La Partita IVA del TSLB, il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, serve quando la professione sanitaria viene esercitata autonomamente in modo abituale. Nel 2026 gli aggiornamenti diffusi dagli Ordini TSRM e PSTRP dopo la revisione ATECO 2025 indicano il codice 86.91.02 — Attività di laboratorio medico; le note ISTAT descrivono 86.91.02 come la sottocategoria dedicata alle attività di laboratorio medico. Per esercitare occorrono inoltre titolo abilitante e iscrizione al relativo Albo.
La libera professione è un’opzione reale: nel 2026 strutture sanitarie hanno pubblicato incarichi libero-professionali specifici per Tecnici sanitari di laboratorio biomedico. Va però chiarita una distinzione fondamentale: aprire la Partita IVA come TSLB non equivale automaticamente ad aprire un laboratorio di analisi proprio, perché una struttura sanitaria di laboratorio richiede requisiti e autorizzazioni ulteriori.
Qual è il codice ATECO del TSLB nel 2026?
Gli aggiornamenti pubblicati dagli Ordini TSRM e PSTRP dopo il confronto sulla revisione ATECO 2025 indicano per il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico il codice 86.91.02 — Attività di laboratorio medico. È un codice specifico e diverso dall’86.99.09 utilizzato da molte altre professioni sanitarie.
Il codice deve rappresentare l’attività professionale effettivamente svolta. Per i criteri generali di scelta e per eventuali attività secondarie puoi consultare la guida su come scegliere il codice ATECO.
Chi è il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico?
Il profilo professionale è definito dal D.M. 26 settembre 1994, n. 745. Il TSLB svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche, nell’ambito delle competenze previste dalla professione sanitaria.
Opera nei diversi settori del laboratorio, utilizza apparecchiature e metodiche specifiche, partecipa ai processi di qualità e svolge gli atti professionali di propria competenza con responsabilità professionale.
Serve la laurea e l’iscrizione all’Albo?
Sì. Per esercitare occorre il titolo abilitante previsto dall’ordinamento e l’iscrizione all’Albo dei Tecnici sanitari di laboratorio biomedico presso l’Ordine TSRM e PSTRP territorialmente competente.
Per titoli conseguiti all’estero è necessario verificare il riconoscimento professionale in Italia. Il Ministero della Salute mantiene procedure specifiche per qualifiche ottenute in Paesi UE, SEE, Svizzera ed extra-UE.
Il TSLB può lavorare come libero professionista?
Sì. La professione può essere esercitata anche in forma libero-professionale presso strutture pubbliche o private nei limiti e con le modalità consentite dall’organizzazione sanitaria. Nel giugno 2026 ASST Cremona ha pubblicato, per esempio, un avviso per incarichi libero-professionali rivolti a TSLB.
La Partita IVA è quindi una possibilità concreta per collaborazioni realmente autonome con laboratori, strutture sanitarie, istituti di ricerca e altri soggetti che richiedano le competenze professionali del TSLB.
Quando il TSLB deve aprire la Partita IVA?
La Partita IVA è necessaria quando l’attività autonoma viene svolta con abitualità. Collaborazioni ricorrenti, incarichi programmati durante l’anno o più rapporti professionali continuativi non diventano occasionali solo perché il numero di ore è ridotto.
Il percorso fiscale generale è quello del libero professionista ed è spiegato nella guida su come aprire Partita IVA da libero professionista.
Sotto 5.000 euro si può lavorare senza Partita IVA?
No, non automaticamente. I 5.000 euro non costituiscono una soglia fiscale generale che trasforma un’attività professionale abituale in occasionale. Conta la continuità con cui il lavoro viene organizzato e svolto.
Un incarico professionale stabile con una struttura può quindi richiedere Partita IVA anche se il compenso del primo periodo è inferiore a 5.000 euro.
Il TSLB è libero professionista o impresa?
Quando esercita personalmente la professione sanitaria, il TSLB opera normalmente come libero professionista. Il fatto di utilizzare apparecchiature di laboratorio messe a disposizione dal committente non trasforma da solo l’attività in impresa.
La situazione è diversa se viene organizzata una struttura di laboratorio autonoma, con locali, personale, apparecchiature e organizzazione sanitaria propria. In quel caso non basta l’inquadramento fiscale del singolo professionista.
Con la Partita IVA si può aprire un laboratorio di analisi proprio?
Non basta aprire la Partita IVA. Un laboratorio di analisi è una struttura sanitaria e il suo avvio richiede la verifica della normativa regionale, dei requisiti organizzativi e tecnologici, delle autorizzazioni e delle responsabilità previste per la struttura.
La Partita IVA individuale abilita fiscalmente il professionista a fatturare la propria attività, ma non sostituisce le autorizzazioni sanitarie necessarie per aprire e gestire un laboratorio al pubblico.
Serve la Camera di Commercio?
