La Partita IVA per personal trainer nel 2026 va impostata partendo dall’attività realmente svolta. ATECO 2025 individua espressamente l’attività di personal trainer nel codice 85.51.09 – Formazione sportiva e ricreativa n.c.a.. Il quadro cambia però se, invece di prestare personalmente attività di allenamento, si gestisce una palestra o un centro fitness oppure se la prestazione rientra nel lavoro sportivo disciplinato dal D.Lgs. 36/2021.
Quando un personal trainer deve aprire la Partita IVA?
La Partita IVA deve essere valutata quando l’attività viene svolta in modo abituale e professionale, anche se il personal trainer lavora soltanto con pochi clienti o svolge le sessioni online.
Non esiste una soglia generale di 5.000 euro che consenta di esercitare abitualmente l’attività senza Partita IVA.
Nel settore sportivo la cifra di 5.000 euro compare anche in una specifica disciplina previdenziale prevista per determinati lavoratori sportivi dell’area dilettantistica, ma non è una soglia IVA e non deve essere utilizzata per decidere automaticamente se aprire o meno la Partita IVA.
Qual è il codice ATECO 2025 del personal trainer?
La classificazione ufficiale ATECO 2025 prevede:
85.51.09 – Formazione sportiva e ricreativa n.c.a.
Le note esplicative dell’Istat includono espressamente in questo codice:
- attività di personal trainer;
- corsi di ginnastica;
- attività di istruttori, insegnanti e allenatori sportivi, anche per finalità agonistiche;
- corsi sportivi presso campi scuola e scuole;
- insegnamento di yoga;
- altre attività di formazione sportiva e ricreativa comprese nella voce.
La fonte ufficiale è Istat – ATECO 2025.
Per il metodo generale consulta anche come scegliere il codice ATECO.
96.99.99 e 74.99.99 sono ancora i codici del personal trainer?
Non vanno più utilizzati come regola automatica per una nuova apertura nel 2026.
Alcune guide online distinguono ancora il personal trainer che fattura ai privati da quello che fattura a palestre o società utilizzando codici residuali come 96.99.99 o 74.99.99.
ATECO 2025 ha però una voce che include espressamente l’attività di personal trainer: 85.51.09.
Il destinatario della fattura, da solo, non trasforma quindi un’attività di personal training in un’altra professione. Bisogna classificare ciò che viene realmente fatto.
Personal trainer e palestra hanno lo stesso codice ATECO?
No. Istat distingue espressamente l’attività dell’istruttore indipendente dalla gestione della struttura.
Per il personal trainer indipendente il riferimento è 85.51.09. La gestione di una palestra o di un centro fitness rientra invece nella classe 93.13 e, per le altre attività dei centri fitness, nel codice:
93.13.09 – Altre attività dei centri di fitness
Questa voce comprende attività di palestre, gestione di strutture per culturismo e corsi di fitness forniti da centri fitness.
La stessa classificazione Istat esclude da 93.13 la formazione sportiva fornita da insegnanti o allenatori indipendenti, rinviandola proprio a 85.51.
Se lavoro dentro una palestra devo aprire una ditta individuale?
Non automaticamente. Lavorare fisicamente dentro una palestra non significa gestire la palestra.
Un personal trainer può prestare personalmente le proprie sessioni all’interno di una struttura di terzi mantenendo un’attività professionale autonoma.
Il quadro cambia se il soggetto:
- gestisce direttamente il centro fitness;
- organizza una struttura propria aperta alla clientela;
- vende l’accesso alla palestra;
- organizza personale e servizi con caratteristiche proprie dell’impresa;
- svolge ulteriori attività commerciali autonome.
In questi casi bisogna verificare l’inquadramento come impresa, il Registro Imprese e gli eventuali adempimenti amministrativi, SCIA, SUAP e altri requisiti applicabili alla struttura.
Consulta libero professionista o ditta individuale.
Personal trainer online: cambia il codice ATECO?
Il fatto che l’allenamento avvenga online non cambia automaticamente la natura dell’attività.
Le note Istat della classe 85.51 precisano che i corsi possono essere erogati in contesti differenti e anche via Internet.
Un personal trainer che segue individualmente i clienti tramite videochiamate, piattaforme online o programmi di allenamento accompagnati da effettiva attività di formazione sportiva può quindi continuare a rientrare nell’area 85.51, se questa descrive realmente il servizio prestato.
Se invece il business principale diventa vendita automatizzata di prodotti digitali, commercio di attrezzatura, piattaforme software o altre attività differenti, bisogna verificare separatamente l’ATECO relativo a quelle attività.
