shiatsu.
Iscriversi a un’associazione può essere utile per formazione, standard professionali e attestazioni, ma non equivale all’iscrizione a un Ordine e non costituisce un’autorizzazione pubblica a svolgere attività sanitarie.
L’iscrizione a un’associazione è obbligatoria?
No. Le FAQ del MIMIT sulla Legge 4/2013 chiariscono che la disciplina non ha valore autorizzatorio e che neppure le associazioni possono rilasciare autorizzazioni all’esercizio.
Un’attestazione associativa può documentare requisiti e standard del professionista, ma non modifica i confini legali dell’attività.
Cosa può fare un operatore shiatsu?
Può offrire trattamenti manuali di shiatsu rivolti al benessere della persona, nel rispetto del perimetro non sanitario della professione. La comunicazione commerciale deve essere coerente con questo ruolo e non deve promettere diagnosi o trattamento di malattie.
Se il professionista possiede anche un titolo sanitario distinto, le eventuali prestazioni sanitarie devono essere rese nella specifica veste professionale abilitata e documentate separatamente quando necessario.
Operatore shiatsu e fisioterapista sono la stessa figura?
No. Il fisioterapista è una professione sanitaria ordinistica, mentre l’operatore shiatsu non lo è. Le tecniche manuali possono sembrare simili all’utente, ma finalità, competenze e responsabilità giuridiche sono diverse.
Per il confronto fiscale puoi consultare la guida sulla Partita IVA del fisioterapista.
Operatore shiatsu e osteopata sono la stessa figura?
No. ATECO 2025 separa espressamente le due attività: shiatsu nel 86.99.01 e osteopatia nel 86.96.09. Nel 2026 l’osteopatia è inoltre interessata da una specifica transizione ordinistica che non riguarda lo shiatsu.
Per il confronto puoi consultare Partita IVA osteopata.
Quando serve la Partita IVA?
La Partita IVA è necessaria quando l’attività autonoma è svolta con abitualità. Clienti ricorrenti, agenda stabile, promozione continuativa, studio organizzato o collaborazioni regolari con centri e strutture sono indizi tipici.
La procedura generale è descritta nella guida su come aprire Partita IVA da libero professionista.
Sotto 5.000 euro si può evitare la Partita IVA?
Non automaticamente. I 5.000 euro non costituiscono una soglia fiscale generale che rende occasionale un’attività esercitata stabilmente. Conta soprattutto il modo in cui il lavoro viene organizzato.
Serve la Camera di Commercio?
Per la pura attività professionale personale non va aggiunta automaticamente l’iscrizione al Registro Imprese. La situazione cambia se viene organizzato un vero centro imprenditoriale, si assumono dipendenti, si vende abitualmente merce o si svolgono altre attività commerciali autonome.
Quale previdenza paga l’operatore shiatsu?
Non esiste una Cassa previdenziale dedicata. Il libero professionista senza altra Cassa utilizza normalmente la Gestione Separata INPS.
La circolare INPS n. 8/2026 fissa aliquote, minimale e massimale per l’anno.
Quanto paga di INPS nel 2026?
Per il professionista senza altra previdenza obbligatoria l’aliquota complessiva è del 26,07%. Nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati presso altra forma obbligatoria l’aliquota è del 24%.
Ci sono contributi minimi fissi?
No. La Gestione Separata dei professionisti non prevede il minimale contributivo fisso tipico di Artigiani e Commercianti. Il reddito minimo 2026 di 18.808 euro serve per l’accredito dell’intero anno contributivo; il massimale è 122.295 euro.
Si può applicare la rivalsa INPS del 4%?
Sì. Il professionista in Gestione Separata può scegliere di addebitare al cliente una rivalsa fino al 4%. La rivalsa è parte del compenso e non sostituisce i contributi dovuti.
Lo shiatsu può usare il regime forfettario?
Sì, se il contribuente rispetta i requisiti e non ricade nelle cause di esclusione. Nel 2026 la soglia ordinaria resta pari a 85.000 euro di ricavi o compensi.
Per le condizioni complete consulta la guida sui requisiti del regime forfettario.
Qual è il coefficiente di redditività dello shiatsu nel 2026?
Per lo shiatsu il coefficiente da utilizzare nel periodo transitorio è 67%. Il punto è importante perché il nuovo codice 86.99.01 si trova nella divisione 86 e alcuni strumenti applicano automaticamente il 78% guardando soltanto la nuova collocazione.
Il D.Lgs. 81/2025 stabilisce però che, fino all’approvazione dei nuovi coefficienti basati su ATECO 2025, continuano a essere utilizzati i coefficienti collegati alle corrispondenti attività della precedente classificazione. Lo shiatsu proveniva dalla voce 96.09.09, per la quale il coefficiente era 67%.
Perché non basta guardare il numero 86 del nuovo ATECO?
Perché ATECO 2025 ha spostato attività provenienti da divisioni differenti dentro nuovi codici. Il coefficiente forfettario transitorio non viene quindi determinato meccanicamente dal primo numero del nuovo codice, ma dall’attività corrispondente nella classificazione precedente finché non verranno approvati nuovi coefficienti.
Il funzionamento generale è spiegato nella guida sul coefficiente di redditività.