Per il solo esercizio personale della professione sanitaria come lavoratore autonomo, l’apertura della Partita IVA non comporta automaticamente Registro Imprese e diritto camerale. Se invece viene organizzata una vera impresa o una struttura societaria, gli adempimenti devono essere verificati separatamente.
Prima di costituire un laboratorio o una società è quindi necessario distinguere l’attività professionale individuale dalla gestione della struttura sanitaria.
Quale INPS paga il TSLB libero professionista?
Il TSLB non dispone di una Cassa previdenziale autonoma di categoria. Per il libero professionista senza altra previdenza obbligatoria il riferimento è normalmente la Gestione Separata INPS.
Per il 2026 l’INPS indica un’aliquota complessiva del 26,07% per i professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Per pensionati o soggetti già assicurati presso altra forma obbligatoria, nei casi in cui la Gestione Separata resti dovuta, l’aliquota è del 24%. Puoi approfondire nella guida alla Gestione Separata INPS 2026.
La Gestione Separata ha contributi fissi minimi?
No. Per il professionista i contributi sono calcolati sul reddito e non esiste il contributo fisso minimale tipico delle gestioni Artigiani e Commercianti.
Il minimale di reddito comunicato annualmente dall’INPS rileva però ai fini dell’accredito dell’intero anno contributivo. Nel 2026 è pari a 18.808 euro.
La rivalsa INPS del 4% è obbligatoria?
No. Il professionista può addebitare una rivalsa del 4% al committente, ma è una facoltà. L’obbligo contributivo resta in capo al TSLB e la rivalsa non sostituisce il versamento previdenziale.
La rivalsa incassata concorre normalmente ai compensi e va considerata anche nel controllo delle soglie del regime forfettario.
Il TSLB può usare il regime forfettario?
Sì, se rispetta tutti i requisiti previsti e non ricade in una causa di esclusione. La soglia ordinaria resta pari a 85.000 euro di ricavi o compensi, oltre alle altre condizioni previste dalla legge.
Vanno controllati anche eventuali redditi di lavoro dipendente, partecipazioni e rapporti con ex datori di lavoro. I requisiti sono riepilogati nella guida sul regime forfettario 2026.
Qual è il coefficiente di redditività?
Per l’attività professionale sanitaria, nel periodo transitorio collegato ad ATECO 2025 continua ad applicarsi il coefficiente di redditività del 78%. Il D.Lgs. 81/2025 mantiene temporaneamente i coefficienti dell’Allegato 4 della legge 190/2014 individuati tramite la corrispondenza con la precedente classificazione.
Con 40.000 euro di compensi, il reddito forfettario iniziale è quindi 31.200 euro. Il meccanismo è spiegato nella guida al coefficiente di redditività.
Esempio di tasse e contributi per un TSLB forfettario
Supponiamo 40.000 euro di compensi annui, coefficiente del 78% e nessun’altra previdenza obbligatoria. Il reddito forfettario iniziale è 31.200 euro. Applicando in modo semplificato il 26,07% si ottengono circa 8.134 euro di contributi previdenziali.
Se tali contributi fossero interamente deducibili nell’anno, la base per l’imposta sostitutiva sarebbe circa 23.066 euro: al 15% l’imposta sarebbe circa 3.460 euro; al 5%, se spettante, circa 1.153 euro. L’esempio è orientativo e non sostituisce il calcolo sul caso concreto.
Le prestazioni del TSLB sono esenti IVA?
Le prestazioni sanitarie rese nell’esercizio delle professioni sanitarie possono rientrare nell’esenzione prevista dall’articolo 10, n. 18, del D.P.R. 633/1972 quando ne ricorrono i presupposti. Va però considerata la natura concreta della prestazione fatturata e il soggetto al quale viene resa.
Un incarico professionale verso un laboratorio o una struttura non va trattato automaticamente come se fosse una prestazione sanitaria fatturata direttamente al paziente.
Fattura elettronica verso laboratorio o struttura
Quando il committente è un laboratorio, una clinica, una società o un altro soggetto professionale, si applicano le regole di fatturazione proprie del rapporto B2B o B2G. Il divieto specifico previsto per determinate fatture sanitarie verso consumatori finali non va esteso automaticamente a ogni fattura emessa dal TSLB.
Per distinguere i casi puoi consultare la guida sulla fatturazione elettronica.
Il TSLB deve inviare dati al Sistema Tessera Sanitaria?
L’obbligo dipende dal tipo di documento e dal rapporto con la persona fisica. I professionisti iscritti agli Albi delle professioni sanitarie rientrano nel perimetro dei soggetti interessati alla trasmissione delle spese sanitarie, ma un TSLB che fattura il proprio incarico a una struttura sanitaria non sta automaticamente documentando una spesa sanitaria sostenuta direttamente da un paziente.