Come si apre la Partita IVA da personal trainer?
Quando l’attività viene esercitata come lavoro autonomo professionale, l’apertura fiscale può essere effettuata mediante il modello AA9/12.
Prima della presentazione bisogna definire almeno:
- attività effettivamente svolta;
- codice ATECO;
- data di inizio attività;
- regime fiscale;
- inquadramento previdenziale;
- eventuale presenza di ulteriori attività abituali.
La sola attribuzione della Partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate non comporta una tassa di apertura quando la pratica viene presentata autonomamente.
Consulta come aprire Partita IVA da libero professionista e modello AA9/12.
Serve una laurea o un brevetto per fare il personal trainer?
Bisogna distinguere l’apertura fiscale della Partita IVA dall’eventuale possesso di titoli richiesti per una specifica funzione professionale o sportiva.
Il D.Lgs. 36/2021 disciplina, tra le altre, la figura professionale del chinesiologo di base. Per esercitare tale professione è richiesta la laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive, classe L-22, e la legge comprende tra le sue attività anche il personal training e la preparazione atletica non agonistica.
Questo non significa però che sia corretto trasformare la questione nella formula generica “chiunque si definisca personal trainer deve sempre avere lo stesso brevetto”. Bisogna verificare il ruolo concretamente svolto, la disciplina sportiva, l’eventuale soggetto sportivo per cui si lavora, le regole dell’organismo competente e le eventuali disposizioni regionali o della struttura.
Inoltre il personal trainer non deve invadere attività riservate ad altre professioni, per esempio diagnosi, riabilitazione sanitaria o prescrizioni dietetiche quando richiedono una specifica abilitazione.
Il riferimento normativo generale è il D.Lgs. 36/2021.
Un personal trainer può usare il regime forfettario?
Sì, se rispetta tutti i requisiti previsti e non ricade nelle cause ostative.
Il regime forfettario non dipende dal semplice titolo professionale “personal trainer”: deve essere verificata la situazione fiscale complessiva del contribuente.
Consulta requisiti del regime forfettario.
Qual è il coefficiente di redditività del personal trainer?
Per l’attività di formazione sportiva riconducibile al codice precedente 85.51.00, il coefficiente di redditività utilizzato nel regime forfettario è del 78%.
Nel 2026 occorre applicare la disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. 81/2025: fino all’approvazione dei nuovi coefficienti basati direttamente su ATECO 2025 continuano a essere utilizzati i coefficienti dell’Allegato 4 della Legge 190/2014 individuati attraverso il codice corrispondente della precedente classificazione.
Con coefficiente del 78%, su 30.000 euro di compensi il reddito forfettario lordo di partenza è pari a 23.400 euro, prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori secondo le regole applicabili.
Il coefficiente cambia se l’attività fiscale effettiva non è personal training indipendente ma, per esempio, gestione di un centro fitness o altra attività diversa.
Consulta coefficiente di redditività nel regime forfettario.
Quanto paga di tasse un personal trainer forfettario?
L’imposta sostitutiva è normalmente pari al 15%.
Può essere ridotta al 5% per il periodo previsto dalla legge se sono rispettate tutte le condizioni richieste per la nuova attività.
L’imposta non viene applicata direttamente sul fatturato: prima viene determinato il reddito forfettario mediante il coefficiente e vengono poi dedotti i contributi previdenziali obbligatori secondo le regole applicabili.
Consulta imposta sostitutiva al 5%.
Cosa cambia nel regime ordinario?
Nel regime ordinario non viene utilizzato il coefficiente di redditività del forfettario.
Il reddito professionale viene determinato secondo le regole analitiche applicabili considerando compensi e costi inerenti e documentati nei limiti previsti, con applicazione dell’IRPEF e degli ulteriori obblighi fiscali pertinenti.
Quanto paga di INPS un personal trainer nel 2026?
La risposta dipende da come viene esercitata l’attività sportiva.
Per il normale libero professionista soggetto alla Gestione Separata, la Circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 prevede:
- 26,07% per il professionista non pensionato e privo di altra previdenza obbligatoria;
- 24% per il professionista pensionato o assicurato presso altra forma previdenziale obbligatoria che resta soggetto alla Gestione Separata.
Per il libero professionista ordinario in Gestione Separata non esiste un contributo minimo fisso annuale dovuto soltanto perché la Partita IVA è aperta.
Il minimale di reddito INPS di 18.808 euro previsto per il 2026 rileva per l’accredito contributivo dell’intero anno.
Consulta Gestione Separata INPS 2026.
Cosa cambia se è lavoro sportivo dilettantistico?