Esempio di tasse e INPS
Con 30.000 euro di compensi e coefficiente del 67%, il reddito forfettario iniziale è 20.100 euro. Applicando in modo semplificato il 26,07%, i contributi teorici sono circa 5.240 euro.
I contributi deducibili riducono poi la base dell’imposta sostitutiva del 15%, oppure del 5% quando ricorrono tutti i requisiti previsti per la nuova attività.
Le prestazioni shiatsu sono esenti IVA?
No, non per il solo fatto di essere classificate nel settore salute. Lo shiatsu non diventa una prestazione sanitaria esente solo per il nuovo ATECO. In regime ordinario, se non ricorre una diversa specifica esenzione, si applica l’IVA ordinaria.
Nel regime forfettario, invece, l’IVA non viene addebitata per le regole proprie del regime.
Il cliente può detrarre la spesa come sanitaria?
Non per il solo fatto che la fattura riguardi uno shiatsu. La detrazione delle spese sanitarie richiede i presupposti previsti dalla normativa fiscale e non deriva dal codice ATECO 86.99.01.
Lo shiatsu deve inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria?
L’operatore shiatsu, in quanto tale, non è una professione sanitaria abilitata inserita automaticamente tra i soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria. Un eventuale diverso titolo sanitario posseduto dal professionista va valutato separatamente.
Serve la fattura elettronica?
Sì, si applicano le regole generali della fatturazione elettronica. Per la procedura puoi consultare la guida sulla fatturazione elettronica.
Può aprire uno studio shiatsu?
Sì, ma bisogna distinguere lo studio personale da un centro organizzato con attività ulteriori. Requisiti dei locali e adempimenti possono dipendere dalle regole regionali e comunali e dai servizi effettivamente offerti.
Se l’attività resta professionale e non sanitaria, non va presentato lo studio come ambulatorio o centro riabilitativo.
Può vendere oli, prodotti o altri articoli?
La vendita abituale di prodotti è un’attività commerciale distinta. Può richiedere un codice ATECO aggiuntivo, Registro Imprese, Gestione Commercianti e ulteriori adempimenti.
Il solo 86.99.01 non assorbe automaticamente una vera attività di commercio.
Può insegnare shiatsu?
L’attività di insegnamento può costituire una prestazione distinta quando è organizzata autonomamente rispetto ai trattamenti. Se diventa una componente stabile e rilevante, va verificato se aggiungere un codice ATECO specifico per la formazione e quale attività risulti prevalente.
Serve un’assicurazione professionale?
Una polizza RC professionale è prudente quando si lavora direttamente con il pubblico. L’eventuale appartenenza a un’associazione può prevedere standard o coperture, ma non sostituisce la verifica della polizza effettivamente necessaria.
Quanto costa iniziare?
I costi possono comprendere Gestione Separata, commercialista, assicurazione, studio, lettino o futon, software, sito web e formazione. Se vengono aggiunte vendita di prodotti o attività imprenditoriali, aumentano anche gli adempimenti.
Quali errori evitare?
- usare ancora il vecchio 96.09.09 senza verificare ATECO 2025;
- presentare lo shiatsu come professione sanitaria;
- chiamare Albo un registro associativo privato;
- considerare l’iscrizione a un’associazione un’autorizzazione pubblica;
- promettere diagnosi, cura o riabilitazione;
- applicare automaticamente il coefficiente 78% guardando solo la nuova divisione ATECO;
- applicare l’esenzione IVA sanitaria senza presupposti;
- considerare 5.000 euro una soglia generale per evitare la Partita IVA;
- vendere abitualmente prodotti senza valutare l’attività commerciale.
Checklist prima di aprire la Partita IVA
- definire con precisione i trattamenti offerti;
- mantenere comunicazione e prestazioni fuori dagli atti sanitari riservati;
- utilizzare ATECO 86.99.01;
- aprire Partita IVA se l’attività è abituale;
- iscriversi alla Gestione Separata quando dovuta;
- valutare forfettario o ordinario;
- applicare il coefficiente transitorio coerente con la precedente attività;
- gestire correttamente IVA e fattura elettronica;
- verificare eventuali attività secondarie e regole locali dello studio.
Domande frequenti sulla Partita IVA shiatsu
Qual è il codice ATECO?
86.99.01 — Tecniche di trattamento del corpo.
Esiste un Albo?
No, non esiste un Albo pubblico obbligatorio degli operatori shiatsu.
Quale INPS paga?
Normalmente Gestione Separata, 26,07% nel 2026 senza altra previdenza obbligatoria.
Qual è il coefficiente forfettario?
Per l’attività shiatsu proveniente dal vecchio 96.09.09, nel periodo transitorio il riferimento è 67%.
Le prestazioni sono esenti IVA?
No, non automaticamente. In regime ordinario si applica l’IVA prevista per la prestazione; il forfettario non addebita IVA per le proprie regole.
Partita IVA shiatsu nel 2026: cosa verificare
La sequenza corretta è attività reale → limiti professionali → ATECO 86.99.01 → Partita IVA → Gestione Separata → coefficiente transitorio → regime fiscale → IVA e fatturazione. Il nuovo codice migliora finalmente la precisione dell’inquadramento, ma non cambia la natura non ordinistica e non sanitaria dell’attività.
Le altre guide dedicate alle professioni e attività sono raccolte nella sezione Professioni e attività.