Occorre quindi distinguere la fattura professionale verso la struttura dalle eventuali prestazioni sanitarie documentate direttamente alla persona fisica.
Può lavorare contemporaneamente come dipendente e con Partita IVA?
In molti casi è possibile, ma bisogna verificare il contratto di lavoro, eventuali incompatibilità e, per i dipendenti pubblici, le autorizzazioni previste. Bisogna inoltre controllare l’impatto del reddito da lavoro dipendente sui requisiti del regime forfettario.
Il tema generale è approfondito nelle guide su Partita IVA e lavoro dipendente e dipendente pubblico e Partita IVA.
Può lavorare per più laboratori?
Sì. Un TSLB libero professionista può collaborare con più strutture quando i rapporti sono realmente autonomi. Contratto, orari, responsabilità, disponibilità delle apparecchiature e organizzazione del lavoro devono essere coerenti con la forma di collaborazione scelta.
Se le modalità concrete riproducono un rapporto di lavoro subordinato, la semplice presenza della Partita IVA non basta a qualificare il rapporto come autonomo.
Può lavorare in ricerca o industria con la stessa Partita IVA?
Dipende dall’attività concretamente svolta. Il TSLB può avere competenze spendibili anche in ricerca, aziende farmaceutiche, biotecnologiche o altri contesti, ma un incarico non sanitario o consulenziale può richiedere una verifica specifica dell’ATECO e del trattamento fiscale.
Se vengono svolte più attività autonome distinte, è utile verificare il codice ATECO prevalente e secondario.
Quanto costa iniziare?
L’apertura fiscale della Partita IVA professionale non comporta di per sé un diritto camerale. I costi reali possono comprendere quota dell’Ordine, assicurazione professionale, commercialista, ECM, formazione, software, privacy e strumenti personali.
Chi lavora all’interno di laboratori già attrezzati utilizza normalmente apparecchiature della struttura e può quindi avere costi iniziali contenuti rispetto a chi organizza una propria struttura autorizzata.
TSLB e tecnico di neurofisiopatologia: cosa cambia?
Sono professioni sanitarie diverse e hanno anche un codice ATECO 2025 differente: il TSLB utilizza 86.91.02, mentre il tecnico di neurofisiopatologia utilizza 86.99.09.
Per il confronto puoi leggere la guida sulla Partita IVA del tecnico di neurofisiopatologia.
Checklist prima di aprire la Partita IVA
- verificare titolo abilitante e iscrizione all’Albo TSLB;
- utilizzare ATECO 2025 86.91.02 per l’attività professionale di laboratorio medico;
- definire il rapporto autonomo con il laboratorio o la struttura committente;
- non confondere la Partita IVA personale con l’autorizzazione ad aprire un laboratorio;
- iscriversi alla Gestione Separata INPS quando dovuta;
- valutare forfettario o regime ordinario;
- verificare compatibilità con eventuale lavoro dipendente o pubblico;
- impostare correttamente fatturazione verso struttura o persona fisica;
- verificare eventuali obblighi del Sistema Tessera Sanitaria;
- controllare assicurazione, ECM, privacy e condizioni contrattuali.
Domande frequenti sulla Partita IVA TSLB
Qual è il codice ATECO del TSLB nel 2026?
Gli aggiornamenti della revisione ATECO 2025 indicano 86.91.02 — Attività di laboratorio medico per l’attività professionale di laboratorio.
Serve l’Albo?
Sì. Il TSLB è una professione sanitaria regolamentata.
Quale INPS paga il libero professionista?
In assenza di altra previdenza obbligatoria, normalmente Gestione Separata INPS con aliquota 2026 del 26,07%.
La Partita IVA consente da sola di aprire un laboratorio analisi?
No. Per una struttura sanitaria di laboratorio servono ulteriori requisiti e autorizzazioni.
Esistono incarichi libero-professionali per TSLB?
Sì. Anche nel 2026 strutture sanitarie pubbliche hanno pubblicato avvisi per incarichi libero-professionali.
Partita IVA TSLB nel 2026: cosa verificare
La sequenza corretta è titolo e Albo → ATECO 86.91.02 → Partita IVA → Gestione Separata → regime fiscale → contratto con il laboratorio → fatturazione. Se l’obiettivo è invece aprire una propria struttura di analisi, la sola posizione fiscale del professionista non è sufficiente e bisogna affrontare anche il percorso autorizzativo sanitario.
Le altre guide dedicate alle singole attività sono raccolte nella sezione Professioni e attività.
Fonti ufficiali: Ordine TSRM e PSTRP di Bologna — aggiornamento revisione codici ATECO 2025; ISTAT — note esplicative ATECO 2025; D.M. 26 settembre 1994, n. 745 — profilo professionale; Ministero della Salute — riconoscimento qualifica TSLB; ASST Cremona — incarichi libero-professionali TSLB 2026; INPS — Circolare n. 8/2026; D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81.