Esiste una disciplina previdenziale specifica quando il personal trainer svolge una prestazione che rientra nel lavoro sportivo autonomo nel settore dilettantistico ai sensi del D.Lgs. 36/2021.
Non basta lavorare “nel mondo dello sport”: devono ricorrere i presupposti della disciplina del lavoro sportivo, collegati anche al soggetto dell’ordinamento sportivo per cui viene resa la prestazione.
Per i lavoratori autonomi sportivi dilettantistici iscritti alla Gestione Separata, INPS conferma nel 2026:
- una franchigia contributiva di 5.000 euro annui;
- aliquota IVS del 25% per chi non ha altra previdenza obbligatoria;
- contribuzione aggiuntiva dell’1,07% secondo le regole INPS;
- fino al 31 dicembre 2027, calcolo della contribuzione IVS sul 50% dell’imponibile contributivo oltre la franchigia;
- regole specifiche anche per chi è già coperto da altra previdenza obbligatoria o pensionato.
Questa franchigia di 5.000 euro è quindi previdenziale e specifica del lavoro sportivo disciplinato dalla riforma: non significa che un personal trainer possa svolgere abitualmente qualsiasi attività senza Partita IVA fino a 5.000 euro.
La disciplina 2026 è riportata dalla Circolare INPS n. 8/2026 e, per la dichiarazione dei redditi, dalla Circolare INPS n. 62 del 27 maggio 2026.
Il personal trainer può applicare la rivalsa INPS del 4%?
Il professionista soggetto alla Gestione Separata può applicare nei casi previsti una rivalsa previdenziale del 4% al cliente.
La rivalsa è facoltativa e non trasferisce al cliente l’obbligo contributivo del professionista.
La sua gestione fiscale e previdenziale va inoltre distinta dalle regole specifiche che possono applicarsi quando il rapporto è qualificato come lavoro sportivo dilettantistico.
Il personal trainer deve fare fattura elettronica?
Sì. Il personal trainer titolare di Partita IVA rientra nella disciplina generale della fatturazione elettronica per le operazioni che devono essere documentate tramite Sistema di Interscambio.
La fattura deve essere configurata correttamente considerando regime fiscale, eventuale IVA o natura dell’operazione, rivalsa previdenziale e bollo.
Consulta fatturazione elettronica Partita IVA 2026 e come compilare la prima fattura.
Quanto costa mantenere la Partita IVA da personal trainer?
I costi possono comprendere:
- contributi previdenziali;
- imposta sostitutiva oppure IRPEF;
- commercialista o servizio fiscale;
- eventuale software di fatturazione;
- assicurazioni professionali quando necessarie o opportune;
- formazione e aggiornamento;
- attrezzatura utilizzata personalmente;
- eventuale costo per l’utilizzo degli spazi di una palestra.
Non bisogna invece aggiungere automaticamente diritto camerale e contribuzione fissa Artigiani/Commercianti al personal trainer che opera realmente come libero professionista senza gestire un’impresa.
Consulta costi del libero professionista nel 2026.
Checklist prima di aprire Partita IVA come personal trainer
- definisci esattamente il servizio di allenamento che offrirai;
- verifica il codice ATECO 85.51.09;
- distingui attività personale da gestione di palestra o centro fitness;
- verifica eventuali titoli, requisiti sportivi e regole della struttura o del territorio;
- verifica se il rapporto può rientrare nella disciplina del lavoro sportivo;
- controlla i requisiti del regime forfettario;
- individua la corretta disciplina previdenziale;
- non confondere la franchigia previdenziale sportiva di 5.000 euro con una soglia IVA;
- stima tasse e contributi prima dell’apertura;
- predisponi fatturazione elettronica e conservazione.
Per le altre professioni consulta Partita IVA per professioni e attività.
Domande frequenti sulla Partita IVA del personal trainer
Qual è il codice ATECO del personal trainer nel 2026?
ATECO 2025 include espressamente l’attività di personal trainer nel codice 85.51.09 – Formazione sportiva e ricreativa n.c.a.
Se lavoro in palestra devo usare il codice della palestra?
Non automaticamente. Il personal trainer indipendente rientra nell’area 85.51, mentre 93.13.09 riguarda la gestione del centro fitness. Conta l’attività effettivamente esercitata, non il luogo in cui viene svolta la sessione.
Sotto 5.000 euro posso fare il personal trainer senza Partita IVA?
Non esiste una soglia generale IVA di 5.000 euro. Nel lavoro sportivo dilettantistico esiste una specifica franchigia contributiva INPS, ma è una regola previdenziale e non autorizza di per sé l’esercizio abituale dell’attività senza Partita IVA.